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"Docenti neoassunti, stop per 5 anni", di Antimo Di Geronimo

I docenti che sono stati assunti o che saranno assunti a tempo indeterminato con decorrenza dal 1°settembre prossimo non potranno cambiare provincia per 5 anni. Il divieto vale sia per le assunzioni tratte dalle graduatorie dell’anno scorso che per quelle effettuate scorrendo le nuove graduatorie. È questo uno dei chiarimenti più importanti contenuti in una nota emanata dal ministero dell’istruzione il 24 agosto scorso (6705). Il divieto quinquennale di mobilità discende dal comma 21, dell’articolo 9, del decreto legge 70/2001. Il dispositivo prevede in fatti che «i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità». E dunque, secondo l’interpretazione di viale Trastevere, il divieto si applica anche ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento. Ciò perché anche nei confronti di tale personale l’assunzione è effettuata nell’anno scolastico 2011/12, con effetti sul contingente programmato per gli anni 2011-2013. Tanto più che il comma 17 del decreto legge 70/2011 stabilisce il piano triennale di assunzioni ivi previsto «può prevedere la retrodatazione giuridica dall’anno 2010/2011 di quota parte delle assunzioni..». Insomma chi viene immesso in ruolo ora dovrà rassegnarsi a rimanere nella stessa provincia almeno 5 anni. Sempre che intenda partecipare alla lotteria utilizzando solo i biglietti validi per il trasferimento, l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria. Non così, invece, se decide di tentare la fortuna con la riffa dei passaggi di ruolo o di cattedra. E cioè chiedendo di partecipare alle operazioni di mobilità professionale. Il decreto legge 70/2001, infatti, nel porre il divieto sui trasferimenti e la mobilità annuale, ha omesso di considerare la mobilità professionale. E siccome i divieti sono sempre tassativi, è ragionevole ritenere che in assenza di un espresso divieto, non sia irragionevole ritenere che, una volta chiusa la porta dei trasferimenti , delle utilizzazioni e delle assegnazioni, sia sempre possibile uscire dalla finestra dei passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali. Fermo restando, però, che i passaggi possono essere chiesti solo dai titolari di sede. E cioè dai docenti che hanno già ottenuto l’assegnazione della sede definitiva. Va detto subito che l’ipotesi appena prospettata sembrerebbe andare contro l’intenzione del legislatore, che è quella di precludere la possibilità ai neoimmessi in ruolo di cambiare provincia prima di 5 anni. Ciò non toglie, però, che il divieto di mobilità non è espressamente previsto per coloro che aspirano alla mobilità professionale. Insomma, verrebbe da dire: «fatta la legge: trovato l’inganno».

L’amministrazione centrale ha chiarito, inoltre, che in caso di individuazione dell’avente titolo dalle graduatorie dei concorsi, la rinuncia alla nomina dal contingente 2010/11 consentirà di rimanere in posizione utile per le assunzioni da effettuare con il contingente 2011/12.

Analogamente, se l’avente titolo sarà stato tratto dalle graduatorie a esaurimento, la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni 2010/11, lascerà impregiudicata la posizione dell’aspirante inserito nelle graduatorie a esaurimento compilate per l’anno 2011/2012, consentendo in tal modo l’immissione in ruolo anche per gli anni successivi alla tornata relativa all’anno scolastico 2011/12.

da ItaliaOggi 30.08.11