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«Una riscrittura in senso progressista del titolo III del ddl Gelmini», dell'Associazione 20 maggio

In questo documento presentiamo una base di discussione per una proposta di riscrittura in senso progressista del ddl Gelmini, centrata sull’istituzione nell’Università Italiana di un ruolo unico di docenza, articolato in tre fasce. Il testo accoglie alcuni importanti spunti di riflessione raccolti nel dibattito sul nostro sistema accademico che in queste settimane si sta svolgendo nelle università e sulla
rete, lontano dai riflettori mediatici.
In linea con gli obiettivi di tutela e superamento del lavoro precario nella società italiana che sono alla base dell’impegno dell’associazione 20 Maggio, nel testo sono state inserite tutte le proposte di emendamento al ddl Gelmini in tema di lavoro precario che abbiamo presentato nelle settimane scorse, in parte già depositate in Senato, che naturalmente continueremo a sostenere.
Questo documento non intende essere una proposta definitiva, ma, più ambiziosamente, una base di dibattito, da modificare ed eventualmente ampliare in base alle opinioni, alle osservazioni, alle proposte di modifica e ad eventuali richieste di correzione che speriamo di ricevere nelle prossime settimane. A
questo scopo invitiamo a partecipare alla discussione che apriremo sul gruppo Facebook “Associazione 20 maggio – Area Università”, oppure ad inviare i propri commenti all’indirizzo ventimaggiouniversita@email.com.
Associazione 20 Maggio (http://www.tutelareilavori.it)

Contenuti della proposta
– Viene istituito il ruolo unico dei docenti universitari, articolato in tre fasce, nelle quali possono essere inquadrati su richiesta gli attuali professori ordinari, professori associati e ricercatori a TI.
– I professori del ruolo unico hanno eguali diritti e doveri accademici, con esclusione della possibilità di elezione a rettore (riservata ai professori della prima fascia) e degli oneri didattici, che crescono passando dalla terza, alla seconda, alla prima fascia.
– I ruoli di professore ordinario, professore associato e ricercatore a TI sono messi ad esaurimento.
– Alla prima, seconda e terza fascia del ruolo unico si applicano i medesimi trattamenti economici rispettivamente degli attuali professori ordinari, professori associati e ricercatori a TI, col totale riconoscimento dell’anzianità maturata. Ai professori della terza fascia del ruolo unico, in virtù degli obblighi didattici assegnati, è inoltre riconosciuto un incremento stipendiale annuo pari al
compenso della seconda tipologia di nuove docenze a contratto (vide infra).
– L’età pensionabile per tutti i professori è fissata a 65 anni con eventuali proroghe per arrivare a maturare 40 anni di contributi, ma viene concessa la possibilità di stipulare contratti a titolo gratuito per proseguire l’attività accademica. L’età pensionabile è portata a 65 anni anche per gli attuali professori ordinari e associati.
– Le risorse rese disponibili dalla riduzione dell’età pensionabile sono libere dal vincolo del turn over al 50% e devono essere utilizzate per almeno il 50% per reclutare nuovi professori di terza fascia nei primi tre anni dall’approvazione della riforma.
– Viene istituita l’abilitazione scientifica nazionale, distinta per le tre fasce.
– Vengono differenziate le procedure di progressione e quelle di reclutamento.
– Fino al 50% dei nuovi ingressi nella prima e nella seconda fascia del ruolo unico possono avvenire per progressione dalla fascia immediatamente inferiore; almeno il 25% dei nuovi professori di seconda e terza fascia devono provenire da altri atenei.
– In ciascun ateneo, il numero di professori inquadrati nella terza fascia del ruolo unico deve essere almeno il 40% del totale; il numero di professori inquadrati nella prima fascia non può superare il numero di professori inquadrati nella seconda.
– Gli assegni di ricerca hanno durata massima di 4 anni e il loro importo viene stabilito mediante un protocollo quadriennale fra ARAN e organizzazioni sindacali. Tale protocollo definisce anche le tutele sociali riconosciute all’assegnista, pone limiti ai compiti didattici che possono essere svolti durante il periodo di assegno e può stabilire riduzioni della durata massima degli assegni nell’ottica di un progressivo superamento del lavoro precario.
– I contratti di docenza possono essere attribuiti a esperti di alta qualificazione che siano lavoratori dipendenti, pensionati o lavoratori autonomi con reddito annuo non inferiore a 15000 euro (in questo caso possono essere anche gratuiti) oppure a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali (in questo caso il loro importo è definito mediante un protocollo quadriennale fra ARAN e organizzazioni sindacali).
– I ricercatori a TD sono sostituiti dai “ricercatori in formazione”. E’ previsto un meccanismo di chiamata diretta nella terza fascia del ruolo unico al termine del secondo contratto triennale, con obbligo di accantonamento del budget per la chiamata fin dalla stipula del primo contratto. Il trattamento economico spettante ai ricercatori in formazione è determinato mediante contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennale stipulato tra ARAN e organizzazioni sindacali.
– Sono introdotte misure di welfare per tutti i lavoratori precari delle università. Sono inoltre introdotti incentivi fiscali per l’assunzione di dottori di ricerca e viene istituito l’obbligo di riconoscere specifici punteggi per il servizio svolto nelle università nei concorsi per l’accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni.
– Entro sei anni dalla riforma i nuovi assegni ed i contratti di ricercatore in formazione assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca. Modalità ed eventuali deroghe temporali vengono affidate a specifici accordi fra il MIUR e le organizzazioni sindacali.

Proposta
Sostituire gli articoli dal 8 al 15 con i seguenti:
Art. 8.
(Ruolo unico dei professori universitari)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo unico dei professori universitari, articolato in tre fasce.
2. I professori ordinari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono chiedere l’inquadramento nella prima fascia del ruolo unico di cui al comma 1.
3. I professori associati di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono chiedere l’inquadramento nella seconda fascia del ruolo unico di cui al comma 1.
4. I ricercatori universitari che abbiano svolto attività didattica universitaria certificata per almeno tre anni, anche non consecutivi, nello stesso od in altri atenei possono richiedere l’inquadramento nella terza fascia del ruolo unico di cui al comma 1.
5. Al raggiungimento del requisito di cui al comma 4 concorrono anche eventuali anni accademici di affidamento di corsi universitari precedenti all’ingresso in ruolo.
6. I ricercatori universitari che al momento dell’entrata in vigore della presente legge non possiedano il requisito di cui al comma 4 potranno richiedere l’inquadramento nella terza fascia del ruolo unico di cui al comma 1 al momento della maturazione dello stesso. I professori straordinari, i professori associati non confermati e i ricercatori non confermati inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 sono dispensati dalle rispettive procedure di conferma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
7. Alla prima, seconda e terza fascia del ruolo unico si applicano i medesimi trattamenti economici rispettivamente dei professori ordinari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori associati di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell’anzianità maturata. Ai professori della terza fascia del ruolo unico è inoltre riconosciuto un incremento stipendiale annuo pari al compenso dei contratti di cui all’articolo 11, comma 2.
8. I professori universitari di cui al presente articolo, ivi compreso quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall’anno accademico successivo al compimento del 65-esimo anno di età. I professori cessati dai loro incarichi possono comunque proseguire un impegno attivo, didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell’ateneo, anche in considerazione delle esigenze didattiche del dipartimento. I professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell’ambito del dipartimento di loro ultima
afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.
9. Il personale di cui al comma 8, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un’anzianità massima contributiva di 40 anni.
10. I ruoli di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario sono posti ad esaurimento.
11. A tutti i professori universitari inquadrati nel ruolo unico si applicano le norme stabilite dall’articolo 1, commi 2, 3, 4, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
12. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, le parole: “Dopo il” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dal”.
13. Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato per la prima fascia del ruolo unico in non meno di 350 ore annue di didattica per il rapporto a tempo pieno, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Per la seconda fascia del ruolo unico l’impegno è fissato in non meno di 250 ore annue di didattica per il rapporto a tempo pieno, di cui 80 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 150 ore annue di didattica, di cui 30 di didattica frontale. La terza fascia del ruolo unico di docente universitario dedica la propria attività prioritariamente ad attività di ricerca e l’impegno didattico è fissato in non meno di 90 ore annue di didattica per il rapporto a tempo pieno o definito, di cui 30 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell’organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.
Art. 9.
(Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale)
1. E’ istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata: «abilitazione». L’abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le tre fasce del ruolo unico dei professori universitari. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera m), requisito necessario per l’accesso a ciascuna fascia.
2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a. l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;
b. meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
c. l’indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento
dell’abilitazione;
d. i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l’individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall’indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
e. l’istituzione per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione all’inquadramento in ciascuna fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all’interno di una lista costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all’Organizzzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
f. che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all’estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
g. l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e) all’interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi di professori appartenenti allo stesso e inquadrati nella stessa fascia o in fascia superiore a quella per la quale è concessa l’abilitazione, che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; qualora il numero di domande presentate per l’inclusione in una lista sia inferiore ad otto, nella medesima saranno inclusi i nominativi di tutti i professori in possesso dei requisiti di inclusione inquadrati nella prima fascia del ruolo unico, ivi compresi i professori individuati dalla lettera h);
l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
h. l’integrazione delle liste di cui alla lettera g) con i professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidati ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto
dell’abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g), sia inferiore a cinquanta,
assicurando comunque un’adeguata presenza dei professori appartenenti a quest’ultimo;
i. il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare;
l. la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare;
m. le apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione a studiosi stranieri
appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all’estero;
n. la valutazione dell’abilitazione come titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 11, comma 2;
o. lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del FFO.
Art. 9-bis.
(Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)
1. L’accesso alle tre fasce del ruolo unico avviene mediante procedure di reclutamento ovvero, relativamente alle prime due fasce, mediante procedure di progressione dalla fascia inferiore.
2. Le procedure di reclutamento e progressione sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera d) della presente legge. La programmazione assicura tra l’altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.
La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’eventuale rinnovo dei contratti di cui all’articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.
3. Le procedure di reclutamento per la copertura di posti di professore e per l’attribuzione dei contratti di ricercatore in formazione di cui all’articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 12, commi 6 e 9, avvengono mediante selezione pubblica basata sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e sono disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo
2005 e specificamente ai seguenti criteri:
a. pubblicazione dei bandi sul sito dell’ateneo e nei siti del Ministero e dell’Unione
europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e
previdenziale spettante;
b. ammissione alle procedure, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;
c. istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di
almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori della struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), inquadrati nella stessa fascia o in fascia superiore a quella per la quale è indetta la procedura e appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori in formazione, la commissione è composta da professori di ogni fascia; qualora il numero dei professori in servizio nell’ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all’interno della lista di cui all’articolo 8, comma 3, lettera e); possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 3, lettera g);
previsione che la commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’ateneo;
d. disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell’ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali e tenendo adeguatamente conto della ricerca e della didattica effettuate e dei compiti organizzativi in cui è stato coinvolto il docente; nelle procedure di rclutamento per la terza fascia si dovrà inoltre tenere adeguatamente conto di tutti i contratti e gli assegni di ricerca di cui il candidato è stato titolare;
e. formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), con voto favorevole della maggioranza dei professori inquadrati nella stessa fascia o in fascia superiore a quella oggetto della chiamata ovvero della maggioranza di tutti i professori relativamente alle chiamate per ricercatori in formazione; la proposta, corredata del parere favorevole dell’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;
f. nelle procedure di selezione per posti di ricercatore in formazione, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un’altra proposta di chiamata;
4. La progressione alla fascia immediatamente superiore di un professore universitario di seconda o di terza fascia in servizio presso un ateneo avviene con procedure stabilite con apposito regolamento di ateneo nel rispetto dei seguenti principi:
a. la selezione degli aspiranti alla promozione, per la fascia e il settore
scientifico-disciplinare determinati, ha evidenza pubblica nell’ambito dell’ateneo;
b. possono partecipare alla selezione esclusivamente i professori in possesso
dell’abilitazione di cui all’articolo 9 per la fascia ed il settore scientifico-disciplinare
interessati;
c. la selezione è effettuata da una commissione, nominata dal senato accademico, che si avvale di giudizi forniti da esperti italiani e stranieri esterni all’ateneo interessato e tiene conto della produzione scientifica, della didattica effettuata e dei compiti organizzativi in cui è stato coinvolto il docente, secondo modalità stabilite da apposito regolamento d’ateneo;
d. la progressione è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato
accademico e le strutture interne interessate.
5. Le università procedono alla copertura dei posti di ciascuna fascia fascia nel rispetto dei seguenti criteri:
a. fino alla metà dei nuovi posti di professore di prima e seconda fascia resi disponibili nell’anno solare in ciascun dipartimento ovvero, qualora istituita, in ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere coperti dalle procedure di progressione di cui al comma 4 del presente articolo;
b. almeno un quarto dei nuovi posti di professore di seconda fascia resi disponibili
nell’anno solare in ciascun ateneo è coperto da professori che non hanno prestato
servizio presso l’università banditrice nei precedenti sei anni.
c. almeno un quarto dei nuovi posti di professore di terza fascia resi disponibili nell’anno solare in ciascun ateneo è coperto da candidati che non hanno conseguito il dottorato di ricerca e la laurea nello stesso ateneo.
d. le proposte di chiamata diretta di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 3, lettere c), e) primo periodo del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 3, lettere c), d), e) del presente articolo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 3, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l’articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Art. 9-ter
(Composizione dell’organico)
1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascuna fascia che possono prestare servizio nell’ateneo con costi stipendiali sostenibili per il bilancio, anche nel tempo. Questi valori sono aggiornati periodicamente dal consiglio di amministrazione, di norma ogni tre anni, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico.
2. Nella determinazione di cui al comma 1 del presente articolo, il numero dei professori inquadrati nella prima fascia non può comunque essere superiore a quello dei professori inquadrati nella seconda fascia e questo non può comunque essere superiore ai tre quarti di quello dei professori inquadrati nella terza fascia. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra le fasce nei singoli ambiti disciplinari all’interno di ciascun dipartimento, ovvero di ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c).
3. Nel caso in cui il numero dei professori inquadrati in una fascia in servizio presso l’ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto dal comma 2 del presente articolo, è fatto divieto all’università di dar corso in qualunque forma a procedure di reclutamento o di promozione nella prima e nella seconda fascia del ruolo unico.
Art. 10.
(Assegni di ricerca)
1. Le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale,
dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.
4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a. pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell’ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un’unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b. pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo procedure stabilite dall’ateneo.
5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
6. L’importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato mediante un protocollo quadriennale tra ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l’accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative, nonché i compiti didattici in cui può essere coinvolto l’assegnista, fissando il limite massimo di ore annue che possono essere dedicate a tali compiti, ivi ricomprendendo anche la didattica svolta in base all’eventuale stipula di contratti di cui all’articolo 11. In ogni caso, l’assolvimento dei compiti
didattici di cui al precedente periodo non costituisce obbligo contrattuale per l’assegnista.
7. Il protocollo di cui al comma 6 potrà eventualmente definire un nuovo limite per la durata massima dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, fermo restando che tale limite non potrà comunque essere superiore a quattro anni.
8. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti
all’esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori possono scegliere l’università e la struttura ove svolgere la propria attività, con l’assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o piu` commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell’ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 9, comma 3, lettera g), e si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica. E` oggetto di valutazione, altresì, l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.
9. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso al ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 11.
(Contratti per attività di insegnamento)
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale e che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di reddito annuo non inferiore a quindicimila euro. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.
2. Le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica, ovvero dell’abilitazione costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato mediante un protocollo quadriennale tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Art. 12.
(Ricercatori in formazione)
1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all’articolo 9-bis, comma 3, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero, fino al 31 dicembre 2015, della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all’articolo all’articolo 9-bis, comma 3, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.
4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.
5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.
6. Le università, in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall’atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l’abilitazione alla terza fascia del ruolo unico di professore universitario di cui all’articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nella terza fascia del ruolo unico di professore universitario.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di contratti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito l’abilitazione alla terza fascia del ruolo unico di professore universitario di cui all’articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall’entrata in vigore della presente legge sono inquadrati inquadrati nella terza fascia del ruolo unico di professore universitario
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 è determinato mediante contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennale stipulato tra ARAN e OO.SS. di comparto.
9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori in formazione da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell’ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 9, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E` oggetto di valutazione, altresì, l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.
10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1 e sostituiscono i contratti di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Art. 13.
(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)
1. La concessione dell’opzione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettere d) ed e).
2. I ricercatori e i professori universitari, ivi compreso quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi dall’anno accademico successivo al compimento del 65-esimo anno di età.
3. Il personale di cui al comma 2, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un’anzianità massima contributiva di 40 anni.
4. Coloro che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall’inizio del successivo anno accademico.
5. I ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi come da commi 2 e 4 possono proseguire un impegno attivo, didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell’ateneo, anche in considerazione delle esigenze didattiche del dipartimento. I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell’ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca
correlata.
6. Alle risorse finanziarie resesi disponibili nei bilanci universitari in conseguenza delle variazioni di età pensionabile previste dal comma 2 del presente articolo e dai commi 7 e 8 dell’articolo 8 non si applica quanto disposto dal primo periodo del comma 13 dell’articolo 66 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente modificato dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
7. Le risorse finanziarie di cui al comma precedente vengono utilizzate, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, per l’indizione di procedure di reclutamento e di avanzamento di cui all’articolo 9-bis e sono destinate almeno per metà al reclutamento di nuovi professori di terza fascia.
Art. 14.
(Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalita` incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico
Art. 14-bis
(Misure di welfare)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
a. estendere ai dipendenti delleuUniversità, ancorché interessati a diverse forme di rapporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;
b. imporre alleuUniversità il pagamento degli oneri al fondo per la disoccupazione
involontaria;
c. riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al
lavoro (outplacement) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate dal MIUR, la CRUI, il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, le Regioni, Italia Lavoro. Le convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio.
Art. 14-ter
(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l’accesso ai ruoli nelle P.A.)
1. In tutti i concorsi pubblici per l’accesso dall’esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:
a. è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10% del punteggio complessivo;
b. fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30% e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta.
c. fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio agli assegni di ricerca e i contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge.
Art. 14-quater
(Incentivi all’assunzione dei dottori di ricerca)
1. A decorrere dal primo gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all’ente di competenza.
2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
(Norme transitorie e finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore di professore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi, le procedure per l’accesso nella terza fascia del ruolo unico seguono le norme per il reclutamento dei ricercatori universitari di cui al d.l. 180/08 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall’articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell’ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
3. Ai fini delle procedure di cui all’articolo 9-bis, comma 3, della presente legge l’idoneità per il ruolo di professore ordinario conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all’abilitazione alla prima fascia del ruolo unico di professore ordinario di cui alla presente legge limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.
4. Ai fini delle procedure di cui all’articolo 9-bis, comma 3, della presente legge l’idoneità per il ruolo di professore associato conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all’abilitazione alla seconda fascia del ruolo unico di professore ordinario di cui alla presente legge limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a. l’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
b. l’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
c. l’articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
6. All’articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, le parole: «Le università,» sono soppresse.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
8. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 5, comma 4, lettera l), valutato in 10 milioni di euro per l’anno 2010 ed in 1 milione di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. A partire dal sesto anno successivo all’entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L’assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Conseguentemente:
all’articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire la parola “ordinari” con le seguenti: “inquadrati nella prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 8”;
all’articolo 2, comma 2, aggiungere in fine le seguenti lettere:
r) previsione che nelle elezioni di cui alle precedenti lettere b) ed e) per quanto riguarda la componente docente, il corpo elettorale sia costituito da tutti i professori del ruolo unico di cui all’articolo 8, nonché dai professori ordinari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dai professori associati di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dai ricercatori universitari;
s) previsione che nell’elezione dei componenti del senato accademico non sia introdotta alcuna differenziazione, né per quanto riguarda l’elettorato attivo, né per quanto riguarda l’elettorato passivo, fra le tre fasce del ruolo unico di cui all’articolo 8 e fra i professori ordinari ed associati e i ricercatori universitari che non abbiano chiesto l’inquadramento nel ruolo unico. all’articolo 2, comma 3, lettera f), sostituire la parola “ordinario” con le seguenti: “in servizio presso lo
stesso od altro ateneo da almeno tre anni e”;
all’articolo 2, comma 3, aggiungere in fine le seguenti lettere:
l) previsione che tutti i professori afferenti facciano parte di diritto del consiglio di dipartimento;
m) previsione che il direttore del dipartimento sia eletto fra i professori del ruolo unico di cui all’articolo 8 afferenti al dipartimento, senza alcuna differenziazione fra le tre fasce.

Altre proposte emendative correlate
Cancellazione dei tagli e incrementi del fondo di finanziamento ordinario
Dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente:
Art. 1-bis
(Fondo di finanziamento ordinario)
1. A decorrere dall’anno 2011 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento e, per la restante quota dell’80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l’anno precedente, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell’Unione europea
facenti parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell’istruzione.
2. All’articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537”.
3. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3, pari a seicento milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Cancellazione della conversione degli scatti stipendiali dei docenti da biennali a triennali
All’articolo 5, comma 4, cancellare la lettera i).
Elettorato attivo per i lavoratori precari nell’elezione del rettore
All’articolo 2, comma 2, lettera b), sono aggiunte in fine le parole “previsione che all’elezione del rettore partecipino i professori e i ricercatori universitari, nonché i ricercatori in formazione, gli assegnisti di ricerca e il personale tecnico amministrativo dell’ateneo; ”

Rappresentanza dei lavoratori precari nei senati accademici
All’articolo 2, comma2, lettera e), sono aggiunte in fine le parole “dei dottorandi, degli assegnisti di ricerca e dei ricercatori in formazione;”

Elettorato attivo per i lavoratori precari nell’elezione di direttori di dipartimento e presidi;
rappresentanze negli organi accademici
All’articolo 2, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera:
l) garanzia di una rappresentanza elettiva degli assegnisti di ricerca e dei ricercatori in formazione nei consigli di dipartimento, nonché negli organi di cui alla lettera c) del presente comma; garanzia della partecipazione degli assegnisti di ricerca e dei ricercatori in formazione all’elezione del direttore di dipartimento.

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