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La “specificità” perduta, di Pippo Frisone

Ci mancava anche la “spending revew” a rendere più problematico l’avvio del nuovo anno scolastico. Respinti tutti gli emendamenti in commissione e posta la fiducia al Senato , il governo come uno schiacciasassi sta procedendo all’ennesimo appiattimento in pejus di tutti i settori della conoscenza, scuola in testa, a tutto il resto del pubblico impiego. Tagli lineari in stile Tremonti su tutto il pubblico impiego senza guardare in faccia nessuno. Inidonei, esuberi, ferie dei precari, dimensionamenti e sottodimensionamenti delle scuole, per non parlare degli esodati della scuola le prime vittime di una parificazione cieca e assoluta senza se e senza ma.

Che ci fossero pregiudizi duri a morire nei confronti del lavoro pubblico e della scuola in particolare, s’era capito sin dall’inizio di questa legislatura nel 2008.

La legge n.133/08 col famigerato art.64 ha comportato tagli lineari nella scuola per 135mila unità, i cui effetti si fanno sentire ancor oggi come limite invalicabile a qualsiasi innovazione nella scuola, quale l’organico funzionale dell’autonomia e a qualunque incremento di posti.

Le sanzioni disciplinari col decreto Brunetta n.150/09 han completato l’opera, togliendo ai docenti ogni organismo collegiale di garanzia e mettendo a serio rischio la libertà d’insegnamento e l’autonomia professionale degli insegnanti.

Quanto al riconoscimento del merito non si è andati oltre, per fortuna, ad una minisperimentazione molto limitata. La mancanza di risorse ha fatto il resto, rinviando il tutto sine die.

L’altra specificità contrattuale della scuola , quella sui gradoni e gli scatti d’anzianità, prima bloccati da Tremonti assieme ai contratti, poi ripristinati per il 2010, sono stati nuovamente bloccati per mancanza di risorse.

La riforma Fornero sul mercato del lavoro non ha sciolto il nodo dell’applicabilità dell’art.18,così come riscritto sui licenziamenti facili anche nel pubblico impiego, sulla mobilità coatta e quindi sul destino di quasi 10mila esuberi della scuola.

I docenti inidonei in via permanente, oltre 3mila,vengono dirottati a coprire i posti vacanti nelle segreterie delle scuole anche contro la loro volontà. La speranza di mandarli in altra amministrazione è legata alla volontà del governo di far proprio un emendamento passato in commissione.

Ma quel che più stupisce è il riutilizzo in supplenze dei cosiddetti temporanei, vale a dire di quei docenti dichiarati inidonei alla funzione docente in via provvisoria e rivedibili, di solito da 1 a 3 anni.

In questo caso, funzionalità, qualità, sicurezza, diventano optional di cui si può fare a meno.

Inoltre, nessun ripescaggio del personale della scuola che avrebbe maturato i requisiti di età e di anzianità ai fini pensionistici tra il 1 settembre e il 31 dicembre del 2012.

Un altro duro colpo a quel che resta della “specificità” docente.

Specificità e non privilegi come ebbe a riconoscere più volte il Parlamento italiano quando per la prima volta riconobbe coi decreti delegati nel 1974 , a seguito di storiche battaglie politiche e sindacali, uno “stato giuridico” al personale della scuola, distinto e separato dal resto del pubblico impiego( Dpr.n.3/57).

Riconoscimenti che proseguirono, coi processi di privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro prima col D.L.29/93, poi con l’autonomia del 1999 e col D.L.165 del 2001.

Ferie, permessi, festività, congedi, anno sabbatico, assunzioni e cessazioni , ogni istituto giuridico e contrattuale prendeva forma e sostanza per anno scolastico e non più per anno solare come avveniva nel resto del pubblico impiego, fatta eccezione per i comparti AFAM e Università.

Rimanevano tuttavia identici nelle procedure e nella tempistica, vale a dire per anno solare, tutti gli aspetti amministrativi contabili e i relativi i controlli, legati alla formazione e all’approvazione dei bilanci delle istituzioni scolastiche.

Ora col cedolino unico e la tesoreria unica gestiti centralisticamente dal MEF anche nel pagamento delle supplenze brevi, si registra un arretramento e una mortificazione ulteriore di quel che rimane dell’autonomia scolastica.

Un’autonomia senza risorse, si sa , è solo una finta autonomia.

Le uniche buone notizie di questi giorni riguardano le preannunciate assunzioni in ruolo chieste per il 2012/13 dal Miur al Mef: 21.112 posti docenti e 5.336 posti Ata.

Questa è l’ultima “specificità” di un certo peso, ancora riconosciuta alla scuola , stante il blocco delle assunzioni sul resto del pubblico impiego.

E’ più o meno la copertura del turn over, tenuto anche conto dei quasi 10mila esuberi. Ma tant’è.

Basteranno le 26mila assunzioni a invertire la rotta e a restituire al mondo della scuola la”specificità” perduta ?

Una domanda questa che potrà avere una risposta solo con le prossime elezioni politiche, se e quando ci saranno e, buon per ultimo ma non in ultimo, chi li vincerà.

da ScuolaOggi.org

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“Inidonei ricollocabili anche presso gli uffici. Ma va stabilito come, e i tempi previsti non sono credibili”, di Franco Bastianini

Ma quale futuro attende concretamente i 3.500 docenti da anni collocati fuori ruolo perché dichiarati per motivi di salute permanentemente inidonei all’insegnamento ma idonei a svolgere altri compiti? Si tratta di funzioni indicate, a titolo meramente esemplificativo, dall’articolo 3 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 25 giugno 2008 (servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione dei laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relativa al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto di istituto.

La domanda sul loro destino non è meramente accademica ma sorge alla luce di una modifica che, in sede di conversione in legge del decreto legge 95/2012, è stata apportata al comma 13 dell’articolo 14 del medesimo decreto.

Per effetto di tale modifica gli inidonei dovrebbero, infatti, poter transitare oltre che nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, anche in quelli presso le amministrazioni pubbliche in cui potrebbero essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. Si tratta indubbiamente di una modifica che va incontro ad una comprensibile richiesta degli interessati. Perché la modifica possa trovare applicazione sarebbe tuttavia necessario stabilirne le modalità, fissarne i termini per la presentazione della domanda e, soprattutto, indicare le disponibilità dei posti esistenti presso altre pubbliche amministrazioni. Tutte condizioni praticamente irrealizzabili nei termini indicati nel comma 13. Ne consegue che difficilmente l’obiettivo che si prefiggeva il Governo, quello cioè di inquadrare fin dal prossimo 1° settembre tutti gli inidonei nel ruolo degli assistenti amministrativi o tecnici, coprendo in tal modo i posti vacanti ed evitando un pari numero di nomine di supplenti annuali, potrà essere raggiunto.

Un possibile rinvio che potrebbe consentire una più amplia riflessione su quella che dovrà essere la soluzione finale del problema.

L’altra modifica apportata al testo del comma 13 interessa il personale docente che dovesse essere dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti. Questo personale non potrà essere utilizzato, come prevedeva l’originario comma 13, prioritariamente nella stessa scuola, ma solo nella provincia di appartenenza tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.

da ItaliaOggi 31.07.12

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“Niente Fornero per gli esuberi. Possibile andare via con i requisiti detenuti al 31 agosto 2012”, di Carlo Forte

I docenti in esubero che risulteranno incollocabili al 1° settembre prossimo, potranno andare in pensione con le vecchie regole. E cioè facendo valere come termine per la maturazione dei requisiti utili alla cessazione dal servizio il 31 agosto prossimo in luogo del 31 dicembre scorso.

Lo prevede un emendamento all’art. 14 del decreto sulla spending review (decreto legge 95/2012) approvato venerdì scorso in commissione bilancio, presentato dai relatori Giaretta e Pichetto Fratin (n. 14.1000). Il nuovo testo è destinato solo ai docenti che non sarà possibile ricollocare su altra classe di concorso (secondo il titolo di studio posseduto e anche senza abilitazione) oppure sul sostegno, oppure, ancora, su spezzoni della classe di concorso di titolarità: non oltre il 10% dell’intera platea, si stima. Tale personale potrà essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. E cioè prima della riforma Fornero. La liquidazione del Tfr, però, non sarà tempestiva. Fatto salvo il diritto alla pensione con effetti a far data dal 1° settembre prossimo, per il Tfr gli interessati dovranno attendere di maturarne i requisiti seguendo le nuove norme: «Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, recita il nuovo testo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2)»

I requisiti per la pensione

I requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti entro il 31 agosto dai docenti in esubero incollocabili, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione). I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lettera C del decreto legislativo n. 503 del 30/12/92). Il limite di anzianità contributiva rimane quello di 40 anni. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni.

La platea degli interessati

I docenti potenzialmente interessati sono circa 7mila nelle superiori. Complessivamente il dato arriva a circa 10mila se si considerano anche gli altri ordini di scuola. Per tutti i docenti in esubero si applicheranno le disposizioni del contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, limitatamente ai movimenti che saranno disposti nell’ambito della classe di concorso di appartenenza o su altre classi di concorso dove gli interessati possiedano l’abilitazione.

Ricollocazione

Se dopo tali operazioni l’esubero dovesse permanere si applicheranno, invece, le nuove norme previste dall’articolo 14, comma 17, del decreto legge 95/2012. E dunque, prima si proverà a ricollocare il docente in altre classi di concorso dove non possiede l’abilitazione ma risulta provvisto del titolo di studio di accesso. Per esempio, i docenti di economia aziendale, se hanno la laurea per insegnare geografia, potranno essere ricollocati su tale classe di concorso. Poi si proverà sul sostegno, se l’interessato possiede la specializzazione oppure abbia almeno frequentato un corso di formazione su tale specialità. Infine, si proverà a ricollocare gli interessati su spezzoni con ore a disposizione. Se nemmeno così sarà possibile ricollocare i docenti in esubero interessati, saranno esperibili due soluzioni. La prima è il pensionamento con le vecchie regole (sempre che il testo emanato venga confermato anche alla camera e che gli interessati ne abbiano titolo) la seconda, alternativa alla prima, è l’utilizzazione degli interessati su posti che dovessero rendersi disponibili in corso d’anno oppure per le supplenze brevi e saltuarie in ambito provinciale.

da ItaliaOggi 31.07.12

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