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Riforma costituzionale: perché rimangono il divieto di mandato e le immunità (art. 67 e art. 68)

La revisione costituzionale lascia inalterate le disposizioni che, per deputati e senatori, riguardano il divieto di mandato imperativo e le immunità. Vediamone i motivi. Dall’art. 67 della Costituzione la riforma espunge la previsione che ogni membro del Parlamento rappresenti la Nazione, in coerenza con il nuovo art. 55 che assegna questa funzione di rappresentanza ai deputati in quanto membri della sola Camera “politica”, ma resta invece in vigore per tutti i parlamentari l’esercizio della propria funzione senza vincolo di mandato, tanto per i deputati quanto per i senatori. Perché questa scelta e, soprattutto, cosa significa non dover sottostare ad un mandato imperativo? Come decise l’Assemblea costituente, significa garantire ai parlamentari una tutela da possibili condizionamenti o vincoli, tanto dagli elettori dai quali riceve un mandato generale, quanto dal partito di appartenenza. Il divieto del vincolo di mandato è un tratto comune nelle democrazie liberali, con un’unica eccezione, che riguarda il Bundesrat, che è stata spesso richiamata in comparazione con la natura del nuovo Senato. Nel caso tedesco i membri del Bundesrat provenienti dal medesimo Land …

Riforma costituzionale: titoli, attribuzioni e incompatibilità dei nuovi senatori (artt. 63 e 66)

Nel nostro viaggio all’interno della riforma costituzionale, esploriamo due articoli che regolano l’ingresso a Palazzo Madama e l’attività dei nuovi senatori: l’art. 63 e l’art. 66. Poiché rappresenterà le istituzioni territoriali, il Senato riformato sarà prevalentemente composto (95 su 100) da consiglieri regionali (ma non è esclusa la previsione che possano farvi parte anche i presidenti delle Regioni) e sindaci. Tenuto quindi conto del doppio ruolo svolto dei nuovi senatori, è stato introdotto un nuovo comma all’art. 63, che rimette al Regolamento del Senato l’individuazione specifica dei casi nei quali “l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo, regionali o locali”. La ragione è facilmente intuibile: per il miglior funzionamento della nuova Assemblea è bene che si eviti che una stessa persona sommi su di sé la rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura ed estrazione. Un esempio, per capirci: il presidente di Commissione consiliare forse è bene che non diventi presidente di Commissione del Senato, poiché l’una carica potrebbe risentire negativamente …

Referendum, il nuovo Senato (art. 57, 58 e 59 della riforma)

Proseguo il nostro viaggio all’interno della riforma costituzionale. Dopo aver affrontato le modifiche all’articolo 55, che supera il bicameralismo paritario e definisce funzioni differenti tra Camera e Senato, oggi ci dedichiamo alle nuove modalità di composizione e di elezione del Senato (articoli 57, 58 e 59). La riforma – rispetto all’attuale composizione di 315 membri eletti a base regionale, di cui 6 eletti nella Circoscrizione esteri – prevede che esso sia costituito da 5 senatori di nomina presidenziale (che durano in carica 7 anni) e da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, quindi eletti dai Consigli regionali e delle Province autonome in proporzione alla popolazione della regione; dei 95 senatori, 74 sono eletti tra i membri dei Consigli regionali e 21 tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Poiché si tratta quindi di un “doppio ruolo”, i senatori non riceveranno alcuna indennità per la nuova funzione. La prima novità, quindi, è relativa alla sensibile diminuzione del numero dei senatori: 95 è un numero adeguato per dare rappresentanza alle istituzioni territoriali. A questo proposito, ritengo …