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Una buona notizia per la ricerca, ma in ritardo di due anni – Manuela Ghizzoni

In calce trovate l’articolo di Matteo Prioschi che dà conto – finalmente – della emanazione del decreto attuativo per l’erogazione del cosiddetto “bonus ricercatori”, cioè un credito di imposta alle imprese che hanno assunto un cervello non in fuga. Ottima cosa: peccato che la norma che ha previsto questo beneficio risalga al lontano giugno 2012!
Oltre due anni per rendere operativa una buona disposizione a vantaggio dei giovani altamente qualificati, che sempre più numerosi emigrano all’estero per veder valorizzati i proprio talenti e le proprie competenze, e delle imprese che investono nell’innovazione per la propria crescita. Un lasso di tempo che lascia basiti (e che fa passar la voglia di complimentarsi con chi ha finalmente portato a termine tutto l’iter attuativo) e rafforza la consapevolezza che l’Italia non può affrontare la sfida dell’innovazione – che corre nelle due dimensioni della velocità d’azione e della internazionalizzazione – con una burocrazia barocca che, al massimo, può generare inerzia e non sviluppo. Prima si correrà concretamente ai ripari e meglio sarà per il Paese (e per tutti noi).

Il Sole 24 Ore – 12.08.14
ALLA CASSA IL BONUS RICERCATORI
di Matteo Prioschi
Chi, nell’estate del 2012, ha assunto un “cervello non in fuga”, da metà settembre potrà richiedere di beneficiare del credito d’imposta previsto dal decreto legge “sviluppo” (Dl 83/2012). Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, infatti, è stato pubblicato il decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico contenente i termini e le indicazioni per accedere all’agevolazione introdotta due anni fa.
Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale per dodici mesi determinato dall’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito in Italia o all’estero se equipollente, oppure in possesso di una laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico e impiegati in attività di ricerca e sviluppo. Secondo quanto indicato dal decreto direttoriale, chi ha effettuato un’assunzione tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2012 potrà presentare la richiesta per il credito d’imposta tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2014; per le assunzioni avvenute nel 2013 la domanda andrà presentata dal 10 gennaio 2015; per quelle del 2014 i termini si apriranno dal 10 gennaio 2016. La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile sul sito del ministero dello Sviluppo economico.
La misura è finanziata con 25 milioni di euro per il 2012 e con 50 milioni all’anno a partire dal 2013. Secondo le stime effettuate a suo tempo dal governo, tali importi dovrebbero coprire 2mila assunzioni nel 2012 e 4mila per le annualità successive a fronte di un risparmio medio per il datore di lavoro di 12.250 euro per ogni addetto. Nel momento in cui si effettuerà la richiesta, il sistema informatico comunicherà la disponibilità o meno di risorse residue e, in caso di accettazione, il relativo provvedimento sarà trasmesso con posta elettronica certificata.
Il diritto al bonus decade se l’assunto non viene tenuto in servizio per almeno 3 anni (2 per le Pmi) e se non si realizza un incremento occupazionale; se l’azienda delocalizza al di fuori dell’Ue riducendo l’attività produttiva in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo; se vengono accertate violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva; in caso di condotta antisindacale del datore di lavoro.
L’agevolazione viene riconosciuta per un massimo di 200mila euro all’anno per impresa. Il decreto ministeriale precisa che per le start up innovative, gli incubatori certificati e le aziende con sede o unità locali nelle aree colpite dal terremoto del maggio 2012 (Emilia-Romagna) il credito d’imposta è concesso nel rispetto degli aiuti “de minimis”. Per questi soggetti è riservata ogni anno una quota dei fondi a disposizione. Tuttavia, come precisato nel decreto interministeriale del 23 ottobre 2013 di attuazione dell’agevolazione queste aziende possono richiedere di accedere in regime “de minimis” oppure secondo le regole generali, senza far valere le loro prerogative.