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Scuola, Pd: è caos normativo, con riforma Gelmini non ci sono certezze

Ghizzoni, Coscia (Pd): Gelmini non si comporti come azzeccagarbugli
“La riforma Gelmini è un caos normativo che sta portando la scuola italiana al di fuori della certezza giuridica”. Così le deputate del Pd, componenti della commissione Cultura della Camera, Manuela Ghizzoni e Maria Coscia, replicano al sottosegretario Pizza che, oggi, rispondendo alla Camera alla loro interpellanza sul nuovo quadro normativo ha fornito ‘risposte insoddisfacenti, che gettano nuove incertezze nel sistema scolastico italiano”.

“Nel merito delle questioni poste dal Pd – fanno presente Ghizzoni e Coscia – il governo si arrampica sugli specchi e conferma le numerose anomalie normative da noi denunciate tra cui l’inesistenza del tanto proclamato Piano programmatico, che viene derubricato a mero documento ad uso interno dell’amministrazione, e la mancata adozione dei suoi Regolamenti attuativi (il termine era il 25 giugno). Considerato che il prossimo anno scolastico è ormai alle porte – denunciano – chiediamo al Governo un intervento chiarificatore per evitare un inizio all’insegna del caos e di una valanga di ricorsi amministrativi. Invece che comportarsi come un azzeccagarbugli – concludono – il ministro Gelmini dovrebbe dare ordine e certezze normative alle proprie idee!”.

Di seguito il resoconto della seduta di oggi alla Camera dei Deputati sulla interpellanza

Il Governo risponde all’Interpellanza PD sul Piano Programmatico e sui Regolamenti
(Problematiche inerenti al piano programmatico relativo al sistema scolastico previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008- n. 2-00410)

PRESIDENTE. L’onorevole Coscia ha facoltà di illustrare l’interpellanza Ghizzoni n. 2-00410, concernente problematiche inerenti al piano programmatico relativo al sistema scolastico previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 (vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti), di cui è cofirmataria.

MARIA COSCIA. Signor Presidente, signor sottosegretario, abbiamo presentato questa interpellanza urgente, perché siamo molto preoccupati di verificare la legittimità degli atti che sono stati messi in campo dal Governo, in attuazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.
Ci troviamo di fronte ad una situazione molto preoccupante e sulla quale già iniziano a pronunciarsi in sede giurisdizionale i TAR. È accaduto che il TAR del Lazio ha chiesto di avere la certezza circa il presupposto fondamentale costituito dal piano programmatico, sulla base del quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare delle norme attraverso i regolamenti. Il TAR ha, infatti, rilevato che il piano programmatico non risulta approvato. Quindi, il primo problema che poniamo è questo.
Il piano programmatico, che rappresenta il presupposto, deve essere un atto formalmente approvato dal Governo, ma ciò non risulta essere stato fatto. Risulta semplicemente che sia stato definito uno schema, sottoposto al parere del Parlamento, della Conferenza unificata e di altri soggetti, tuttavia il citato piano non risulta essere mai stato definitivamente approvato. Il primo nodo da sciogliere è questo.
Sulla base del provvedimento, poi, il Governo è delegato ad adottare regolamenti, ma, in realtà, nessuno di essi ha concluso il suo iter. I due regolamenti adottati da parte del Governo in sede di prima lettura, in realtà, non sono stati ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Emblematico è il regolamento che riguarda il primo ciclo dell’istruzione, approvato il 27 febbraio, che ancora, non risulta essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, è scaduta la delega sulla base della quale il Governo era competente ad emanare questi provvedimenti (esattamente il 25 giugno).
Quindi, sembra che tutta l’impalcatura giuridica sia messa, nei fatti, fortemente in discussione. Pertanto, vi è un problema serissimo: quello di avere la certezza della legittimità degli atti fin qui compiuti. Siamo, infatti, nelle vicinanze del prossimo anno scolastico e sono stati definiti gli organici sulla base di quelle norme la cui legittimità viene messa in discussione. Quindi, la questione che poniamo è molto seria e ci aspettiamo dal Governo una risposta esauriente.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, onorevole Pizza, ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca. Signor Presidente, innanzitutto, mi consenta di scusarmi per il ritardo con cui sono arrivato in Aula, dovuto al fatto che ho risposto, presso la VII Commissione, ad undici interrogazioni.
Come è noto agli onorevoli interpellanti, il legislatore, con l’articolo 64 della legge n. 133 del 2008, ha previsto la predisposizione di un piano per la realizzazione di una serie di interventi finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio e, quindi, a consentire una migliore utilizzazione delle risorse umane e la conseguente riduzione del fabbisogno di personale e della relativa spesa.
Come ben sanno gli onorevoli interpellanti, il succitato articolo 64 consentirà, pur nelle ristrettezze imposte dal bilancio, di recuperare il 30 per cento delle risorse risparmiate per investire sulla qualità della scuola e per cominciare a portare gli stipendi degli insegnanti ad un livello consono alla loro professionalità ed al loro ruolo.
L’opera di realizzazione è, peraltro, sostenuta dagli inviti di tutte le organizzazioni internazionali e confermata dal recente rapporto OCSE, che anzi, per la prima volta, approva le iniziative intraprese dal Governo. Ma, come ben sanno gli onorevoli interpellanti, l’esigenza di razionalizzazione era già stata prevista dalla legge finanziaria per il 2007, dove, al comma 605, si sosteneva, tra l’altro, che, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, dovevano essere adottati interventi concernenti la revisione – a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 – dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi, al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto tra alunni e classi dello 0,4 per cento. Si sarebbe dovuto poi procedere alla revisione dei criteri e dei parametri di riferimento, ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Gli obiettivi fissati dalla predetta legge finanziaria sono stati conseguiti, come è noto, soltanto in parte, con la conseguente applicazione della clausola di salvaguardia, che ha comportato un taglio lineare degli stanziamenti del Ministero dell’istruzione per spese di funzionamento e di supplenze di circa 500 milioni di euro, taglio che è alla base dell’attuale grave sofferenza delle scuole, nonostante il parziale reintegro dei finanziamenti necessari operato da questo Governo.
Per quanto riguarda le osservazioni concernenti l’adozione del piano programmatico, faccio presente che dalla formulazione dei commi 3 e 4 di detta disposizione, si evince che gli atti aventi rilevanza esterna, giuridicamente qualificati dalla legge n. 400 del 1988, sono i regolamenti. Il piano, invece, ha la sola funzione di individuare, nel rispetto delle linee d’azione indicate dal legislatore, la gamma di interventi da realizzare con i previsti regolamenti di attuazione per raggiungere l’obiettivo fissato dalla norma e, come tale, costituisce provvedimento a valenza meramente programmatoria, per il quale non è previsto dalla legge alcun formale atto approvativo. Come è altresì noto, il piano è stato formulato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dal comma 3 dell’articolo 64 suddetto.
Come riferito dagli stessi onorevoli interpellanti, il Consiglio di Stato ha pienamente condiviso la procedura adottata per l’attuazione della citata disposizione nei pareri resi su due regolamenti attuativi del piano che fino ad ora sono stati sottoposti al suo esame. Lo stesso dicasi per la Corte dei conti, considerato che la sezione di controllo, cui la questione è stata sottoposta, ha ritenuto di poter ammettere a registrazione il regolamento sulla scuola dell’infanzia e sul primo ciclo.
Per quanto riguarda gli interventi sulla scuola dell’infanzia, sia il Consiglio di Stato, sia la sezione di controllo della Corte dei conti, nella disamina del regolamento del primo ciclo, hanno convenuto sulla piena legittimità degli interventi di riordino degli ordinamenti scolastici relativi a tutti gli ordini di scuola, ivi compresa la scuola dell’infanzia.
Relativamente all’emanazione dei provvedimenti attuativi del piano programmatico, si ricorda che trattasi di regolamenti che, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero ha adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Di qui la particolare complessità dell’iter procedimentale, che ha previsto la doppia approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il passaggio in Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, nonché l’acquisizione del parere dell’organo consultivo interno al Ministero, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
In particolare, per i regolamenti relativi alla definizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, la materia è stata oggetto di approfondimento da parte di gruppi tecnici appositamente costituiti e sull’impianto generale del riordino si è provveduto, altresì, all’acquisizione delle proposte e delle osservazioni formulate dalle parti sociali, dai collegi e dagli ordini professionali competenti.
Nonostante la rilevata complessità dell’iter dei provvedimenti, sono stati puntualmente perfezionati quelli che produrranno effetti fin dal prossimo anno scolastico e giungeranno a conclusione in tempo ampiamente utile, per l’azione di orientamento degli alunni e delle famiglie, quelli che spiegheranno la propria efficacia a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011.

Al riguardo va sottolineato che, anche sotto il profilo formale, il comma 4 dell’articolo 64 pone espressamente in relazione la tempistica per l’adozione dei regolamenti con il raggiungimento degli obiettivi finanziari di cui al medesimo articolo. La norma recita, infatti, testualmente in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti. In proposito, è utile ricordare che l’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 e convertito dalla legge n. 14 del 2009, ha prorogato all’anno scolastico 2010-2011 il riordino dei licei e degli istituti tecnici e professionali. Conseguentemente, anche l’entrata in vigore dei relativi regolamenti non può che ritenersi prorogata così come l’entrata in vigore del connesso riordino delle classi di concorso relative all’insegnamento nel secondo ciclo.
Va altresì osservato che il termine indicato dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 per l’adozione dei regolamenti è da considerarsi riferito all’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei ministri. Infatti, già in fase interpretativa, in passato, in situazioni analoghe di regolamenti di delegificazione e o di riorganizzazione, nelle quali al mancato rispetto dei termini per l’adozione dei regolamenti erano legate misure sanzionatorie, la Presidenza del Consiglio, con apposite circolari e direttive, ha considerato adottati «in termini» regolamenti che fossero approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Ad ulteriore conferma, peraltro, si segnala la recentissima disposizione dell’articolo 17, comma 25, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1o luglio 2009, disposizione secondo la quale, in analogia con quanto previsto dal medesimo articolo, comma 1, per altre tipologie di regolamenti, il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamento di cui al medesimo articolo.
Al riguardo è, quindi, necessario specificare che, entro la data del 25 giugno 2009, tutti i regolamenti attuativi dell’articolo 64 sono stati regolarmente approvati in prima lettura dal Consiglio dei ministri. In particolare, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva tre regolamenti, tutti e tre emanati con apposito decreto del Presidente della Repubblica e, per la precisione; in primo luogo, il regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; in secondo luogo, il regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; in terzo luogo, il regolamento recante disposizioni per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
Si precisa riguardo al primo regolamento che la Corte ha ritenuto necessario far pronunciare la sezione di controllo che, in data 11 giugno 2009, ha riconosciuto la legittimità della procedura seguita sia per l’emanazione del piano programmatico che dei successivi regolamenti attuativi e la piena legittimazione della amministrazione a riordinare, in attuazione dei criteri di cui all’articolo 64, gli ordinamenti degli studi relativi a tutti gli ordini di scuola. Per tutti gli altri regolamenti relativi, rispettivamente, al riordino dell’istruzione tecnica e professionale, dei licei, delle classi di concorso e dell’educazione degli adulti, dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri è stata avviata la procedura istruttoria che coinvolge gli organi consultivi già citati.
Si segnala ulteriormente che la legittimità delle procedure fin qui seguite dall’amministrazione, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 64, con riferimento in particolare alla definizione degli organici, è stata riconosciuta dal TAR del Lazio, che ha respinto motivatamente le istanze di sospensione presentate contestualmente ai rincorsi avverso la circolare sugli organici da alcune organizzazioni sindacali.
Relativamente all’emanazione del decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2009-2010, l’interpellanza si fonda su una premessa del tutto erronea, ossia che il procedimento di approvazione del decreto interministeriale cui fare riferimento è quello previsto dalla citata legge n. 448 del 2001.
È certo vero che il decreto interministeriale imposta le predette operazioni sulla base di parametri diversi da quelli definiti a suo tempo in attuazione dell’articolo 22, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ma ciò, come chiaramente esplicitato nelle premesse, dipende solo ed esclusivamente dal fatto che mediante esso si dà concreta attuazione all’articolo 64 del decreto legislativo n. 112 del 2008, al piano programmatico predisposto in seguito a quanto previsto dalla predetta norma e ai regolamenti che a detto piano hanno fatto seguito.
Non vi è alcuna necessità, quindi, di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari per un duplice ordine di considerazioni. La prima è collegata al fatto che la determinazione di nuovi parametri è venuta a dipendere da modifiche all’assetto consolidatosi dopo l’entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 dovuto a scelte effettuate direttamente dal legislatore e non dal Ministero, questi sì da sottoporre alla verifica degli organi parlamentari secondo la logica chiaramente sottesa alla norma ex adverso invocata.
La seconda è collegata alla circostanza che fra gli antecedenti del decreto interministeriale va a collocarsi, come è puntualmente ricordato nelle premesse del decreto stesso, il piano programmatico che, secondo quanto previsto dal più volte citato articolo 64, è stato approntato previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali quindi hanno potuto verificare la rispondenza dello stesso agli obiettivi e alle linee d’azione indicate nel citato articolo 64.
Quanto all’osservazione circa la mancata sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari dei regolamenti riguardanti il riordino degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei, si osserva che il Governo ha rispettato la procedura come disciplinata dall’articolo 64, comma 4. Tuttavia, considerato che è intervenuta di recente la legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale all’articolo 5 ha integrato l’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 prevedendo, per l’emanazione dei regolamenti di cui al citato comma 2, l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo terrà conto di questa nuova disposizione per il prosieguo dell’iter dei regolamenti che al momento sono stati approvati solo in prima deliberazione dal Consiglio dei ministri.
Infine, con riguardo alle preoccupazioni espresse dagli onorevoli interpellanti di assicurare un’offerta formativa rispondente alle esigenze delle famiglie e degli allievi, in particolare per quanto riguarda il tempo scuola nell’istruzione primaria, faccio presente che la scelta del Governo, definita dalla legge n. 169 del 2008, dal piano programmatico applicativo dell’articolo 64 della legge n. 133 del 2008 e dall’emanando schema di regolamento, la «revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia del primo ciclo di istruzione» ha dato la possibilità alle famiglie di optare per più articolazioni orarie. Infatti, all’atto dell’iscrizione alla prima classe della scuola primaria per l’anno scolastico 2009-2010 sono state offerte alle famiglie opzioni relative seguenti modelli orari settimanali: 24, 27 e sino a 30, nei limiti dell’organico disponibile.
È importante precisare che nelle classi prime, a prescindere dagli orari prescelti, il modello didattico è comunque quello del maestro unico/prevalente, a seconda dei casi affiancato da insegnanti di religione cattolica ed inglese in possesso dei relativi titoli e requisiti. Ciò in quanto il modello dell’insegnante unico/prevalente appare, rispetto a quello basato sul modulo, più funzionale all’innalzamento degli obiettivi di apprendimento, con particolare riguardo saperi di base. Inoltre favorisce unitarietà dell’insegnamento soprattutto nelle classi iniziali e costituisce un elemento di rafforzamento del rapporto educativo tra docenti ed alunni, amplifica e consolida le relazioni tra scuola e famiglia. Ne consegue che dal punto di vista pedagogico e didattico l’insegnante unico/prevalente potenzia l’offerta formativa.
Nelle classi prime a «tempo pieno» a 40 ore è stato altresì confermato il modello con «due maestri eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica ed inglese in possesso dei relativi titoli e requisiti».

Per quanto concerne il tempo pieno, il Governo ha inteso confermare la positiva valutazione della sua efficacia e ha altresì previsto non solo la conferma, per il prossimo anno scolastico, del numero di posti attivati per l’anno scolastico 2008-2009, ma l’attivazione di piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata volti al potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio.
Per il prossimo anno scolastico nella scuola primaria il tempo pieno delle 40 ore settimanali resta confermato, senza alcuna decurtazione percentuale dell’organico complessivo dedicato a tale modello, con due insegnanti che devono assicurare 22 ore di insegnamento ciascuno, ognuno dei due docenti ha quindi due ore del proprio orario da poter utilizzare nella scuola.
Inoltre, quasi il 50 per cento degli insegnanti della scuola primaria non è ancora formato per insegnare l’inglese e sarà necessario prevedere quindi che 2-3 ore dell’orario scolastico saranno coperte dall’insegnante di inglese e da quello di religione. Questo significa che le scuole, in base alla loro autonomia, potranno chiedere ai docenti nominati su ciascuna classe del tempo pieno di utilizzare più di 2 ore del loro orario di lavoro anche per coprire il tempo scuola in altre classi, ovvero impiegarli in base alle scelte e alle necessità dell’istituzione scolastica.
Grazie a questi provvedimenti, quindi, saranno riconfermate le 34 mila classi che lo scorso anno hanno usufruito del modello orario di 40 ore, e a queste si aggiungeranno 2.500 classi prime in più. Le prime classi di scuola primaria che l’anno prossimo faranno il tempo pieno saranno, quindi, il 20 per cento in più di quest’anno.
Per quanto riguarda il tempo normale, le risorse di organico disponibili consentiranno di accogliere la maggior parte delle richieste delle famiglie, ivi comprese quelle relative al modello sino a 30 ore. Per il tempo normale si è proceduto, infatti, a calcolare il fabbisogno dell’organico moltiplicando per 27 il numero complessivo delle classi prime e per 30 il numero complessivo delle classi seconde, terze, quarte e quinte senza tener conto della disponibilità di ore derivanti dalla presenza aggiuntiva di insegnanti di religione cattolica e/o di lingua inglese.
L’applicazione di tale criterio comporta che il monte ore complessivamente determinato è superiore al fabbisogno reale scaturente dall’applicazione rigida degli orari previsti dal regolamento sul primo ciclo, cioè 24, 27 e 30 ore. Le classi con orario normale successive alla prima continueranno a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla conclusione del ciclo quinquennale, secondo i modelli orario in atto.

PRESIDENTE. L’onorevole Coscia ha facoltà di replicare.

MARIA COSCIA. Signor Presidente, ci dichiariamo profondamente insoddisfatti di questa risposta del Governo anche per quanto riguarda la parte relativa alla scelta di operare tagli indiscriminati che non abbiamo condiviso perché, a nostro avviso, non introduce elementi di razionalizzazione della spesa, ma piuttosto crea una situazione di destabilizzazione nelle scuole e purtroppo mette in discussione proprio la forza della scuola pubblica del nostro Paese.
Dunque, purtroppo, i danni già si cominciano a vedere e li vedremo nel prossimo anno scolastico. La strada poteva essere ben altra comunque, ossia quella di affrontare con serietà il problema di avviare un processo riformatore finalizzato al potenziamento e ad eliminare ed affrontare seriamente i punti critici.
Anche in questa sede viene di nuovo posta in modo ambiguo la vicenda che riguarda il maestro unico (prevalente, si aggiunge). Il maestro unico non può essere prevalente e, comunque, non ha nessun presupposto giuridico perché la stessa legge n. 169 del 2008, voluta dal Governo e dal Ministro Gelmini, in realtà parla di maestro unico e non prevalente (lo stesso discorso vale per il tempo scuola ed altri aspetti). Tuttavia, non mi voglio dilungare su questo aspetto perché è nota la nostra opposizione proprio perché non produce effetti positivi di sviluppo della nostra scuola pubblica.
Ritorno alle questioni giuridiche relative alla certezza del diritto ed alla legittimità degli atti che il Governo ha fin qui compiuto. In primo luogo, la risposta in base alla quale si sostiene che il piano in realtà non è un atto amministrativo, francamente mi sembra priva di fondamento giuridico. Anche perché è proprio dal piano programmatico che deriva l’autorizzazione alla delega da parte del Parlamento, perché, con l’approvazione dell’articolo 64, è sulla base del piano programmatico che poi il Governo emana i regolamenti. Quindi, per quanto non vi sia una legittimità dell’atto «piano programmatico» e abbia una valenza programmatica, francamente mi sembra forzato sostenere che non sia un atto giuridicamente valido, quindi comunque un atto amministrativo. Inoltre, comunque il piano programmatico seguiva un iter e prevedeva una serie di procedure e, in modo particolare, l’acquisizione di una serie di pareri, tra i quali – fondamentale perché è il Parlamento che delega – quello delle Commissioni competenti. Tuttavia, non si dà atto, con successiva decisione del Consiglio dei ministri, dei pareri acquisiti. A questo proposito, ricordo che, ad esempio, sicuramente il parere della VII Commissione della Camera poneva una serie di condizioni nell’esprimere il proprio parere favorevole.
Quindi, francamente mi sembra giuridicamente non fondata questa posizione che il Governo ha assunto. Evidentemente, che vi siano dei problemi è anche in qualche modo testimoniato dal fatto che il regolamento che riguarda la scuola primaria è stato approvato il 27 febbraio. Questo regolamento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, perché, si dice in questa sede, la Corte dei conti lo ha esaminato per tantissimi mesi; evidentemente qualche problema, qualche perplessità era stata avvertita anche da parte della stessa Corte dei conti. Ancora una volta si sostiene una tesi francamente discutibilissima e cioè quella per cui si tende a dire che il termine sulla base del quale il Parlamento delega il Governo ad emanare le norme – in questo caso i regolamenti – è riferito alla prima approvazione e non alla conclusione dell’iter.
Ma ciò vorrebbe dire in sostanza che si intenderebbe la delega con un tempo indefinito perché ci potrebbero essere condizioni in base alle quali il Governo, entro quella data, definisce una prima impostazione e poi dopo anni viene approvato in via definitiva. Credo che questa non possa essere l’interpretazione, tant’è che lo stesso Governo ha ritenuto in qualche modo di sanare questa questione con una legge recentissimamente approvata e pubblicata – mi pare esattamente ieri, 1o luglio – con la quale ritiene questo un termine valido. Evidentemente, quindi, c’è un vulnus da questo punto di vista e comunque questa legge è intervenuta dopo la scadenza del 25 giugno.
Quindi, mi dispiace molto, sottosegretario, lei è sempre una persona molto amabile e disponibile; tuttavia la difesa del Governo mi sembra e ci sembra estremamente debole dal punto di vista del diritto e della giurisprudenza, al di là delle convinzioni politiche.
Inoltre, nella risposta si cita il TAR del Lazio, ma non si cita il TAR per quanto si è pronunciato, rinviando ad una seduta successiva il pronunciamento sugli atti successivi compiuti dal Governo, dicendo che, non essendoci il piano programmatico né il regolamento, non c’era nulla su cui era possibile discutere.
Quindi, ritorniamo al tema centrale che abbiamo posto e cioè la certezza degli atti che sono stati compiuti, la certezza che le procedure seguite siano state corrette, quindi la certezza del diritto. Per questo ci riteniamo assolutamente insoddisfatti e chiediamo, quindi, che si operi veramente per avere la certezza del diritto e comunque continueremo a porre la questione ovviamente nella sede propria che è quella del Parlamento, perché è il Parlamento il titolare delle funzioni legislative (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).