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"Da dove verranno i nuovi tagli per l’istruzione?" di Osvaldo Roman

Credo che sia necessario avviare una riflessione sul fatto che il governo presenti in questi giorni in Parlamento una manovra economica, che riguarda ancora una volta nuove riduzioni per l’istruzione, senza che sino ad oggi sia stato oggetto di adeguate valutazioni, nel mondo della scuola, il contenuto in materia del DEF 2011.
Con questo documento il Governo Berlusconi si era già proposto di ridurre la spesa in materia d’Istruzione e di Università portandola, nel 2015, dal 4,2% del 2010 al 3,7 %, del PIL.
Si tratta di una riduzione strutturale della spesa nel settore, che riguarda i bilanci del MIUR e degli Enti locali, di quasi 8 miliardi di euro. Poiché, dei 4.651 milioni, a regime nel 2012, derivanti dai tagli sugli organici previsti dalla finanziaria 2007 e dall’art.64 della legge 133/2008, nel 2010 erano stati conseguiti strutturalmente 2.809 milioni, i residui 1.752 si conseguono nel 2011 e nel 2012. Risulta così che la prevista riduzione di 8 miliardi della spesa necessita di un nuovo taglio di 6.248 milioni. Questa è l’entità della riduzione strutturale della spesa per l’istruzione, che il governo Berlusconi si ripropone di realizzare dal 2013 al 2015, in barba alle medesime Direttive europee in materia di sviluppo-capitale umano approvate anche dal nostro Parlamento.
Nel PNR non è assolutamente previsto come realizzare tale taglio.
Finora si è tentato di nasconderlo ma è molto evidente che esso non potrà che derivare dalle retribuzioni del personale a cominciare dall’effetto che determinerà nei futuri bilanci la soppressione del triennio di servizio 2010-12 di un milione di dipendenti della scuola Con la manovra in atto si continua a tenere in ombra il problema si cerca di introdurre un primo intervento strutturale (obbligo di accorpamento negli istituti comprensivi) già nel 2012 prefigurando quelli successivi che dovranno essere gestiti dal nuovo governo.
Vedremo in un’altra occasione cosa significano, nel loro insieme, i nuovi tagli previsti dalla manovra estiva 2011, ma non si può al riguardo ignorare quello che è già previsto dalla legislazione in atto e che attende solo di essere attuato. Esaminiamolo con un minimo di informazioni:
• la legge n. 122 del 2010, art.9- comma 23, ha cancellato, per circa un milione di dipendenti, docenti ed ATA, la validità giuridica ai fini della carriera economica degli anni di servizio 2010,2011,2012; la relazione tecnica al disegno di legge di trasformazione del decreto legge n.78/10 quantificava in 18,7 miliardi di euro tali tagli per i successivi quaranta anni;
• le modifiche introdotte dal governo al comma 23 nel corso della conversione parlamentare del Decreto non hanno cambiato tale contenuto normativo limitandosi a indicare una copertura finanziaria già in bilancio(il 30% dei tagli derivanti dalla riduzione degli organici inizialmente destinato al merito) al fine di garantire il solo trattamento economico derivante dagli scatti maturati nel triennio;
• a tale bisogna, per l’anno 2011,(con i fondi immessi nel bilancio 2010) ha provveduto il D.I. n 3 del 14 gennaio 2011;
• il governo non mai confermato ufficialmente quanto sostenuto dalle organizzazioni sindacali “più responsabili” che hanno condiviso tali scelte riguardo al fatto che tale cancellazione giuridica sarebbe stata progressivamente rimossa dai Decreti ministeriali che per quei tre anni saranno chiamati, consentendolo le disponibilità indicate, a retribuire gli scatti maturati.
• nella Decisione di finanza pubblica 2011-13 tali tagli, indicati rispettivamente alla Tabella 2.10 in 320, 640, 960 milioni di euro, risultavano come componenti del saldo primario;
• risulta significativa al riguardo la conferma, riportata nel DEF 2011, che i tagli apportati dal comma 23 dell’art.9 della legge 122/2010 effettivamente incidono sul saldo primario, come riportato nella Tavola VI.I della medesima Sezione I, : per 418 milioni di cui 320 della scuola nel 2011, per 812 mln (640) nel 2012, per 1124mln (960) nel 2013;
• sempre nel DEF 2011 il valore degli investimenti per l’istruzione rispetto al Pil, calcolato il 4,2% nel 2010 è destinato a scendere al 3,7% nel 2015 e al 3,5% del 2030;
• sicuramente tali tagli alle retribuzioni dei docenti e degli ATA uniti a quelle che i regolamenti adottati come schemi (ma ancora non resi noti) dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 maggio stanno preparando per i docenti e i ricercatori universitari, contribuiranno in maniera sostanziosa e analoga (scatti triennali anziché biennali e valutazioni del merito a cui legare le retribuzioni riservate ai “nuovi” ma aperte alle adesioni volontarie dei “vecchi”) al conseguimento dell’ obiettivo della riduzione della spesa per l’istruzione.
A me pare che una riflessione che derivi da una lettura complessiva delle misure di riforma illustrate all’Europa nella griglia allegata al PNR non consenta di individuare gli strumenti e le modalità di tale prelievo.
Infatti tale griglia propone i seguenti elementi:
1) la misura n° 43 collocata nella macroarea innovazione e capitale umano viene presentata come Riforma della scuola;
2) la misura n°44 riguarda i modesti fondi aggiuntivi per l’Università stanziati prevalentemente dalla legge 220/2010 non sono indicati i tagli che pure potrebbero determinarsi con la mancata riassegnazione dei risparmi realizzati con la riforma delle carriere economiche di tutti i docenti e dei ricercatori;
3) le misure n° 44-45-46-47-48-49-52-53-54 riguardano come innovazione e capitale umano varie misure su Ricerca e Università;
4) la misura n.58 nell’area innovazione capitale umano sono destinati all’istruzione 4,3 miliardi di Fondi strutturali;
5) la misure n° 75 riguarda il Fondo per il merito di cui all’art.4 della legge 240/10: non sono previsti stanziamenti statali; 6) la misura n° 84 sempre nella macro area Innovazione capitale umano come misura destinata a migliorare il capitale umano(sic!)per prevenire “l’abbandono scolastico” e per rendere “il lavoro più attraente” si prevede un programma di rafforzamento infrastrutturale dell’edilizia scolastica. Si tratta di un programma che non prevede spese statali. Volontariamente attuabile(?) dagli enti locali. Non vengono specificati i soggetti attuatori!
Come si è visto con questo programma nazionale di riforme non si spiega assolutamente come si potrà ridurre al 2015 la spesa strutturale per l’istruzione di altri 6.248 milioni.
E tale obiettivo non risulta neppure conseguibile, stando a a una prima valutazione, delle misure previste nel Decreto approvato a fine giugno dal Consiglio dei ministri.
Infatti la proroga del blocco delle retribuzioni fino al 2014, di cui si parla nella manovra finanziaria in corso di definizione, non rappresenterebbe un taglio strutturale della spesa a meno che non si voglia renderla permanente unitamente a quelle che derivano dalle modificazioni della carriera economica del personale della scuola e dell’Università di cui si è trattato dianzi.
Degli altri tagli previsti nella manovra, da esaminare con attenzione, forse potranno avere un carattere strutturale solo quelli legati alla riduzione del numero di dirigenti scolastici che si potrà ottenere con l’accorpamento coatto negli istituti comprensivi e con l’aumento del numero degli studenti necessario per garantire l’autonomia dei medesimi.
Per fare un calcolo preciso occorrerà nei prossimi giorni valutare la relazione tecnica che accompagna il Decreto legge per ora si può segnalare che tale materia riguarda la razionalizzazione della rete scolastica e che essa rappresenta una competenza legislativa delle Regioni.
Quindi la norma proposta dal Governo é chiaramente incostituzionale. Ma già il primo comma dell’art 1 del D.P.R. n° 81 del 3 luglio2009 lo è in quanto in contrasto con quanto stabilito in materia dalla sentenza n°200/2009 della Corte Costituzionale.
Questa disposizione resta in piedi solo perché il Consiglio di Stato non ha voluto esaminare il ricorso proposto dal CIDI, dal CGD e dal 126° Circolo didattico di Roma che ne richiedeva l’abrogazione. Se il Governo insiste si potrà tornare sull’argomento anche in sede giudiziaria.

www.partitodemocratico.it

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Scuola: ecco il testo della manovra

Pubblichiamo qui di seguito il paragrafo della manovra intitolato “7. Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica”.

1.
L’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica.
2.
L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tal fine, nell’ambito delle risorse
assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.
3.
A decorrere dall’a.s. 2011-2012 le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, ove il rapporto docenti di sostegno-alunni disabili sia pari a 1, sono costituite con il numero di alunni minimo e massimo previsto per i diversi gradi di scuola, rispettivamente, dagli articoli 9, 10, 11 e 16 del DPR 20/3/2009, n. 81.
4.
Il sistema scolastico, in base alle norme vigenti, provvede esclusivamente ad assicurare l’intervento di natura didattica, restando invece a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle risorse professionali e materiali a sostegno di tale funzione e necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile.
5.
All’alunno disabile può essere assegnato in ogni caso non più di un docente e nei limiti dell’orario di servizio contrattualmente previsto per ciascun grado di istruzione.
6.
Le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono
integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’inps, che partecipa a titolo gratuito.
….
1. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
2. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
….

1. Il comma 4 dell’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato
….

1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale
determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato.
2. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7, dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.
3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, si applica la procedura prevista dall’art.1, comma 621, lett.b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
…….
1. All’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4 sexies aggiungere il seguente comma: Comma 4-septies “ Le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA, sulla base della revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico definito con i regolamenti emanati ai sensi del comma quattro del presente articolo, sono determinate annualmente con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.

da La Tecnica della Scuola 02.07.11