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"La proposta di legge della Lega Nord sul reclutamento del personale docente della scuola", di Osvaldo Roman

Si deve innanzitutto rilevare che il trasferimento delle competenze amministrative statali alle Regioni, previsto all’art.1 di questo progetto di legge (A.C. n. 3357) contrasta, per metodo e per contenuto, con quanto stabilito dalla legge 42/08 (legge delega sul federalismo fiscale) e soprattutto con quanto stabilito nel testo, non ancora approvato in sede politica, dell’Intesa attualmente all’esame della Conferenza Stato-Regioni. Infatti tale Intesa prevede che: il personale dirigente, docente e ATA della scuola resti alle dipendenze dello Stato, con trattamento giuridico ed economico fissato dalla contrattazione nazionale di comparto e – sulla base di questa –dalla contrattazione integrativa. Si tratta di una dipendenza funzionale dalle istituzioni scolastiche. Solo la programmazione e la sua distribuzione territoriale, sarebbero di competenza delle Regioni o degli Enti Locali;

Inoltre anche il metodo di questo trasferimento, cioè lo strumento di regolazione di tale materia, differisce da quello previsto nella legge delega sul federalismo e dallo Schema di Intesa. Ciò perché la legge in esame sostituirebbe totalmente sia per funzione, ma soprattutto per i contenuti, la prevista Intesa. E’, infatti, evidente la violazione di quanto previsto al comma due dell’art.8 della legge 42/09 la dove si precisa, che “inoltre, nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all’Intesa Stato-Regioni sull’istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto per le spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni”.

Tralascio in questa sede di approfondire tale problematica perché voglio trattare quella concernente il reclutamento dei docenti che in questi giorni è sulle pagine dei giornali a causa dell’iniziativa dell’on. Cota.

Vari articoli della Padania infatti presentano un non meglio precisato intervento a favore della nomina di docenti non abilitati residenti nella regione Piemonte.

E gli esponenti della lega fanno capire che si tratta puramente di una mossa puramente propagandistica atta a sponsorizzare la loro iniziativa legislativa. Infatti l’art. 1 prevede il trasferimento alle regioni del personale docente, dirigente e ATA. Al comma 3 del medesimo ’articolo del progetto di legge, presentato sia alla Camera che al Senato, si prevede, in conseguenza del trasferimento del personale, il trasferimento di funzioni amministrative, attualmente spettanti allo Stato perché corrispondenti a funzioni legislative esclusive che gli competono. Tra queste competenze quella di gestire i concorsi del personale statale una volta trasferito ad una gestione amministrativa regionale.

Un siffatto trasferimento di competenze amministrative è previsto dalla nostra Costituzione. Quello che purtroppo sfugge al legislatore leghista e che invece non è previsto (se non con le procedure di cui all’art.116 della Costituzione) il trasferimento di quelle medesime funzioni legislative. Di tali funzioni infatti si tratta quando si trasferiscono ai regolamenti regionali, intendendole come atti amministrativi, la regolamentazione di materie come la definizione delle caratteristiche generali del sistema concorsuale. Fra queste le modalità di svolgimento e i requisiti di accesso ai concorsi. Si tratta di materie intangibili a livello delle singole regioni che in tale caso possono essere regolate solo e direttamente da una legge dello Stato.

Invece il Pdl della Lega Nord vi interviene pesantemente e in maniera chiaramente eversiva dell’ordinamento costituzionale.

Tale proposta di legge prevede, su tutte le materie trasferite, l’emanazione di Regolamenti. Al riguardo occorre ricordare che tali Regolamenti potrebbero riguardare solo le materie a legislazione esclusiva regionale o concorrente o alcuni aspetti di quelle trasferite che rimangono però regolate dalla legislazione nazionale. Ad esempio i requisiti di accesso ai concorsi non possono essere oggetto di regolamentazione regionale così come analogamente molte altre materie di cui tratta il PDL. Ma di tutto ciò nel testo non c’è alcuna consapevolezza. Infatti se il controllo, la valutazione, l’attività ispettiva e il riconoscimento e la vigilanza sulle scuole paritarie e private fossero di competenza amministrativa regionale contrariamente a quanto finora previsto nelle bozze di Intesa della Conferenza Stato Regioni si tratterebbe di una delega di funzioni amministrative sulle quali la competenza legislativa resterebbe esclusiva statale. Ma mai l’articolato riferisce di questa correlazione con la normativa statale! Né si può immaginare che l’attuazione di tale competenza esclusiva di natura costituzionale sia assolta e soddisfatta dai principi riportati nel progetto di legge leghista. Le attività amministrative, in senso stretto, connesse a materie di competenza legislativa esclusiva statale possono essere trasferite con una legge dello Stato. Le competenze legislative esclusive statali no: ci vuole una legge di modifica Costituzionale o una procedura, come quella ricordata, di cui all’art.116! Ma tant’è, il difetto risale alla difficoltà di comprensione del Decreto legislativo 112/97 che la relazione introduttiva del Pdl definisce di trasferimento delle competenze “legislative” quando ormai dovrebbe essere noto anche agli studenti del primo anno di legge che le competenze ivi trasferite sono tutte di natura amministrativa.

Ma la nuova normativa sul reclutamento da cui prende le mosse l’intero provvedimento, che era già stata oggetto di proposte legislative della Lega sia alla Camera sia al Senato, rappresenta la novità veramente rilevante di questo testo di attuazione leghista del federalismo, che ne esplicita chiaramente la natura intimamente autoritaria e antisindacale.

L’elenco delle aberranti innovazioni è molto lungo, cerchiamo di riassumerne il significato per ogni singolo argomento.

Innanzitutto vi si trova l’abolizione della nomina a tempo indeterminato dopo il concorso.

Infatti, come stabilito agli artt. 19 e 21, dopo il concorso viene abolita l’attribuzione della nomina a tempo indeterminato. Vengono attribuiti incarichi a termine dai 5 ai 10 anni(art.21) e prima di un’eventuale nomina a t.i. occorre permanere in un rapporto di lavoro a tempo determinato. Solo al terzo incarico annuale, previa valutazione del Comitato di valutazione nominato dalla Giunta( art.23), si può, se si è stati bravi, ottenere l’assunzione definitiva! Altrimenti oltre al possibile licenziamento sussiste la possibilità di permanere fino a 10 anni con incarico annuale.

Requisiti per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato (art. 8)sono l’iscrizione all’albo regionale e il concorso regionale per merito.

Il richiamo all’art.2 comma 416 della legge 244/07è un modo per riferirsi genericamente al Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti in questo momento in via di definizione. Ma non si fa alcun riferimento al Regolamento già approvato dal CdM e in corso di definizione e al tirocinio ivi previsto che precede l’abilitazione. Per questo motivo tutte le relative formulazioni risultano alquanto indefinite.

Infatti si qui prevede (comma 5) la competenza regionale sulle modalità di svolgimento del tirocinio previsto dalla normativa nazionale che dovrebbe precedere l’abilitazione. Inoltre (comma 6) si prevede un potere regionale nella programmazione e nel coordinamento dell’anno di formazione). Questo anno di formazione vien attribuito dalle scuole discrezionalmente (comma 6) con la stipula di un contratto di inserimento retribuito(come nella proposta di CL) dopo il conseguimento dell’abilitazione mentre il tirocinio del Regolamento governativo precede, sia per la primaria, sia per la secondaria, l’abilitazione. Si tratta in ogni caso di spese aggiuntive a quelle sostenute con l’attuale ordinamento. Tale tirocinio e tale anno di formazione non rappresentano aggiunte accidentali perché con ogni evidenza costituirebbero titoli preferenziali, e finanche esclusivi, per i successivi concorsi indetti dalle scuole. Si completa in tal modo il sistema di chiamata diretta mascherata (dei residenti!) che questo testo prevede.

Per comprendere l’intrinseca debolezza giuridica di tale proposta occorre tenere presente che le modalità di effettuazione dei concorsi essendo una competenza legislativa statale potrebbero essere cambiate con una legge statale che modificasse norme come questa qualora fossero approvate-La stessa competenza amministrativa delegata alle regioni per questa materia e per altre corrispondenti a materie ascrivibili alla competenza legislativa statale può essere revocata. Si tratta con tutta evidenza anche in questo caso di una costruzione sulla carta molto debole e propagandistica avviata come strumento di ricatto sugli alleati nella attuale fase di contrattazione sul federalismo fiscale. Si tratta di una proposta però, e questo i dirigenti della Lega Nord, in genere tatticamente prudenti su tali materie, non lo hanno valutato, destinata probabilmente a chiudere ogni spazio di trattativa con le forze democratiche del paese.

Le scuole scelgono gli insegnanti

Si tenga presente che consentire discrezionalità regionali per l’individuazione dei requisiti di ammissione può far sì che, oltre all’obbligo di iscrizione all’albo regionale degli abilitati che implica l’obbligo di residenza, si possa aggiungere anche il requisito di essere in qualche modo individuato dalla scuola ad esempio tramite il tirocinio o l’anno di formazione ivi svolto senza garanzie di assegnazione oggettiva. Di fatto la scelta dei docenti tramite un concorso fasullo è attribuita alle scuole.

L’art.9 tratta dei concorsi per i docenti. In questo caso ogni scuola singola o associata ad altre può effettuare i propri concorsi con commissioni composte da suoi docenti.

Gli artt. 10 e 11 definiscono una prova solo orale di carattere ideologico di tipo privatistico che consente ogni discrezionalità alle scuole anche in ragione alle modalità di composizione e di nomina della Commissione di esame. Si conferma in tal modo indirettamente che alla definizione dei titoli di ammissione concorrono i tirocini egli anni di formazione regionali(formazione della polenta o della pizza) post abilitazione.

Per i concorsi riguardanti gli insegnanti di religione cattolica invece ci si avvale del Vescovo.

Si è già detto del carattere totalmente incostituzionale di questa disciplina dei concorsi.

Infatti le modalità di svolgimento dei concorsi triennali sono sottratte illegittimamente alla legislazione statale per essere affidate ai Regolamenti regionali(art. 11)

Il Presidente della Commissione di Esame (art.12) è scelto! Da chi? Dall’Amministrazione regionale o direttamente dalla Giunta come avviene per molte altre decisioni importanti previste in questo testo.

Con un meccanismo come quello descritto non esistono più le garanzie di imparzialità e di trasparenza previste dalla Costituzione. Ogni giunta nomina prima di tutto i suoi clienti.

La prova concorsuale è solo orale!

L’art.13 descrive la prova orale finalizzata all’accertamento delle capacità comunicative e metodologiche dei concorrenti. Si tratta di una prova del tutto discrezionale che, stanti le note difficoltà dei leghisti per la lingua italiana, potrebbe essere svolta anche in dialetto.

Per essere compreso nel suo autentico significato tale testo deve essere confrontato con quello presentato nel 2008 sia alla Camera sia al Senato. In quell’occasione, più esplicitamente e con la rozzezza non ammaestrata da questi due primi anni di sgoverno del sistema scolastico, si pretendeva che la prova dovesse consistere in una lezione sempre “finalizzata all’accertamento delle capacità comunicative e metodologiche dei concorrenti”.

Il meccanismo di compilazione della graduatoria.

Il meccanismo per la compilazione della graduatoria di merito del concorso è involuto viene. Infatti viene prevista una sorta di doppia valutazione del punteggio conseguito per l’accesso all’albo regionale. Il guaio è che la prova per l’iscrizione all’albo regionale di cui all’art.18 non prevede le modalità di determinazione di un determinato punteggio!

In ogni caso pare di capire che per i primi trenta di quell’albo tale punteggio se maggiore di quello conseguito( fino a 40 punti) nel concorso regionale per titoli ed esami lo possano sostituire. Tale punteggio dell’albo poi vien utilizzato anche per compilare la graduatoria di merito(comma 6).

L’istituzionalizzazione del precariato.

Il nuovo concorso regionale di concezione leghista è molto singolare. Esso ,come vedremo rappresenta una forma di riconoscimento del precariato istituzionalizzato (i precari diventano una sorta di servitori della gleba). Infatti i vincitori di concorso sono nominati a tempo determinato e secondo quanto previsto all’art.19 vi permangono per un periodo massimo di tre anni.

Quando mancano i concorrenti si aprono i confini regionali e viene riservato l’accesso al concorso ad una quota di candidati non determinata dalla legge i candidati delle regioni limitrofe. Tale quota è totalmente discrezionale e non sono previste le modalità di un’eventuale codeterminazione tra Regioni.

Non esiste più la mobilità interregionale

Non è previsto(all’art.16) chi regoli la mobilità interregionale e quali organismi regolino le sospensioni cautelari dal servizio fino a 15 giorni e più in generale non è previsto nulla sugli organismi di autotutela. (CNPI ecc.) Per gli ATA non vi sono disposizioni di sorta.

E’ da segnalare, per il particolare grottesco vigore liberticida, la previsione con cui al comma 4 si preannuncia una scrematura preliminare nella composizione degli organici delle scuole. Una sorta di trasferimento d’ufficio di massa

Si tratta di una ripulitura preliminare. Un regime di salute pubblica nelle scuole. In assenza di qualsivoglia organo di autotutela. Ecco il testo che merita una particolare menzione: “Fino a quando il contratto collettivo regionale integrativo non disponga diversamente, il centro servizi amministrativi per la comunità scolastica territoriale di cui all’articolo 31 può disporre il trasferimento d’ufficio del personale docente per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede. Qualora ricorrano ragioni di particolari urgenza e gravità, il trasferimento può essere disposto anche in corso d’anno; in attesa del provvedimento di trasferimento il centro servizi amministrativi per la comunità scolastica territoriale può disporre, a fini cautelari, la sospensione dal servizio per un periodo massimo di quindici giorni. Mancano solo i vagoni piombati! In realtà la composizione degli organici delle scuole era già stata decisa all’atto del trasferimento nei ruoli regionali!(art.2 comma 1)

L’albo regionale dei docenti abilitati.

L’art.17 regola le modalità di accesso agli albi regionali. I titoli di studio sono evidentemente provvisori perché in corso di ridefinizione. Le certezze riguardano le seguenti materie:

a) Non si prevede quale possa essere il punteggio per l’accesso;

b) Vi è piena discrezionalità regionale nella determinazione dei titoli e delle specializzazioni;

c) é previsto l’obbligo di residenza nella regione che in tal modo diviene un prerequisito per il reclutamento concorsuale

Le deliberazioni (sic!) in ordine alle domande d’iscrizione all’albo ( ma non sono domande di partecipazione al concorso per l’iscrizione all’albo?)dovrebbero essere controllate dagli organi tecnici rappresentativi. Peraltro di tali organi tecnici non vi è traccia nel Pdl (l’art. 32 non ne parla, evidentemente si riferiscono al testo dell’on. Aprea.)

Il Comitato di valutazione (quello di nomina politica di cui all’art.23) somministra ai docenti (prima dell’olio di ricino) le domande dei test di valutazione. La valutazione riguarda in particolare la conoscenza:

a) dei processi di innovazione in corso nei sistemi scolastici e formativi europei;

b) delle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di rapporti tra Stato, regioni ed enti locali e della loro applicazione in campo scolastico e formativo;

c) dell’attuazione del sistema educativo di’istruzione e formazione;

d) degli aspetti formativi, giuridici, amministrativi, organizzativi, comunicativi e relazionali dell’istituzione scolastica autonoma;

e) dell’organizzazione della scuola per quanto concerne i rapporti con il territorio, l’uso delle tecnologie didattiche, l’educazione alla cittadinanza e alla legalità, nonché la valutazione dei processi sociali in atto.

Si deve al riguardo rilevare che rispetto alla natura delle prove presentate nel testo del 2008 si realizza un certo miglioramento “democratico”. Infatti esse allora riguardavano:

a) le aspettative e gli obiettivi che i docenti si pongono, al fine di garantire il raggiungimento degli standard previsti e il possesso delle qualità personali e intellettuali adatte per diventare insegnanti;

b) la conoscenza delle proprie responsabilità future all’interno del sistema d’istruzione e sui metodi da attuare riguardo ai bisogni educativi speciali meno diffusi relativi agli alunni portatori di handicap;?c) la conoscenza di una vasta gamma di strategie per promuovere l’educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla salute e il rispetto delle proprie radici culturali;?d) l’influenza che il sistema valoriale può avere sull’apprendimento degli studenti, influenzando il loro sviluppo fisico, intellettuale, linguistico, culturale ed emotivo;?e) la buona conoscenza delle tecnologie didattiche, sia nell’insegnamento della loro materia sia come supporto del ruolo professionale.

Quello che è significativo richiamare nella valutazione di siffatti albi è che possono esercitare l’attività d’insegnamento nelle istituzioni scolastiche pubbliche, private e paritarie solo i residenti nella Regione. Il titolo di abilitazione non consente neppure lo svolgimento di una supplenza breve. Insegnare senza residenza ancora non è un reato ma poco ci manca. Sicuramente il respingimento dell’immigrato é già possibile

E’ come si è detto molto evidente che le prove di accesso all’albo sono realizzate con test abbastanza mirati al controllo politico. e razziale.

Ma dove si realizza l’innovazione più fantasiosamente autoritaria, è là, dove si abolisce la nomina a tempo indeterminato per i vincitori di concorso Evidentemente, non basta:

a) essere residenti nella regione;

b) aver fatto un anno di formazione dopo l’abilitazione(non dopo il concorso) in scuole che li hanno prescelti per tale percorso;

c) aver superato i test per l’ammissione all’albo.

No! Dopo il superamento del concorso regionale, con sola prova orale, gestito dalle singole scuole con commissioni dalle medesime nominate, la nomina può essere solo a tempo determinato! Per fare ciò è necessario derogare da quanto previsto dal decreto n. 368/2001. Però i leghisti non tengono conto che tale legge in quanto di attuazione della Direttiva 1999/70/CE della Commissione Europea non è derogabile per le materie che tratta agli artt. 4 e 5, in maniera totalmente difforme da quanto previsto in tutto quest’articolo.

L’abolizione delle graduatorie provinciali ad esaurimento.

L’art.20 (il 100% dei posti è assegnato ai concorsi regionali) corona tale percorso dell’orrore con la tanto invocata abolizione delle graduatorie provinciali a esaurimento, in cui sono inseriti, dopo anni di servizio resi alla scuola pubblica, quasi 200 mila aspiranti. Come è noto le graduatorie provinciali a esaurimento che attualmente forniscono il 50% dei posti da assegnare alle nomine a tempo indeterminato, dovrebbero convivere, fino ad una loro esplicita soppressione che in questo caso si realizza, con qualsivoglia nuovo tipo di sistema concorsuale cui potrebbe essere destinato solo il restante 50% dei posti disponibili.

Le nomine dei vincitori dei nuovi concorsi regionali sono a tempo determinato (da un minimo di 5 a un massimo di 10 anni) Con la conferma subordinata alla valutazione periodica del famigerato comitato di valutazione. Tutto ciò è in evidente violazione del D.L.vo n.368/2001. Solo nel primo concorso le nomine risulterebbero a tempo indeterminato. Nulla si dice del destino del personale già in servizio trasferito alle Regioni.

Le nuove figure di precariato.

L’art.22 introduce in modo organico anche nella scuola tutte le figure flessibili esistenti nel settore privato. In tal modo il precariato, nelle forme più degradanti esistenti nel mercato del lavoro privato, entrerebbe per la prima volta organicamente nel mondo della scuola sia pure con riferimento ai casi, non esplicitamente richiamati, di cui tratta l’art.36 citato. Peraltro si prevede ciò non “per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali” di cui al richiamato art.36 della legge 165/2001. Non si considera però che utilizzando tali prestazioni per il tempo pieno non copre un’esigenza temporanea ed eccezionale. L’articolo 36 quindi viene richiamato per la compiere una sua violazione. In questo contesto non è chiaro cosa significhi il raddoppio dei criteri di utilizzo del doppio organico (comma 2).

Un Comitato di valutazione di nomina tutta politica.

Il Comitato di valutazione(art.23) è istituito dalla Regione(cioè dalla Giunta) esso tra l’altro valuta i docenti, funge da commissione di esame per l’ammissione agli albi regionali, integra le commissioni di esame ecc. Non c’è dubbio che con tale organismo da santa inquisizione siamo al regime! Se si aggiunge che anche i possibili trattamenti accessori sono frutto della valutazione si completa la totale subordinazione politica del personale della scuola con pregiudizio totale delle sue libertà sindacali e d’insegnamento.

Con un regolamento regionale vengono disciplinati le competenze, la sede e le modalità di funzionamento di ciascun Comitato di valutazione. Tale regolamento evidentemente è di competenza della Giunta che istituisce e nomina il Comitato di valutazione. Non viene stabilito quale sia il ruolo della residua valutazione nazionale, evidente considerata marginale, né il raccordo con quella del sistema di istruzione e formazione professionale. I nuclei operativi provinciali di supporto del comitato di valutazione non sono definiti e risultano quindi essere anche una sorta di ronde in camicia verde.

Nessuno venga ora a dirci, se non si vuole sputtanare definitivamente, che con questa Lega si può trattare!

Il reclutamento dei docenti secondo la Lega Nord

La proposta di legge (A.C. n. 3357) prevede:

Concorso regionale.

Il reclutamento si effettua con un Concorso Regionale bandito dalle scuole singole o associate.

La Commissione del Concorso è nominata dalle scuole.

Al Concorso indetto ogni tre anni possono partecipare solo coloro che sono iscritti negli appositi Albi regionali.

Albi regionali.

Negli Albi regionali si possono iscrivere sono i residenti nella Regione, già abilitati, che abbiano superato un apposito esame svolto sulla base di un test.(art.17)

Il test viene predisposto dal Comitato regionale per la valutazione.(art.18).

Il Comitato regionale per la valutazione è nominato dalla Giunta Regionale.(art.23)

Le materie su cui si articolano le domande contenute nella prova a test riguardano vari argomenti indicati all’art.18

Le domande di iscrizione all’Albo sono valutate da non meglio definiti”organismi tecnici rappresentativi regionali. In sostanza i candidati all’iscrizione all’albo vengono valutati, dopo l’effettuazione e la valutazione del test, anche dalla giunta regionale(art.17, comma 4)

Modalità di svolgimento del Concorso regionale

I bandi dei concorsi regionali per titoli ed esami sono triennali e stabiliscono tra l’altro i requisiti e le modalità di partecipazione.(art.10).

I Concorsi sono disciplinati secondo modalità stabilite con regolamento regionale.(art.11)

Fra i titoli valutati per il Concorso regionale possono essere compresi il tirocinio o l’anno di formazione svolto, sulla base di una chiamata discrezionale da parte delle scuole, di quanti siano già iscritti nell’Albo regionale corrispondente al Concorso.

Ai concorsi sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli di formazione previsti dalla normativa nazionale vigente e dai bandi di concorso regionali (iscrizione all’albo previa residenza , tirocinio e anno di formazione , ecc.) (art.11, comma 1 , lett. h)):

La regione delibera annualmente il contingente di nomine da effettuare.

Le scuole o le istituzioni scolastiche(sic!) singole o associate espletano direttamente i concorsi per la selezione dei candidati. (art.11, comma 1 , lett. c ).

La commissione giudicatrice è nominata dalla scuola ai sensi dell’art.12

La prova del concorso è solo orale (anche in dialetto quindi).

Il contenuto della prova riguarda “l’accertamento delle capacità comunicative e metodologiche dei concorrenti”. (art.11, comma 1 , lett. d).

Abolizione delle graduatorie provinciali ad esaurimento

Vengono messi a concorso tutti i posti vacanti e disponibili.(art.9)

Di conseguenza cessano di avere validità le graduatorie provinciali ad esaurimento (ancorché non esaurite).

Abolizione della nomina a tempo indeterminato

Viene abolita l’attribuzione della nomina a tempo indeterminato dopo l’espletamento del concorso. (art.19, comma 1).

Requisiti generali per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato (art. 8) sono l’iscrizione all’albo regionale e il concorso regionale per merito.

Gli incarichi a termine possono essere attribuiti, in deroga alla normativa europea (art.19, comma 2), a partire da un periodo minimo di 5 anni fino ad un massimo di 10 anni (art.21) e comunque prima di un’eventuale nomina a t.i. occorre sempre permanere almeno per un triennio dopo il concorso in un rapporto di lavoro a tempo determinato.

I docenti possono essere nominati a tempo indeterminato solo al terzo incarico annuale, .(art.19, comma 2). Ciò avviene, previa valutazione meritocratica del servizio prestato, a cura del Comitato di valutazione nominato dalla Giunta( art.23). Se si è stati bravi, si può,ottenere l’assunzione definitiva! Altrimenti oltre al possibile licenziamento sussiste la possibilità di permanere fino a 10 anni con incarico annuale.(art.21)

I vincitori del concorso regionale hanno l’obbligo di permanenza nella sede e di residenza nella regione per 5 anni

Sono introdotte nella scuola tutte le forme di lavoro precario attualmente esistenti nel settore privato.(art.22)

ScuolaOggi 28.06.10

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