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“Pensioni lontane con la Fornero”, di Nicola Mondelli

La scadenza del 31 dicembre lascia fuori circa 30 mila prof. E la situazione peggiorerà nei prossimi anni con l’inasprirsi dei requisiti della riforma. Per chiedere di cessare dal servizio e accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato con decorrenza dal 1° settembre 2012 il personale della scuola ha tempo fino al prossimo 30 marzo. Lo ha stabilito il decreto ministeriale n. 22 del 12 marzo 2012.Ma per circa trentamila dipendenti, su una platea di circa 90-100 mila interessati, tra quanti sono in servizio nell’anno scolastico in corso, le porte della pensione resteranno sbarrate. Secondo una indagine condotta da Azienda Scuola, sono 30 mila i docenti, gli ausiliari e gli amministrativi che avrebbero maturato nel corso del 2012, anziché entro il 31 dicembre 2011 (scadenza fissata dalla Fornero), i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge 247/2007 per accedere al trattamento pensionistico di anzianità(quota 96 o 40 anni di anzianità contributiva o se donna 62 anni di età e non meno di 20 anni di contribuzione).A impedirne l’sucta è stata l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011. La cosiddetta riforma Fornero.Cosa succede il 1/9/2012Per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia con effetto dal 1° settembre prossimo, i trentamila dovrebbero, infatti, poter fare valere, alla data del 31 dicembre 2012, 66 anni di età anagrafica unitamente ad una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni. Stando all’indagine di Azienda Scuola nessuno di essi li potrà fare valere.Per accedere invece alla pensione anticipata, sempre dal 1° settembre 2012, il personale maschile dovrebbe poter fare valere, entro il 31 dicembre 2012, 42 anni e un mese di anzianità contributiva. Quello femminile invece 41 anni e un mese. Gli uni e le altre con età anagrafica di almeno 62 anni. Se l’età anagrafica fosse inferiore a 62 anni scatterebbero le penalizzazioni previste dall’ art. 24, comma 10 del decreto legge n. 201/2011 come modificato dall’art. 6, comma 2-quater della legge n. 14/2012. Ad eccezione di alcune insegnanti di scuola primaria che compiranno 60 anni di età nel 2012 e 41 anni e un mese di anzianità contributiva, l’indagine condotta da Azienda Scuola non rileva la presenza di altro personale che potrebbe fare valere i nuovi requisiti.La situazione del personale scolastico che non ha potuto fare valere entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore del citato art. 24, non migliorerà negli anni successivi durante i quali i requisiti richiesti subiranno ulteriori incrementi…. E cosa succede poi Per accedere alla pensione di vecchiaia dal 1/9/2013 il personale della scuola dovrà infatti possedere i requisiti anagrafici e contributivi annualmente indicati nel decreto interministeriale del 6 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2011, n.289. Ad esempio nel 2013 e nel 2014 uomini e donne dovranno avere maturato 66 anni e tre mesi di età anagrafica. Per accedere invece alla pensione anticipata, nel 2013 gli uomini dovranno avere maturato 42 anni e 5 mesi di contribuzione; le donne a 41 anni e 5 mesi. Nel 2014 gli uomini 42 anni e 6 mesi, le donne 41 anni e 6 mesi.Cessazione e liquidazioneLa cessazione dal servizio continua ad avere effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento pensionistico. Il trattamento pensionistico decorrerà invece dalla data di inizio dell’anno scolastico dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti esclusivamente nei confronti del personale femminile che opti per il sistema di calcolo contributivo e che cessi dal servizio entro il 2015 potendo fare valere non meno di 57 anni di età anagrafica e non meno di 37 anni di anzianità contributiva.La finestra del 1° settembreLe nuove norme previdenziali citate in premessa, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, ribadiscono che nei confronti del personale del comparto scuola resta fermo quanto dispone l’art. 59, comma 9 della legge 449/1997 e successive modificazioni. Pertanto, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio continuerà ad avere effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico.L’unica finestra di uscita potrà comportare in molti casi il rinvio fino ad un anno dell’accesso alla pensione qualora i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata non si maturino, anche per un solo giorno, entro il 31 dicembre di ciascun anno.Per tutti i dipendenti pubblici, invece, la finestra di uscita si apre fin dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti e di cessazione dal servizio

da ItaliaOggi 20.09.12

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