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"Diamo ai cittadini le scelte di finanziamento dei partiti", di Walter Tocci

La riforma del finanziamento dei partiti è un passaggio ineludibile per migliorare la credibilità della politica e per rafforzare il prestigio del Parlamento. L’unica via che può legittimare un contributo pubblico è il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di finanziamento. Ed è possibile solo se viene assicurata la massima trasparenza sull’utilizzo delle risorse e sui rapporti con i poteri economici e mediatici.
La proposta che abbiamo elaborato in un gruppo di lavoro composto da deputati e senatori del PD individua tre strumenti: contributo pari all’uno per mille del gettito Irpef da ripartire secondo le indicazioni dei contribuenti; credito d’imposta per le libere donazioni private; rimborso parziale delle spese elettorali effettivamente sostenute. Per rendere credibile quest’ultimo aspetto della proposta il PD dovrebbe rinunciare volontariamente alla parte di rimborsi elettorali non spesi per la campagna elettorale 2013. Sono escluse, quindi, tutte le forme di finanziamento diretto dello Stato che non siano legittimate dalla scelta dei cittadini.
Pur trattandosi di un testo normativo compiuto, è una proposta aperta che ha lo scopo di promuovere una discussione e un confronto con altre ipotesi possibili. Organizzeremo un seminario di discussione invitando esperti del settore e tutti i soggetti interessati all’argomento. Solo dopo aver acquisito pareri ed eventuali critiche trarremo le conclusioni scrivendo un testo definitivo e lo depositeremo alla Camera e al Senato. Abbiamo anche inviato la proposta al Presidente Letta apprezzando la sua volontà di procedere rapidamente alla riforma.
Infine, una considerazione che ci riguarda. I meccanismi previsti nel disegno di legge aiuterebbero la nostra organizzazione a ritrovare un rapporto stretto con i propri elettori, non solo per ottenere le risorse economiche, ma per rafforzare la partecipazione politica.
Nessuna di queste norme potrebbe funzionare se rimanesse l’attuale organizzazione. La proposta implica un nuovo PD centrato sul popolo delle primarie, capace cioè di mettere a frutto giorno per giorno la disponibilità di milioni di elettori coinvolgendoli nelle decisioni e nell’ampliamento dei consensi. Da questo assunto discendono scelte radicalmente diverse nell’uso delle tecnologie, nelle modalità di comunicazione, nel rapporto centro-periferia, nella relazione tra eletti ed elettori.
Non si tratta solo di norme di finanziamento. Chiedere ai cittadini il sostegno significa renderli protagonisti dell’azione politica. È compito del partito che ha deciso di chiamarsi democratico

Proposta sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici che si presentano alle elezioni

Principi fondamentali
La legge stabilisce il principio della trasparenza attraverso cui i cittadini possono contribuire al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.

Abolizione del finanziamento ai partiti
Si aboliscono i rimborsi elettorali attualmente vigenti ai partiti politici.

Finanziamento dei partiti secondo le libere e volontarie indicazioni dei cittadini
Si aboliscono tutte le forme di finanziamento diretto dello Stato che non siano legittimate dalla scelta dei cittadini. I partiti verrebbero finanziati attraverso la libera scelta dei cittadini di devolvere l’un per mille del gettito Irpef ai partiti politici che abbiano depositato il proprio statuto presso la presidenza di Camera e Senato. La proposta riprende in parte un simile progetto di legge presentato dall’on. Claudia Mancina nella XIII legislatura.
Il contributo dell’uno per mille è calcolato sul gettito complessivo dell’Irpef per consentire anche ai redditi bassi, in particolare ai cosiddetti incapienti che non possono fruire di crediti d’imposta, di contribuire al finanziamento della politica. La privacy è garantita dalla dichiarazione in busta chiusa e anonima. La procedura non è in contrasto con gli indirizzi della competente Autorità.

Credito d’imposta per i contributi in favore dei partiti politici
Le libere donazioni private sono incentivate attraverso il meccanismo del credito d’imposta, con precisi massimali.Le percentuali per cui si ha diritto al credito d’imposta verranno definite dopo la discussione pubblica anche in base alla disponibilità di bilancio.
In questo modo di incentivano le libere donazioni dei cittadini limitando grandi donazioni che possano compromettere l’autonomia dei partiti politici. Vengono inoltre introdotti precisi limiti alle donazioni (massimo 50.000 € annui per i singoli cittadini, 100.000 € annui per aziende, associazioni e altre personalità giuridiche). Questo articolo riprende quasi integralmente la proposta di legge di iniziativa popolare proposta dalla Fondazione Nuovo Millennio per una Nuova Italia ed ideata dal prof. Pellegrino Capaldo.

Misure in favore della formazione politica dei giovani e dell’attività di ricerca
Per incentivare l’attività di ricerca, la formazione delle giovani generazioni, gli scambi con enti di ricerca internazionali e per concorrere alla crescita culturale del Paese è agevolata la costituzione di una fondazione culturale per ogni partito politico che deposita il proprio statuto ai sensi dell’articolo 2. Ogni partito che costituisce una fondazione ha diritto ad un ulteriore quota dell’un per mille del gettito irpef sempre secondo le indicazioni dei contribuenti.

Rimborso delle spese per le campagne elettorali
Per garantire a tutti i partiti pari opportunità di partenza è previsto un rimborso delle spese elettorali sostenute per le campagne elettorali. Tale rimborso potrà essere riconosciuto solamente dietro la presentazione dei giustificati di spesa nella misura massima di 20 centesimi di euro per ogni voto ricevuto.

Lo statuto dei partiti
I partiti politici sono qualificati come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. Nella presente legge si prevede che i partiti politici siano a tutti gli effetti persone giuridiche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361.
La legge prevede che gli statuti indichino, senza imporre alcun modello, le modalità di decisione degli indirizzi politici e delle candidature, le tutele per le minoranze interne e i diritti e i doveri degli iscritti.

Misure transitorie
L’attuale meccanismo di finanziamento verrà mantenuto con percentuali ridotte per un periodo transitorio di tre anni (art. 8), affinché i partiti possano compensare le minori entrate con adeguate misure di autofinaziamento.
La copertura finanziaria delle misure previste dalla presente legge è garantita dallo stanziamento previsto dalla legge 96/2012 e dagli stanziamenti per la copertura delle detrazioni fiscali attualmente previsti per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

DISEGNO DI LEGGE:
ATTUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI SUI PARTITI POLITICI

Art. 1
(Principi fondamentali)

1. La presente legge stabilisce le modalità e le regole di trasparenza attraverso le quali i cittadini possono contribuire e partecipare alle scelte di finanziamento dei partiti e dei movimenti politici

Art. 2.
(Abolizione del finanziamento ai partiti).

1. A partire dall’entrata in vigore della presente legge sono aboliti i rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.
2. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai partiti e movimenti politici che liberamente decidono di presentarsi alle elezioni politiche con proprie liste di candidati, d’ora in poi denominati partiti e movimenti politici
3. A partire dall’entra in vigore della presente legge, i partiti e i movimenti politici che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dagli articoli 2,3,4 e 5, istituiscono nel proprio sito internet una sezione apposita per la trasparenza dei bilanci in cui sono pubblicate tutte le voci di bilancio in entrata ed in uscita ed il bilancio annuale in forma esaustiva.

Art. 3.
(Finanziamento dei partiti secondo le libere e volontarie indicazioni dei cittadini).

1. A decorrere dall’anno finanziario della data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare l’uno per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti e ai movimenti politici che hanno depositato il proprio statuto ai sensi dell’articolo 6.

2. La destinazione volontaria avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l’elenco dei partiti e dei movimenti politici aventi diritto, ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito politico cui intende destinare la quota dell’imposta.

3. L’importo versato da tutti i contribuenti ai sensi del comma 2 compone un apposito fondo devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.

4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo solamente i partiti ed i movimenti politici iscritti nel registro delle Persone giuridiche di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, che abbiano depositato il proprio statuto presso la presidenza della Camera dei Deputati e la presidenza del Senato della Repubblica e che rispettino le prescrizioni previste dall’articolo 7.

Art. 4.
(Credito d’imposta per i contributi in favore dei partiti politici).

1. Ai cittadini italiani e agli stranieri residenti in Italia che erogano contributi volontari in denaro in favore di partiti o movimenti politici di cui all’articolo 2 comma 4 è riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari:
a) al .… per cento dell’ammontare del contributo stesso, per i contributi fino a 2.000 euro, per ciascun periodo d’imposta.
b) al …. per cento dell’ammontare del contributo stesso, per i contributi da 2000 a 5000, euro per ciascun periodo d’imposta.
Non è previsto alcun credito d’imposta per le donazioni effettuate dalle persone giuridiche.

2. Le erogazioni liberali volontarie in denaro a partiti e movimenti politici da parte di una singola persona fisica non possono superare l’importo massimo di 50.000 euro l’anno pena l’esclusione dai contributi previsti dalla presente legge. Per le persone giuridiche il limite di cui al periodo precedente è di 100.000 euro.

3. Sono abrogate tutte le precedenti agevolazioni fiscali previste per le donazioni e le erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici.

Art.5.
(Misure in favore della formazione politica dei giovani e dell’attività di ricerca)

1. Ogni partito o movimento politico può costituire una fondazione per l’attività di ricerca, per la formazione delle giovani generazioni, per gli scambi con enti di ricerca internazionali e per concorrere alla crescita culturale del paese

2. Le fondazioni che svolgono attività di ricerca e di formazione ricevono un contributo pari a quello versato ai rispettivi partiti e movimenti politici ai sensi dell’articolo 2. Con successivo decreto sono definiti i criteri di verifica dell’effettivo svolgimento delle suddette attività.

3. I bilanci della fondazione sono allegati ai bilanci dei partiti e dei movimenti politici.

4. Il controllo sui bilanci dei partiti e le sanzioni pecuniarie previste dalla legge 96 del 2012 si applicano alla disciplina di finanziamento di cui al comma 4 dell’articolo 4.

Art. 6
(Rimborso delle spese per la campagna elettorale)

1. I partiti ed i movimenti politici di cui all’articolo 2 comma 4 che concorrono alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento italiano, per il rinnovo del Parlamento Europeo e dei Consigli regionali possono richiedere il rimborso delle spese effettuate per la campagna elettorale dietro presentazione di adeguati giustificativi di spesa e dimostrazioni di avvenuto pagamento

2. Il rimborso è corrisposto nella misura massima di 20 centesimi di euro per ogni voto valido ottenuto da ogni singolo partito o movimento politici alle elezioni politiche, del Parlamento Europeo e dei Consigli regionali e alle elezioni amministrative.

3. Il rimborso delle spese elettorali è corrisposto alle liste che ottengono almeno l’uno per cento dei voti validi nelle elezioni politiche, per il Parlamento Europeo e per i Consigli regionali.

Art. 7.
(Statuto dei partiti e dei movimenti politici).

1. I partiti politici e i movimenti politici che vogliano avvalersi delle agevolazioni previste dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto. L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell’atto pubblico.

2. Lo statuto viene depositato presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro sessanta giorni dalla data di iscrizione del partito o del movimento politico nel registro delle persone giuridiche di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361. Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
3. Allo statuto sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito o del movimento politico medesimo. La proprietà del simbolo appartiene al partito o al movimento politico e non può costituire in alcun modo una garanzia in rapporti di nessun tipo con terzi.

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).

1. Tutti i cittadini e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l’iscrizione ad un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto.

2. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all’articolo 49 della Costituzione, ogni partito nel proprio statuto di cui all’articolo 6, comma 1, deve indicare:
a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte di un organo rappresentativo degli iscritti e la durata degli incarichi;
b) i casi di incompatibilità tra cariche dirigenziali all’interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione e di consultazione degli iscritti; le regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti.
d) le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione

3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

4. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 9
(Trasparenza dei bilanci)

1. I controlli sui bilanci dei partiti e dei movimenti politici sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 96 del 2012

2. Sul sito internet dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 1 comma 3, sono indicati gli organi competenti a redigere e approvare il bilancio annuale dell’ente centrale. Questo bilancio, con allegati i bilanci degli altri enti controllati o collegati e il bilancio annuale consolidato, è pubblicato sul sito. Il bilancio dell’ente centrale e il bilancio consolidato devono essere certificati e devono essere accompagnati da informazioni esaustive sulle proprietà, sui soggetti creditori e debitori, sui rapporti di questi con i partiti o i movimenti politici e sull’eventuale controllo di organi di informazione diffusi su qualsiasi piattaforma tecnologica.

3. Sul sito internet dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 1 comma 3, sono inoltre pubblicati gli stati patrimoniali e dei redditi dei componenti degli organi dirigenti.

Art. 10.
(Misure transitorie e finali)

1. I movimenti e i partiti politici, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi dalla legge 96 dell’anno 2012, continuano ad usufruirne nell’esercizio finanziario in cui è compresa la predetta data e nei due esercizi successivi, esclusivamente per le spese sostenute e comunque secondo le riduzioni seguenti:
a) nell’esercizio di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nella misura spettante in base alla citata legge n. 96 del 2012;
b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente del sessanta e del trenta per cento dell’importo determinato ai sensi della lettera a).

2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in cui è compresa la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel primo e nel secondo esercizio successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, la parte restante dello stanziamento previsto dalla legge 96/2012 è destinato alla copertura finanziaria delle misure previste dalla presente legge e costituisce il fondo di cui all’articolo 2 comma 3.

4. Sono destinati comunque alla copertura finanziaria delle misure previste dalla presente legge i fondi attualmente destinati alle detrazioni fiscali dell’attuale normativa per quel che riguarda le erogazioni liberali ai partiti politici.

5. Il credito d’imposta erogata in base alle modalità previste dall’articolo 3 è erogata a valere sul fondo di cui all’articolo 2 comma 3 senza prevedere finanziamenti ulteriori, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

6. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, sono regolamentati i meccanismi di funzionamento della presente legge e le sue modalità di attuazione.

7. Al termine dei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministero dell’Economia e della Finanza, attraverso apposito decreto, provvederà alla revisione dei coefficienti di cui all’articolo 5 comma 1, in base all’effettiva partecipazione dei cittadini e comunque in modo tale da non superare lo stanziamento attuale.

8. Per i rimborsi elettorali dovuti per le elezioni politiche generali dell’anno 2013 è possibile, per i partiti politici che abbiano diritto a tali fondi, richiedere il rimborso solamente delle spese effettivamente sostenute dietro la presentazione dei giustificativi di spesa e dei mandati di pagamento.

Walter Tocci, Monica Cirinnà, Giuseppe Civati, Paolo Corsini, Erica D’Adda, Antonio Decaro, Nicoletta Favero, Elena Fissore, Paolo Gandolfi, Marianna Madia, Corradino Mineo, Massimo Mucchetti, Luca Pastorino, Alessia Rotta, Sandra Zampa.

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