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“I Regolamenti fantasma che vorrebbero cambiare la scuola”, di Osvaldo Roman

Prosegue senza tragua l’applicazione della cosiddetta riforma Gelmini. Ma su che basi? sulla base di regolamenti mai pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, quindi tuttora inefficaci. Ma la situazione si sta ulteriormente complicando perchè il 25 giugno è scaduta la delega per l’emissione di queste norme. E questo senza contare la spada di damocle che pende sui provvedimenti stessi per via dei ricorsi di Regioni e Cgil scuola. La scuola italiana, insomma, sta navigando a vista. Sulla base di norme che in realtà non potrebbero essere ancora applicate. Senza il rispetto delle regole più elementari che stanno alla base di ogni intervento amministrativo. Sulla sconcertante situazione un gruppo di parlamentari dell’opposizione (N.d.R.: i deputati sono tutti del Partito Democratico!) hanno appena rivolto al ministro un’interpellanza urgente (N.d.R.: è l’interpellanza annunciata nel post “Scuola, Pd: interpellanza Pd per evitare caos normativo”)

INTERPELLANZA URGENTE
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per sapere – premesso che:
L’articolo 64 del decreto legge 25 giugno del 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, prevede una serie di interventi e misure volti all’incremento graduale di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno 2011/2012, sulla base delle istruzioni impartite dal “piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili” del sistema scolastico, elaborato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Il suddetto piano programmatico è predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il quarto comma del succitato articolo 64 demanda al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, di provvedere alla “puntuale attuazione” del piano programmatico con l’adozione di uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Lo schema di piano programmatico, trasmesso al Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 23 settembre 2008 e annunciato all’Assemblea della Camera in data 1 ottobre 2008, è stato sottoposto a parere parlamentare, espresso dalla VII Commissione in data 27 novembre 2008 e dalla V Commissione in data 26 novembre 2008. L’esito del parere della V Commissione è stato favorevole, quello della VII Commissione favorevole con 20 condizioni e osservazioni;
In data 13 novembre 2008, la Conferenza unificata ha espresso parere negativo sullo schema di piano programmatico;
Sulla base del suddetto piano programmatico sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri:
il 27 febbraio 2009, in seconda lettura, dopo l’acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, due regolamenti rispettivamente per la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” e per la “riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”;
il 28 maggio 2009, il regolamento per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, sul quale hanno espresso parere il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata e due schemi di regolamenti recanti norme concernenti il riordino rispettivamente degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
il 12 giugno 2009, uno schema di regolamento che prevede la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, un secondo schema di regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento e un terzo contenente norme generali per la “ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali”;
Per gli schemi di regolamento riguardanti il riordino degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei non si prevede l’acquisizione di alcuni parere delle Commissioni parlamentari competenti, nonostante tale eventualità fosse stata esplicitamente espressa dall’art. 13, comma 1 ter, della legge n. 40/2007 che sta alla base dello stesso provvedimento di riordino;
il 25 giugno 2009 scadono i 12 mesi previsti dall’articolo 64 della legge 133/2008 per l’adozione dei regolamenti, ma ad oggi nessuno dei detti atti – anche se approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri – è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale;
anche il decreto interministeriale sulla “determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2009/2010”, predisposto sulla base dei criteri previsti dai citati regolamenti per la riorganizzazione e la razionalizzazione della rete scolastica e l’utilizzo delle risorse umane, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e pertanto non è ancora in vigore. Tuttavia, esso è stato trasmesso senza firma e numero di protocollo agli Uffici scolastici regionali con la C.M. n. 38 del 2 aprile 2009. Si rileva inoltre che per l’adozione di tale decreto interministeriale è attesa l’acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 22 comma 2 della legge n. 448 del 2001 che prevede che “il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale”: ciononostante il previsto parere delle Commissioni parlamentari non è mai stato espresso;
Nel parere n. 32 del 6 febbraio 2009 espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento adottato in ordine alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione si afferma che il procedimento di adozione dello schema di regolamento sarebbe rispettoso di tutti i passaggi e delle regole sulla competenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988 e dell’articolo 64 della legge 133 del 2008, come, ad esempio, dell’adozione preventiva, da parte del Ministero dell’istruzione del Piano programmatico. Il Consiglio di Stato precisa inoltre che quello che più rileva è la conformità dello schema al Piano programmatico affermando quindi che “si realizza, così, una sequenza di fonti (legge – atto politico di indirizzo – regolamento) in cui il potere regolamentare è risultato conformato non solo alle disposizioni di legge, ma anche ad un atto intermedio, che vale a fissare le linee guida su cui l’esecutivo deve esprimersi, così riducendone la discrezionalità e valorizzandone il ruolo tecnico. Ciò è tanto più da apprezzarsi tenendo conto dell’ampio coinvolgimento degli organi istituzionali realizzato, attesa la partecipazione nell’elaborazione del piano programmatico del Ministro dell’economia e delle finanze, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti (…)”. Il Consiglio di Stato dice, inoltre: “Da un punto di vista logico, può, anzi, dirsi che la coerenza con il Piano programmatico appare uno snodo preliminare, atteso che la delega fissa le norme generali regolatrici della materia, mentre è il Piano programmatico ad indirizzare le scelte che l’esecutivo deve sviluppare. Poiché è la stessa norma di delega a stabilire che i regolamenti assicurino comunque “la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3”, si deve ritenere che il Piano assuma il rango di parametro giuridico del potere regolamentare, sì da qualificare la sua inosservanza come vizio di legittimità del regolamento”. Il parere del Consiglio di Stato è stato espresso favorevolmente con alcune indicazioni, tra le quali, anche, quella di riformulare l’articolo 2, comma 5 del suddetto schema di regolamento. La modifica suggerita, e recepita nello schema di regolamento approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2009, elimina di fatto il riferimento al “come previsto dal Piano programmatico, in data 4 settembre 2008” che era invece presente nella stesura presentata al Consiglio dei ministri, in prima lettura, in data 18 dicembre 2008;
Occorre peraltro rilevare che l’art. 64 della legge 133/2008 non prevede alcun intervento sulla scuola dell’infanzia, che pertanto risulta arbitrariamente collocata nelle misure inserite nel piano programmatico e nei regolamenti che da esso discendono;
Ad oggi il Piano programmatico non è stato adottato attraverso alcun atto formale e ciò è confermato anche dall’ordinanza del TAR del Lazio n. 02569/2009 del 6 giugno 2009, in cui si afferma che “manca il regolamento (…) allo stato soltanto firmato (…) e manca il Piano programmatico di interventi allo stato ancora al livello di bozza di decreto interministeriale previsto dall’articolo 64, comma 3, della menzionata legge 133 del 2008”;
E’ evidente quindi che i regolamenti sino ad ora approvati, in parte già oggetto di circolari ministeriali – di cui alcune già impugnate dinanzi al tribunale amministrativo – basano la loro legittimità giuridica su un atto che ad oggi non è ufficiale e di cui, quindi, non si conosce l’esatto contenuto;
E’pendente un ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, riguardante l’articolo 64 della legge 133 del 2008, per carenza dei presupposti di necessità e urgenza per l’adozione del decreto-legge, nonché, nel merito, per il carattere di dettaglio della norma nella materia di competenza concorrente dell’istruzione, per carenza dei presupposti che consentono l’esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative riconducibili a materia di legislazione concorrente, per carenza di un interesse pubblico prevalente idoneo a giustificare la compromissione delle attribuzioni regionali, per l’assenza di qualsiasi forma di intesa con gli enti coinvolti e per la previsione di poteri sostitutivi al di fuori dell’ambito delimitato dalla Costituzione;
Altresì, dal punto di vista didattico, tutti gli interventi citati in premessa colpiscono duramente la scuola statale e sono destinati a produrre un immediato impoverimento dell’offerta formativa e ad acuire le disuguaglianze sociali e territoriali esistenti, colpendo i soggetti e le realtà più deboli e disattendendo le istanze delle famiglie anche in merito alle richieste sul tempo scuola, come dimostrano i dati sulle domande inevase di tempo pieno e tempo a 30 ore nella scuola primaria-:
in quale forma ufficiale e quando è stato adottato il Piano programmatico previsto dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
quali sono i motivi che ritardano la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei regolamenti attuativi del suddetto piano programmatico già approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri;
circa l’emanazione del decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2009/2010, quali siano le ragioni per le quali non si è rispettato quanto stabilito dall’articolo 22, comma 2, della legge n. 448/2001 e le cause della mancata pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;
in merito agli schemi di regolamento riguardanti il riordino degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei quale sia il motivo per il quale non si attua la previsione dell’art. 13, comma 1 ter, della legge n. 40/2007 circa l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti;
quali urgenti misure intende assumere il Governo per sanare una situazione di palese illegittimità giuridica degli atti fino ad ora adottati e scongiurare gli inevitabili ricorsi amministrativi, in considerazione anche del termine finale per l’adozione dei regolamenti, citati in premessa, fissato dal comma 3 dell’articolo 64 della legge 133/2008 è fissato al 25 giugno 2009;
altresì, come il ministro interpellato intenda intervenire affinché le scuole possano svolgere la propria funzione educativa e d’istruzione nella piena certezza normativa e nella necessaria disponibilità di risorse finanziarie e umane in grado di consentire un’offerta formativa rispondente alle esigenze degli studenti e delle famiglie, che diversamente ne potrebbero pagare il prezzo più alto.
Ghizzoni, Coscia, Soro, Bachelet, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Sabina Rossa, Antonino Russo, Sarubbi, Siragusa, Mattesini, Velo e Mosca

da ScuolaOggi

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