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“Così si è scaricato sui più deboli l’onere della prova”, di David Sassoli

La professoressa Paola Severino, avvocato, docente di diritto penale, attualmente Guardasigilli, venerdì nel Consiglio dei ministri poteva essere invitata dal presidente Monti a svolgere una lectio magistralis sugli effetti della nuova disciplina dei licenziamenti economici sull’ordinamento italiano. Ai tecnici e agli economisti, la professoressa Severino avrebbe potuto spiegare il “costo” che la nuova disciplina dei licenziamenti economici produrrebbe su un principio generale del diritto: l’onere della prova. Il principio è sistemato nel Codice civile all’articolo 2697: colui che chiede il giudizio su un diritto negato deve prendersi l’impegno di provare ciò che afferma, assumendosi anche la responsabilità dell’insuccesso. La professoressa Severino avrebbe brillantemente spiegato anche le eccezioni – “presunzioni” – e gli ambiti assai ristretti in cui si può accettare di invertire l’onere della prova.
Se il Consiglio dei ministri avesse ascoltato con attenzione l’illustre giurista ci saremmo risparmiati tante polemiche su una tipologia di licenziamento – per cause economiche che non consentirà mai al lavoratore di dimostrare che il suo licenziamento sottintende ad altre finalità. Polemiche che con troppa superficialità sono state catalogate nell’ambito di un “simbolismo” sociale di stampo conservatore. Se il datore di lavoro propone un licenziamento per ragioni economiche, oggi il lavoratore può ricorrere al giudice dimostrando che le ragioni economiche non sussistono; domani, con la legge Fornero, per ottenere il reintegro il lavoratore dovrebbe dimostrare che il licenziamento non è avvenuto per le ragioni dichiarate ma dovrebbe fornire la prova di quali siano le ragioni reali.
È evidente un rapporto asimmetrico, che pone la parte debole nell’impossibilità di far valere le proprie ragioni. Davanti al giudice, dove si è chiamati ad esprimersi su una causa di licenziamento scelta dal datore di lavoro, il dipendente dovrebbe provare che non si tratta dei motivi manifestati dalla controparte, e che i motivi economici non sussistono. Una prova impossibile da fornire. A questo punto la professoressa Severino, con la competenza che la contraddistingue, avrebbe potuto intrattenere i suoi illustri colleghi sulla “probatio diabolica” – la prova del Diavolo e spiegare quando una prova diventa impossibile da ottenere. Le questioni giuridiche che pone l’istituto del licenziamento per motivi economici sono di grande rilevanza. Se il giudizio è incardinato come ricorso contro un licenziamento per ragioni economiche (giustificato motivo oggettivo), il giudice non potrà mai disporre il reintegro anche se accerterà che il licenziamento sia stato illegittimo. Facile, dunque, contrabbandare licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo” per nascondere così altre finalità. In tempo di crisi, oltretutto, è alquanto agevole avanzare ipotesi di questo genere. Inoltre, neppure il giudice potrebbe intervenire. Alla mancata sapienza del Consiglio dei ministri tocca ora al Parlamento porre rimedio.
Le forze sociali hanno dimostrato di aver chiara la dimensione dell’impatto umano e sociale del provvedimento; le forze politiche hanno il dovere ora di precisare la base giuridica su cui il Parlamento è chiamato ad intervenire per “ricucire” il senso della giustizia e i principi del nostro ordinamento. Lo strappo avanzato nel disegno di legge, d’altronde, rischia di produrre effetti negativi a valanga, mentre «l’efficacia del diritto è sempre nella determinatezza e specificità della tutela».

L’Unità 26.03.12