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Sulla riproducibilità degli spartiti e delle partiture musicali

Ecco il testo della interrogazione, a mia prima firma, al ministro Franceschini sul tema della riproducibilità degli spartiti e delle partiture musicali. Forse non tutti sanno che il 60% del patrimonio mondiale dei beni musicali è custodito in Italia e il divieto assoluto di riproduzione stabilito dalla legge sul diritto d’autore del 1941 è un ostacolo per chi fa ricerca in campo musicale e musicologico. Occorre trovare una sintesi che tuteli sì le opere e il diritto d’autore, ma che, al contempo, sostenga il lavoro di ricerca.

Al Ministro dei beni e delle attività culturali del turismo –

Per sapere –
premesso che:
Il comma 3 dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore stabilisce < >;
tale divieto assoluto di riproduzione di spartiti musicali è stato spesso oggetto di interpretazione a causa della natura del bene e delle diverse applicazioni delle norme sul diritto d’autore;
la legge 4 agosto 2017, n. 124 – ha modificato, all’articolo 1, commi 171 e 172, due norme del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (già modificati nel 2014 dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, c.d. Art Bonus) semplificando ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone; in particolare si inserisce, tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni, quelle eseguite direttamente da privati per uso personale o per motivi di studio e si estende, inoltre, la riproduzione libera – a determinate condizioni – ai beni finora esclusi, cioè quelli bibliografici e archivistici, fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità in ragione del loro contenuto sensibile;
la nuova normativa parrebbe estendersi anche ai beni bibliografico – musicali, per i quali però esistono problematiche specifiche, in quanto oltre al diritto d’autore essi comportano anche i cosiddetti diritti connessi;
le biblioteche e in generale gli istituti di conservazione di partiture e spartiti musicali rispetto alla riproduzione e ora anche alla libera riproduzione non presentano un indirizzo comune e in seguito all’approvazione delle suddette norme, in vigore dallo scorso 29 agosto, hanno posto diversi dubbi interpretativi;
inoltre, la Circolare n. 14 emanata lo scorso 21 settembre dalla Direzione Generale Biblioteche non fa cenno al bene bibliografico-musicale;
il 60% del patrimonio mondiale dei beni musicali risulta custodito in Italia
:-
Se il ministro interrogato non intenda fornire utili chiarimenti interpretativi delle norme contenute nella legge 4 agosto 2017, n. 124 , al fine di consentire la libera riproduzione di spartiti e partiture musicali – manoscritti e a stampa – alla luce delle restrizioni attualmente vigenti disposte dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 – che di fatto dispone il divieto alla riproduzione anche per il materiale bibliografico musicale escluso dal diritto d’autore.
Se il ministro interrogato non valuti l’opportunità di costituire un apposito gruppo di studio per approfondire le diverse istanze – dei ricercatori, degli autori e delle istituzioni di conservazione – e approdare ad una sintesi normativa che tuteli le opere e il diritto d’autore e consenta altresì la massima diffusione delle ricerca in campo musicale e musicologico.

GHIZZONI