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Congedo di maternità

Buone notizie sul versante del congedo di maternità: a seguito della nuova disciplina introdotta dalla Finanziaria 2007, l’INPS chiarisce il campo di applicazione della norma. La maternità spetterà quindi a lavoratrici a progetto, associate in partecipazione, libere professioniste, collaboratrici occasionali, amministratrici sindaci e revisori di società, lavoratrici autonome occasionali, venditrici porta a porta. Un altro passo avanti verso il riconoscimento sociale della maternità e della tutela dei diritti delle donne

GIGI LEONARDI, da Italia Oggi

La nuova disciplina in materia di congedo di maternità si applica a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, comprese coloro che svolgono prestazioni occasionali inferiori a 30 giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente, le venditrici porta a porta ecc.

L’importante è che siano tenute al versamento della maggiorazione (0,72%) e che si astengano dall’attività lavorativa. Lo sottolinea l’Inps nel messaggio 7040/2008, con il quale ritorna sull’argomento, già trattato in una precedente nota, per fornire alcune importanti precisazioni.

Congedo di maternità. Si tratta dell’art. 1, comma 791, della legge n . 296/2006 (Finanziaria 2007), integrato dal decreto di attuazione del ministero dell’economia del 12 1uglio 2007, che prevede l’estensione alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla gestione separata (ex art . 2, comma 26, della legge n . 335/1995), delle disposizioni contenute negli artt. 16, 17 e 22 del dlgs 151/2001 (il T.u. sulla maternità).

In seguito alle nuove disposizioni, è quindi fatto divieto ai committenti e agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro le collaboratrici durante i periodi in cui ai sensi dell’art. 16 del T.u. ,ed è inibito alle lavoratrici dipendenti lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’astensione effettiva dal lavoro è prevista anche per le libere professioniste iscritte alla gestione separata come condizione per accedere all’indennità di maternità eventualmente spettante. La disciplina di cui agli artt. 16, 17 e 22 del Tu. (congedo ordinario, periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto, parto prematuro, flessibilità, interdizione anticipata e prorogata e correlativi trattamenti economici) trova applicazione per i parti e gli ingressi in famiglia la cui data ricada dal 7 novembre 2007 (compreso) in poi . Viceversa, relativamente ai parti e agli ingressi in famiglia già verificatisi alla data del 7 novembre, continua a essere applicata la disciplina previgente, fermo restando comunque, anche per tali eventi, l’obbligo di astensione per i periodi di congedo successivi al 7 novembre. Il riconoscimento dei periodi di congedo, continua la nota, comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto . Pertanto, le lavoratrici interessate hanno l’onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data, da presentare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 21 del T.u. In mancanza del certificato, ai fini della determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto, con conseguente riconoscimento, in favore dell’interessata, di un periodo indennizzabile pari ai due mesi precedenti la data effettiva del parto e ai tre mesi successivi alla data stessa (periodo complessivamente pari a cinque mesi e un giorno). A integrazione delle indicazioni relative alle categorie di lavoratrici destinatarie (contenute nella circolare n. 137/2007), si legge nel messaggio, l’Istituto di previdenza precisa che le suddette disposizioni si applicano a tutte le iscritte alla gestione separata. Più precisamente alle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (disciplinate dall’art. 61, comma 2, del dlgs n. 276/2003), cioè inferiori a 30 giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente, lavoratrici riconducibili alle categorie tipiche (amministratore, sindaco, revisore di società; di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, titolari di rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c., venditori porta a porta ecc ..).

Quanto sopra, ovviamente, nel presupposto che le suddette lavoratrici siano iscritte alla Gestione separata, non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, deve trattarsi pertanto di soggetti tenuti al versamento della contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino al 6 novembre 2007, dello 0,72% dal 7 novembre in poi).

La nota ribadisce inoltre che, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di maternità, le lavoratrici devono astenersi dall’attività lavorativa analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti. Si rammenta, infatti, che l’indennità per i periodi di congedo ordinario, anticipato e/o prorogato è corrisposta in sostituzione del reddito che l’avente diritto non può realizzare in ragione del suddetto obbligo di astensione.