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"Milleproroghe, zero Camere, un presidente – l'Abc del provvedimento – L'ultimo ok dal Senato", di Michele Ainis

Milleproroghe zero Camere, un presidente. Dietro al terzo voto di fiducia imposto dal governo al Parlamento nell’arco d’una settimana (un record di cui non c’è da menar vanto), dietro l’ennesimo maxiemendamento votato dai deputati a denti stretti, si staglia l’azione solitaria d’un uomo che le nostre istituzioni hanno lasciato in solitudine: Giorgio Napolitano. Lui reagisce, richiama all’ordine i cantanti, e almeno in questo caso gli evita di prendere una stecca. Ma il coro rimane stonato, ed è ormai l’ora di dire basta, di trovare un rimedio permanente.

Sta di fatto che le nostre istituzioni parrebbero impegnate in una partita a rubamazzo, e che la partita dura da fin troppo tempo. Funziona così: il Parlamento ha smesso di legiferare, sicché legifera il governo per decreto. Ogni decreto viene presentato alla firma del capo dello Stato, che ne controlla i requisiti d’urgenza, la legittimità costituzionale, infine l’omogeneità dei contenuti, dato che una minestra di cavoli e carciofi ci resterebbe sullo stomaco. Dopo di che comincia il lavoro delle Camere, che hanno 60 giorni per convertire il decreto governativo in una legge. E in genere se li prendono tutti, come è avvenuto puntualmente anche in relazione al milleproroghe: 50 giorni soltanto per l’esame in prima lettura del Senato.

Tutto qui? Magari. Il guaio è che i parlamentari non rinunciano a correggere il testo originario del decreto, lo gonfiano come un otre di vino, lo annacquano aggiungendovi liquidi d’ogni colore e sapore. E di nuovo il milleproroghe fa scuola: da 4 a 9 articoli, da 25 a 196 commi. Finché il governo non confeziona un maxiemendamento buttando tutto dentro un solo articolo, che a leggerlo per intero ci metti una nottata. A quel punto il presidente potrebbe rifiutarne la promulgazione, ma come fa, è sotto ricatto: se lo rinvia alle Camere scadono i 60 giorni, e la manovra economica se ne va per aria. Sicché ammonisce, invia messaggi ai presidenti delle assemblee legislative (lo ha fatto il 22 febbraio, ed è riuscito quantomeno a ottenere il ripristino d’un testo omogeneo), oppure promulga “con riserva”, dice sì anche se avrebbe voglia di pronunziare un mezzo no (è il caso della lettera inviata ai medesimi signori il 22 maggio 2010).
nsomma il governo sequestra il Parlamento, quest’ultimo sequestra il presidente. Ma nella nostra Carta c’è una via d’uscita a questo scempio: basta vederla. O meglio le soluzioni sono due, e l’una non esclude affatto l’altra.

Primo: i termini. L’articolo 77 indica 60 giorni per la conversione dei decreti, l’articolo 73 assegna un mese al presidente per la promulgazione. Dunque non si può chiedere alle Camere di lavorare in metà tempo per salvaguardare il tempo concesso al Quirinale, altrimenti il loro esame sarebbe un po’ troppo sommario. Però nemmeno si può domandare al presidente di rinunziare al mese che gli spetta, altrimenti la promulgazione si risolverebbe in un timbro notarile. Le norme costituzionali vanno prese sul serio tutte quante, e l’articolo 73 non è meno importante dell’articolo 77. Ne deriva che il rinvio presidenziale d’una legge di conversione non comporta giocoforza la decadenza del decreto: libero il presidente, e libero pure il Parlamento. D’altronde l’articolo 77 s’esprime in questi termini: «I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione». E nei 60 giorni la conversione parlamentare c’è, manca soltanto l’atto di promulgazione.

Secondo: il controllo del capo dello Stato. Dov’è scritto che consista in un prendere o lasciare? Se le Camere aggiungono norme estranee al testo primitivo del decreto, è su queste che il presidente può accendere il rosso del semaforo, dato che sul decreto aveva già fatto lampeggiare il verde. Se per di più tali norme sono eterogenee, se sono altresì incostituzionali, non gli resta che un rimedio estremo: promulgazione parziale. È vero che l’articolo 74 della Costituzione si riferisce alla promulgazione della “legge”, però la legge evocata dai costituenti è un corpo unico, non due corpi o ventidue stretti in un’unica casacca.

Le leggi omnibus sono una frode alla Costituzione, perché si rendono oscure ai cittadini e perché confiscano la libertà di voto dei parlamentari, chiamati a pronunziare un sì oppure un no in blocco al momento della votazione conclusiva. Tanto per dire, a noi elettori non potrebbe mai succedere, non almeno da quando la Consulta (sentenza n. 16 del 1978) ha bocciato un referendum radicale contro 97 articoli del codice penale, e lo ha bocciato proprio per proteggere la libertà del nostro voto, per impedire che venga coartato.

Insomma senza aspettare i tempi biblici cui s’espone il progetto di revisione costituzionale depositato in Senato all’avvio della legislatura, peraltro nell’indifferenza generale, la promulgazione parziale, e dunque il rinvio parziale d’una legge, sarebbe possibile fin d’ora. D’altronde vanta numerosi precedenti nell’ordinamento regionale. È sufficiente avanzare una lettura evolutiva della Costituzione, al passo, mi pare, con i tempi.

Il Sole 24 Ore 26.02.11