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“Bugie e silenzi: la sicurezza sul lavoro fa passi indietro”, di Massimo Franchi

Chiunque abbia visto i telegiornali (qualunque telegiornale) venerdì ha sentito distintamente sostenere che il nuovo Decreto del governo sulla sicurezza sul lavoro «ha aumentato le sanzioni». Per i non addetti ai lavori la specifica successiva («rispetto alla legge 626») è sembrata un inutile corollario. Tecnicamente non si tratta di una bugia. In sostanza invece lo è in pieno. Il paragone con la legge 626 è infatti totalmente scorretto, perché il testo firmato da Sacconi è un per sua ammissione «un decreto correttivo del Testo unico sulla sicurezza», il decreto legislativo 81 del 2008. Per difendersi dall’accusa di aver diminuito le sanzioni dunque il governo sceglie deliberatamente di raffrontare il suo nuovo testo ad una legge non più in vigore da oltre 14 anni (la legge 626 è del 1994). «Ma anche rispetto alla legge 626 in parecchi casi gli aumenti delle sanzioni pecuniarie sono inferiori all’inflazione basata sull’indice Istat», fa notare Antonio Montagnino, ex sottosegretario al Lavoro e tra i massimi conoscitori della materia.

AMMENDA DA 16MILA CALA A 6MILA
Un esempio renderà più comprensibile una materia assai tecnica. La sanzione più grave prevista dal Testo unico riguardava l’inadempienza rispetto agli infortuni e in specifico i rischi mortali plurimi. Si parla di aziende con lavorazioni in sotterraneo o in cisterna, come quelle delle stragi di Molfetta e Mineo in cui sono morti rispettivamente 5 e 6 operai per asfissia, perché lavoravano senza bombole. «Ebbene, il Testo unico voluto dal governo Prodi in questo caso prevedeva una sanzione fino a 16 mila euro, il testo Sacconi la abbassa a 6 mila euro», spiega Montagnino. «Quella fatta da Sacconi – continua l’ex sottosegretario – è un’operazione molto sottile: le modifiche non sono solo sul piano quantitativo, ma soprattutto su quello qualitativo. La più importante è sulla Valutazione del rischio, che nel Testo Unico era l’architrave della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri le violazioni passano da contravvenzioni (violazioni sostanziali) a semplici ammende, quindi violazioni formali».

C’È LO ZAMPINO DI CONFINDUSTRIA
La certezza che dietro le modifiche ci siano Confindustria e le altre associazioni datoriali viene confermata anche dalla norma, sul mancato adempimento alla prevenzione. Il Testo unico prevedeva la responsabilità del datore di lavoro in modo primario e poi responsabilità concorrenti per il preposto e il lavoratore. Ora il testo Sacconi ha ribaltato la piramide: il datore può avere solo una responsabilità concorrente. Un’altra modifica importante riguarda l’articolo 15 bis, reati per «violazione delle norme sulla prevenzione», nei casi in cui «il non impedire l’evento equivale a cagionarlo». Con le correzioni apportate la norma diventa quasi inapplicabile. «Se così fosse – spiega Paola Agnello Modica, segretaria confederale della Cgil – ci sarebbe una applicazione restrittiva del Codice penale tale da non far ricadere pressoché mai la responsabilità della mancata prevenzione in capo al datore di lavoro o ai dirigenti».
Sacconi si è poi molto vantato del fatto che ora «proseguirà il confronto con gli enti locali e le parti sociali». La Cgil mette già le mani avanti. «Saremmo contentissimi, perché finora non c’è stato – continua Modica -. Ma per “dialogo” Sacconi intende quello avuto sulla crisi, due ore di ascolto e poi basta, noi non potremmo accettarlo».

L’Unità, 30 marzo 2009