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“Visite fiscali: una delle tante grida manzoniane?”, di R.P.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha esaminato nelle scorse settimane la questione del pagamento delle visite fiscali e ha chiarito che le scuole non sono tenute a liquidare le fatture emesse dalle Asl.

In effetti già l’articolo 17 (comma 23) del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito poi nella legge 102 del 3.08.2009, aveva stabilito che le visite fiscali rientrano nei compiti istituzionali delle Asl e quindi nulla è dovuto dalle Amministrazioni pubbliche per tale attività.

Ma il problema ancora irrisolto riguardava le visite effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto 78 e legate all’applicazione dell’articolo 71 del decreto legge n. 112/2008 con il quale era stata introdotta l’obbligatorietà delle visite anche per assenze di un solo giorno.

La sentenza della Corte dei Conti fa chiarezza: la disposizione contenuta nel decreto 78 – sostiene la Corte – deve essere intesa come interpretazione autentica di norme già esistenti che – seppure in modo non esplicito – non avevano mai inteso porre a carico di scuole e altre amministrazioni pubbliche il costo delle visite fiscali.

D’altronde lo stesso decreto 78 prevede anche un apposito finanziamento da trasferire alle regioni: 14 milioni per il 2009 e 9 milioni a regime dal 2010 in poi.

La cifra è ampiamente sottostimata, se si considera che solo le istituzioni scolastiche sono circa 10mila e calcolando una spesa di 4mila euro per ciascuna di esse (ipotesi peraltro minimale, dato che una visita fiscale costa in media 40 euro) si arriva già a 40milioni di euro (ma il personale della scuola rappresenta un terzo rispetto al totale dei dipendenti pubblici).

Come faranno dunque le Asl a coprire le spese ?

Il decreto 78 lo chiarisce in modo inequivocabile: “gli accertamenti ….sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo”.

In altre parole quando le risorse finanziarie destinate a tale scopo sono esaurite, l’Asl non ha più l’obbligo di effettuare le visite.

Resta tuttavia l’obbligo per le scuole (e per tutte le Pubbliche amministrazioni) di disporre le visite fiscali anche per un solo giorno.

Basta fare quattro conti per rendersi conto che – di fatto – le Pubbliche amministrazioni dovranno continuare a disporre visite e controlli sapendo già a priori che solamente il 20% di essi andranno a buon fine.

Come dire: ogni giorno gli uffici dovranno dedicare una certa quantità di tempo ad una attività che, già in partenza, si sa essere inutile per un buon 80% dei casi.

In una qualunque impresa privata un amministratore delegato che impartisse una simile direttiva verrebbe sfiduciato in breve tempo.

Ma la scuola – per fortuna – non è un’impresa privata.

Tecnica della scuola, 30 novembre 2009