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Sfida al Governo

Sei proposte a costo zero per spostare dieci miliardi di euro dalla rendita e dalle posizioni dominanti a favore dei cittadini e delle imprese. Il Pd dà una ricetta semplice e concreta per modificare la manovra finanziaria senza alcun onere per lo Stato con l’effetto immediato di risparmiare svariati miliardi di euro.
Per il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani sono piccole lenzuolate con cui “sfidiamo il governo a dire se intende continuare con le chiacchiere o se intende fare qualche fatto”.

“Abbiamo una bassissima crescita, una manovra depressiva, dobbiamo mettere qualcosa nel motore della crescita. Questi sono i primi punti di una posizione articolata sui temi della manovra per una posizione, la nostra, che non è solo di denuncia ma anche di proposta”.

“Ci siamo stancati di sentire il lancio di bolle di sapone da parte del governo – ha continuato Bersani – che finiscono sempre nel nulla, e ci siamo stancati dei pretesti del governo per attaccare la Costituzione: l’articolo 41 non impedisce operazioni di semplificazione e di liberalizzazione”.

Non si sa quale possa essere l’atteggiamento del governo davanti a proposte concrete e a costo zero. Per Bersani “la destra dirà la sua, ma basta con le bolle di sapone. E basta anche con la legenda
metropolitana che il Pd non fa proposte. Stiamo attenti perché a noi ci uccide non solo il berlusconismo, ma anche il conformismo”.

Dello stesso parere anche Dario Franceschini, presidente dei deputati del Pd. “Le proposte che oggi facciamo sulla libertà di impresa e a favore dei consumatori non hanno alcuna esigenza di copertura. Quindi visto che molte nostre proposte sono spesso respinte perché manca la copertura, il sì o il no della maggioranza questa volta sarà senza scuse. Certo queste proposte toccano interessi forti: petrolieri, farmacisti, banche e alcune categorie di liberi professionisti. Ma non hanno un costo per lo Stato”.

“Lo scambio non c’entra niente. Il tema è altro”. E’ Anna Finocchiaro a chiarire che gli emendamenti del Pd alla manovra non saranno oggetto di trattativa con la maggioranza, ancora di piú se la proposta indecente dell’altra parte fosse mirata ad ottenere un via libera al condono.

“Noi siamo assolutamente contrari a ogni forma di condono, che non può essere merce di scambio. Il presidente del Consiglio ha detto che si può ragionare nel merito. Voglio prendere per buona questa affermazione, anche se non ci credo. Noi dobbiamo fare di tutto perchè la manovra sia equa e abbia al suo interno dei meccanismi che favoriscono la crescita”.

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Queste le 6 proposte:

Libertà di approvvigionamento dei gestori della rete dei carburanti, acquirente unico per il commercio all’ingrosso dei carburanti, liberalizzazione della vendita di tutti i medicinali a carico dei cittadini, riforma degli ordini professionali e sostegno all’accesso delle nuove generazioni, abolizione della clausola di massimo scoperto e di altre commissioni analoghe nei conto correnti bancari, separazione proprietaria rete trasporto gas e avvio immediato attività produttive con autocertificazione.

PREMESSA

Il Partito democratico sostiene la libertà di impresa e la libertà dei consumatori. Il governo Berlusconi nonostante le promesse, su questi temi, ha fatto fare all’Italia dei passi all’indietro. L’Italia ha bisogno di una nuova stagione di liberalizzazioni: meno barriere di accesso alle professioni, più concorrenza nei servizi, autorità realmente indipendenti. Le misure che proponiamo sono un’occasione per il governo per dimostrare effettivamente la volontà di lottare per un mercato tutelato e contro privilegi, caste e sprechi non più sostenibili. Sui temi delle liberalizzazioni e della semplificazione per le imprese il PD ritiene che alcune misure possano essere già inserite nella manovra di finanza pubblica, per il contributo sulla crescita che esse possono fornire al nostro sistema economico, anche in termini di risparmi per imprese e famiglie con riferimento al contenimento dei prezzi che potrebbe derivare da una maggiore concorrenza nel mercato. Gli emendamenti del PD alla manovra non sono quindi esaustivi rispetto a tutto quello che si può fare. Ulteriori proposte e misure specifiche sulla promozione della concorrenza e sulla tutela dei consumatori per tutti i settori saranno avanzati dal PD durante l’esame del DDL annuale sulla concorrenza. A questo proposito il PD auspica una immediata approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL sulla concorrenza, secondo il metodo e la procedura definito dall’art. 47 dalla legge n. 99 della scorsa estate. L’Antitrust ha già inviato lo scorso febbraio al Governo una segnalazione formale contenente una serie di proposte per la legge annuale. Il PD è pronto a fare la propria parte valutando le proposte del Governo e presentando le proprie in sede di esame parlamentare. Si ricorda che la previsione di dotare il nostro Paese di una legge annuale per la concorrenza era stata inserita dalla Camera dei deputati nel terzo pacchetto del Governo Prodi sulle liberalizzazioni, non approvato al Senato per la fine anticipata della legislatura.

Di seguito le singole proposte:

1) LIBERTA’ DI APPROVVIGIONAMENTO DEI GESTORI DELLA RETE DEI CARBURANTI
2) ACQUIRENTE UNICO PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO DEI CARBURANTI
3) LIBERALIZZAZIONE DELLA VENDITA DI TUTTI I MEDICINALI A CARICO DEI CITTADINI
4) RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE NUOVE GENERAZIONI
5) ABOLIZIONE DELLA CLAUSOLA DI MASSIMO SCOPERTO E DI ALTRE COMMISSIONI ANALOGHE NEI C/C BANCARI
6) SEPARAZIONE PROPRIETARIA RETE TRASPORTO GAS 7) AVVIO IMMEDIATO ATTIVITA’PRODUTTIVE CON AUTOCERTIFICAZIONE

CARBURANTI
LIBERTA’ DI APPROVVIGIONAMENTO DEI GESTORI DELLA RETE ACQUIRENTE UNICO PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI

Obiettivo: creare condizioni di mercato maggiormente concorrenziali nel settore della distribuzione dei carburanti che è oggi dominato da un oligopolio costituito da 8 società integrate verticalmente (cioè che contestualmente producono, commercializzano all’ingrosso e vendono al dettaglio). Mancano nel nostro Paese, sia forti operatori commerciali puri in grado di contrattare liberamente con i produttori sul piano nazionale e internazionale le migliori condizioni di acquisto dei carburanti, sia un numero sufficiente di rivenditori al dettaglio autonomi rispetto ai produttori e indipendenti sul piano dell’offerta commerciale e quindi dei prezzi di vendita. In virtù di una maggiore pressione concorrenziale, con una diminuzione prevista dei prezzi di vendita di 4 centesimi al litro si potrebbe assicurare alla collettività un risparmio complessivo stimabile in circa 2 miliardi di euro nel triennio.

Proposta: Con il primo emendamento si concede la facoltà ai distributori legati da vincoli di esclusiva alle compagnie petrolifere (che gestiscono direttamente o indirettamente la gran parte dei 22.450 punti di vendita al dettaglio) di approvvigionarsi di carburanti presso altri fornitori. L’emendamento intende modificare la disciplina normativa che oggi regola i rapporti contrattuali di fornitura di carburante per la vendita al dettaglio tra produttori (che nel 60% dei casi sono anche proprietari degli impianti di distribuzione) e i gestori dei singoli punti di vendita. Si attenua il vincolo di esclusiva presente nei contratti in essere, fissando un tetto del 50% all’acquisto in esclusiva in modo che il singolo esercente al dettaglio possa diventare un imprenditore commerciale autonomo per la restante parte e possa così acquistare all’ingrosso il prodotto finito da altri rifornitori ai migliori presenti sul libero mercato. Con il secondo emendamento si propone di assegnare in via straordinaria e temporanea alla società (interamente pubblica) “Acquirente unico” (che attualmente svolge funzioni analoghe nel mercato dell’energia elettrica) il compito di esercitare anche attività di commercio all’ingrosso dei carburanti, in modo da rifornire migliaia di punti di vendita al dettaglio a prezzi competitivi e quindi contribuire al contenimento dei prezzi al consumo. L’intervento pubblico (della durata di cinque anni) è motivato dalla presenza di una strozzatura del mercato che determina nella formazione del prezzo industriale dei carburanti un divario strutturale con la media UE di almeno 4 centesimi al litro. La presenza di pochi operatori indipendenti (pompe bianche e grande distribuzione che si riforniscono nel canale c.d extrarete e vendono al dettaglio a prezzi inferiori anche di 10 centesimi al litro) rappresenta la riprova che nel canale della rete di vendita a marchio delle compagnie petrolifere esistono extra costi che gravano sulla collettività dei consumatori e limitano la competitività della nostra economia.

A.S. 2228

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45 bis
(Misure per accelerare la liberalizzazione del mercato dei carburanti)

1.I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell’approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50% di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45 bis
(Assegnazione all’Acquirente unico di funzioni in materia di carburanti)

1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l’attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi: a) acquisto all’ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all’approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti; b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a); c) attivazione di un servizio di vendita all’ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 1.

FARMACI
LIBERALIZZAZIONE DELLA VENDITA DI TUTTI I MEDICINALI A CARICO DEI CITTADINI

Obiettivo: aumentare la concorrenza nel settore della distribuzione dei farmaci, migliorare l’accessibilità del servizio ai consumatori e favorire lo sbocco professionale dei laureati in farmacia.

Proposta: ampliare il processo di liberalizzazione avviato con la prima „lenzuolata” del 2006 (che ha aperto alla concorrenza la vendita dei medicinali da banco, cioè quelli che non hanno bisogno di prescrizione medica), dando ora la facoltà alle c.d. parafarmacie e ai corner della grande distribuzione di vendere anche i farmaci di fascia C e quindi tutti i medicinali non dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale. Si viene di fatto a creare un doppio canale di vendita: farmacie convenzionate con il SSN; parafarmacie per la vendita di tutti farmaci a carico dei cittadini. Il primo canale è composto, secondo la pianta organica fissata per legge, da 17.796 farmacie convenzionate. Il secondo canale è al momento formato da oltre 3.217 esercizi – presso i quali lavorano circa 6.000 laureati in farmacia, sia come titolari, sia come dipendenti. Il varo della liberalizzazione dei medicinali da banco ha assicurato un servizio più ampio e prezzi più convenienti per i consumatori (con un calo medio del 12%). L’emendamento riprende le disposizioni originariamente contenute nell’Atto Camera 2272 della passata legislatura (approvato il 13 giugno 2007 e poi arenatosi al Senato), meglio noto come DDL “Bersani ter” (terza lenzuolata), e attualmente oggetto di analoghe proposte di legge depositate alla Camera (on.le Lulli) e al Senato (sen. Ghedini e altri 17 firmatari).

A.S. 2228

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell’articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell’ambito delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono convenzionate le sole farmacie autorizzate dall’autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell’articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

4. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita di medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’Inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

PROFESSIONI
MODERNIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI ORDINI E SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo: portare a compimento la riforma organica del sistema delle professioni intellettuali dopo quindici anni di sterile dibattito parlamentare.

Proposta: le disposizioni contenute nell’emendamento puntano a

1) modernizzare il ruolo e l’assetto degli ordini professionali per qualificare l’esercizio delle professioni, assicurare gli obblighi di corretta e trasparente informazione agli utenti, la concorrenza e la credibilità della professione nonché a tutelare l’Interesse pubblico risolvendo situazioni di conflitto;

2) garantire pari opportunità alle giovani generazioni attraverso l’accorciamento della distanza tra le fasi di studio, tirocinio (retribuito e massimo di 12 mesi) ed accesso all’esercizio effettivo della professione, l’eliminazione di qualunque requisito di età o anzianità di esercizio nell’accesso alle cariche elettive degli organi nazionali e territoriali degli ordini e infine la previsione di sostegni e borse di studio per giovani professionisti in situazioni di disagio economico;

3) riconoscere le libere associazioni costituite su base volontaria e senza diritto di esclusiva tra professionisti (sono circa 3 milioni) che svolgono attività non regolamentate in ordini, attribuendo ad esse anche compiti di qualificazione professionale. Viene infine prevista l’equiparazione delle professioni intellettuali al settore dei servizi ai fini del riconoscimento delle misure (comunitarie e nazionali) di sostegno economico per lo sviluppo dell’occupazione e degli investimenti con particolare riferimento ai giovani.

A.S. 2228

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

Articolo 44- bis
(Riordino dell’accesso e dell’esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali)

1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l’esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività, favorire l’accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L’esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell’attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall’esercizio di funzioni pubbliche o dall’esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali.

3. La legge dello Stato stabilisce quando l’esercizio dell’attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all’Iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

4. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l’abilitazione all’esercizio per l’intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l’adempimento di funzioni pubbliche

5. L’esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l’uniforme valutazione dei candidati e l’abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

6. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l’effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all’apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

7. La legge statale stabilisce a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l’abilitazione all’esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti. b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teoricopratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all’ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all’estero. 8. Gli statuti degli ordini professionali devono:
a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un’adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l’elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l’individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonchè poteri disciplinari;
c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l’aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l’adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l’Ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l’erogazione di contributi per l’Iniziale avvio e il rimborso del costo dell’assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l’organizzazione di corsi integrativi;
d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell’esercizio dell’attività professionale ai fini dell’effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 8 ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

10. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all’Iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all’associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

11. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l’Iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce, l’adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l’esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l’osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall’associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

12. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell’occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell’attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

14. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.248

BANCHE
ABOLIZIONE DELLA CLAUSOLA DI MASSIMO SCOPERTO E DI ALTRE COMMISSIONI ANALOGHE NEI CONTI CORRENTI

Obiettivo: migliorare la trasparenza sul costo dei servizi bancari, favorire la concorrenza e contenere i costi per PMI e consumatori.

Proposta: stabilire la nullità di tutte le clausole, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dalle singole banche, che prevedono una commissione per l’affidamento temporale di fondi, cioè per l’utilizzo di somme oltre la disponibilità del conto corrente (scoperto transitorio). Di fatto, l’emendamento sostituisce la norma introdotta dal Governo Berlusconi (articolo 2-bis del D.L. n. 185 del 2008), su proposta del Ministro Tremonti, riguardante la limitazione (parziale) dell’uso delle cosiddette “commissioni di massimo scoperto” nei conti correnti bancari. Infatti, come ha rilevato l’antitrust in una segnalazione formale (n. 646 del 22 dicembre 2009), si è verificato un innalzamento dei costi a carico dei correntisti ed in particolare per quanto concerne i c.d. scoperti transitori di conto corrente la situazione è risultata nettamente peggiore rispetto alle strutture di prezzo precedentemente in uso nella prassi bancaria. Poiché l’autorità ha invitato il Legislatore a porvi rimedio, la norma proposta intende mettere uno stop definitivo a queste voci di costo dei conti correnti, che oltre ad essere particolarmente onerose per famiglie e piccole imprese, sono anche poco trasparenti. Con l’emendamento viene inoltre affidato alla vigilanza della Banca d’Italia il controllo sul corretto rispetto delle nuove prescrizioni e il potere di stabilire i criteri e le modalità per la corretta informazione ai clienti delle condizioni economiche dei servizi offerti dalle banche. Lo stesso Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, era intervenuto lo scorso 13 febbraio chiedendo una nuova legge per semplificare e rendere più trasparente la struttura delle commissioni bancarie.

A.S. 2228

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis
(Nullità della clausola di massimo scoperto)

1. l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

3. La Banca d’Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti..»

GAS
SEPARAZIONE PROPRIETARIA RETE TRASPORTO

Obiettivo: creare maggiore concorrenza nel mercato e far diminuire il peso della bolletta del gas. E’ possibile stimare, sulla base di quanto avvenuto anche nel mercato elettrico, che l’Impatto a regime della separazione proprietaria potrebbe consentire all’Italia di recuperare il differenziale con la media UE relativamente al prezzo all’Ingrosso del gas, con un risparmio pari circa 4 miliardi di euro.

Proposta: l’emendamento fissa al 31 marzo 2011 il termine entro il quale rendere operativa la separazione proprietaria dell’operatore della rete di trasporto del gas naturale e degli stoccaggi dall’operatore dominante (Eni). L’Eni infatti possiede tutt’ora il 50% della società proprietaria delle rete, Snam Rete Gas, la quale controlla dal febbraio 2009 il 100% di Stogit, società che gestisce il sistema dello stoccaggio in una sorta di monopolio tecnico. La questione della separazione proprietaria della rete è stata sollecitata più volte dall’autorità per l’Energia e il Gas. Tale separazione è indispensabile alla costituzione di una borsa del gas liquida e in cui gli esiti delle negoziazioni siano attuati (tramite il servizio di dispacciamento) da un soggetto che, in quanto indipendente, non generi alcun timore di parzialità nei competitors del principale importatore italiano. Inoltre, tale separazione potrà determinare un potenziamento degli investimenti in trasporto e soprattutto in stoccaggio volto a garantire un dimensionamento delle infrastrutture stesse indispensabile sia in termini di sicurezza che di competitività e concorrenzialità del sistema del gas nel nostro paese. La norma assicura inoltre il recepimento dell’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 13 luglio 2009, e fissa una scadenza per l’attuazione di una norma comunque già esistente dal 2003 e sinora non attuata. Come dimostrato già dall’esperienza della rete di Trasmissione dell’energia elettrica (Terna, resa indipendente da Enel), la separazione proprietaria non indebolisce l’operatore, ma addirittura, liberandolo dai vincoli che la regolazione e le norme sono costrette ad addossargli (vedasi il caso del recentissimo decreto stoccaggi) gli consente maggiore libertà di movimento sui mercati internazionali. D’altra parte, il fatturato per i servizi resi dalle reti di trasporto e dagli stoccaggi è del tutto marginale per i grandi Gruppi verticalmente integrati; i campioni internazionali più affermati non hanno il controllo delle rispettive reti nazionali e non ne lamentano l’assenza come vulnus per i loro poteri contrattuali.

A.S. 2228

Dopo l’articolo .., inserire i seguenti:

Art. …

1. “In attuazione dell’art. 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni S.p.A.; conseguentemente, il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’art. 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è rideterminato al 31 marzo 2011.

IMPRESE
AVVIO IMMEDIATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE CON AUTOCERTIFICAZIONE

Obiettivo: semplificare e accelerare le procedure di attivazione di insediamenti produttivi (impianti industriali, laboratori artigianali etc) sia nella fase progettuale, con o senza variante urbanistica, che nella fase di ultimazione dei lavori e messa in funzione operativa degli impianti.

Proposta: l’emendamento consente all’Imprenditore, tramite la semplice autocertificazione sulla base della sussistenza dei requisiti attestati da un professionista, di ottenere immediatamente dal Comune una ricevuta che abilita all’avvio dell’attività ovvero dei lavori di realizzazione dell’Impianto. Al Comune spetta poi l’onere di provare la sussistenza dei requisiti con attività di verifica e controlli. Se gli interventi previsti sono in contrasto con gli strumenti urbanistici, l’Imprenditore può richiedere l’Immediata convocazione della Conferenza dei servizi. La messa in funzione operativa dell’Impianto, a conclusione dei lavori, è consentita immediatamente sulla base di una semplice comunicazione al Comune corredata da una dichiarazione del direttore dei lavori. Comuni e altre amministrazioni sono tenuti a svolgere a posteriori verifiche e controlli. L’emendamento riprende, con una versione attualizzata, sia l’originaria proposta contenuta nel ddl del Governo Prodi (Atto Camera n. 2272, poi approdato al Senato con il n. 1532A) che il testo della proposta di legge (Atto Camera n. 1225 Bersani e altri) presentata in questa legislatura il 3 giugno 2008. Peraltro, i contenuti di queste proposte di legge, limitatamente alla procedura della Conferenza dei servizi, sono stati ampiamente ripresi dal Governo Berlusconi nel Regolamento attuativo dell’articolo 38 (Impresa in un giorno) del decreto-legge n. 112 del 2008 (prima manovra), adottato lo scorso 11 giugno dal Consiglio dei Ministri, a due anni di distanza dal varo della legge che lo aveva previsto con lo scopo di semplificare e riordinare la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Purtroppo la vicenda dei SUAP, risalente al 1998, non gode di buona fortuna, visto che in questo lungo tempo è stato oggetto di una quindicina di provvedimenti normativi e regolamentari e ancora oggi il SUAP non risulta pienamente operativo in moltissimi comuni. Neanche questo ultimo Regolamento approvato dal Governo Berlusconi è destinato ad entrare in vigore immediatamente: è infatti prevista un’entrata in vigore progressiva, in relazione alla complessità dei procedimenti da attivarsi, in modo da mettere in condizione i Comuni e le Camere di Commercio di attuare la nuova disciplina per fasi successive (tempo minimo 180 giorni). Ecco che allora, per introdurre con immediatezza le necessarie semplificazioni procedurali per la realizzazione degli impianti produttivi, diventa indispensabile agire con una norma di rango superiore al regolamento governativo e che prescinda dalla presenza o meno sul territorio di SUAP funzionanti (oggi presenti a “macchia di leopardo”). La normativa proposta potrà essere successivamente coordinata con le norme organizzative e con le procedure anche informatiche dei SUAP, una volta che queste ultime saranno pienamente operative. Ma le due innovazioni più significative che si introducono sul piano legislativo sono costituite dall’autodichiarazione con la quale l’Imprenditore attesta la sussistenza dei requisiti e dal fatto che la contestuale ricevuta rilasciata dal Comune costituisce titolo per l’avvio della attività o dei lavori di realizzazione dell’Impianto.

A.S. 2228

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis
(Autocertificazione e misure per accelerare l’avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi).

1. In caso di avvio di nuova attività, l’imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell’opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l’avvio immediato dell’attività o dell’intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l’utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

7. Qualora l’avvio dell’attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l’interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

8. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 7 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 7 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

9. L’attività o la realizzazione dell’intervento di cui al comma 7 sono avviate dal richiedente entro un anno dall’approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 7 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell’atto di compravendita.

10. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l’interessato comunica al comune l’ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.

11. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell’impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall’imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell’opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell’opera.

12. La comunicazione di cui al comma 10 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 11 consentono l’immediata messa in funzione degli impianti.

13. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli.

14. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l’incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

15. Nei casi di cui al comma 14 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione competente.

17. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all’applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell’adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione, anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.

18. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi, la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.

19. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010, n.59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all’art. 19, comma 2, della legge n. 241/1990 con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. E’ abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo.

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