scuola | formazione

"Tempi lunghi per il tirocinio breve", di Mario D'Adamo

Di percorso di abilitazione semplificato e riservato ai docenti con esperienza lavorativa significativa alle spalle si riparlerà nel 2012/2013. In sede di programmazione del prossimo anno scolastico è intenzione del ministero far partire, in parallelo alla seconda tornata di tirocinio formativo attivo, un percorso abbreviato per consentire a questi docenti «di accedere direttamente alla formazione in aula e all’esame finale» per conseguire l’abilitazione di cui ora sono privi, nonostante abbiano prestato servizio in tutti questi anni.

Più verosimilmente la partenza avverrà con l’anno scolastico 2013/2014, visto che il prossimo anno sarà già occupato dall’espletamento del primo tirocinio formativo attivo che sarebbe dovuto partire già con quest’anno. In ogni caso, tempi, modi e requisiti di servizio dei partecipanti li dovrà stabilire un provvedimento ministeriale a integrazione di quello del 10 settembre 2010, n. 249, sulla formazione iniziale dei docenti. La precisazione viene dal ministero con un comunicato del 29 maggio scorso, con il quale si ammette che «l’avvio dei moduli aggiuntivi ai corsi di Tfa, riservati ai docenti non abilitati, con servizio, richiede una modifica del D.M. n. 249/2010 con un altro provvedimento regolamentare di pari rango». E qui si capisce che si è fatto valere il principio di gerarchia delle fonti, spesso e volentieri dimenticato, secondo il quale non basta la decisione di un ufficio, una circolare o un’ordinanza, per modificare un decreto.

il provvedimento

Occorre un provvedimento adottato allo stesso livello, in questo caso un altro decreto, per modificare le procedure sulla formazione iniziale dei docenti, altrimenti la Corte dei conti rifiuta la registrazione e bisogna ricominciare da capo. Prima occorrerà acquisire i pareri degli stessi organi sentiti per il primo: il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio per l’alta formazione artistica e musicale, il Consiglio nazionale degli studenti, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Consiglio di Stato, le competenti commissioni parlamentari. Poi occorrerà anche sentire Mario Monti, nella sua qualità di ministro dell’economia e delle finanze, e Filippo Patroni Griffi, ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Se si aggiungono i tempi di registrazione, la procedura per far conseguire l’abilitazione ai docenti con servizio sarà sì abbreviata ma non sarà adottata in tempi altrettanto abbreviati. Il comunicato del ministero si può anche intendere come un indiretto invito ai docenti con servizio di insegnamento, ai quali sarà riservato il Tfa speciale, a non iscriversi entro il 4 giugno al Tfa ordinario. Se i docenti accolgono l’invito e il treno rapido non partirà o partirà con molto ritardo, essi avranno anche perso l’accelerato e rischieranno di non arrivare più a destinazione.

Il servizio

Mentre è abbastanza chiaro il percorso, formazione in aula ed esame finale, non altrettanto definiti sono i requisiti di servizio. Nello stesso comunicato del 29 maggio si fa riferimento, nel primo periodo, «ai docenti non abilitati, con servizio», che diventano, nel secondo, «docenti con tre anni di servizio». Gli stessi che, invece, nel comunicato dell’8 maggio scorso, erano «i docenti con 36 mesi». I docenti con servizio si possono intendere, come chiede ad esempio lo Snals, quelli che complessivamente hanno insegnato in più anni scolastici almeno trecentosessanta giorni. I docenti con tre anni di servizio sono quelli che, secondo la nostra legislazione, lo hanno fatto per almeno per 180 giorni consecutivi in ciascun anno scolastico, 540 in tutto. La durata di 36 mesi è un’altra cosa ancora, riferita alla direttiva comunitaria, che non fa dispute di calendario e intende proprio 1080 giorni, il doppio di quelli considerati dalla nostra più benevola legislazione. Il ministero, con tutta evidenza, non ha ancora maturato una linea chiara né si è ancora pronunciato sull’altra questione, se i servizi debbano essere prestati nello stesso ordine di scuola e nella stessa classe di concorso per la quale ci si intende abilitare o se sia sufficiente averli prestato in qualsiasi ordine e in qualsiasi classe di concorso. E a partire da quale anno scolastico. Senza contare che, contemporaneamente o prima ancora dell’attivazione dei percorsi abbreviati, entreranno in vigore le nuove classi di concorso con tanto di fase transitoria, che si sovrappone all’altrettanto transitoria fase dei Tfa speciali. Se poi si mettono in cantiere due concorsi ordinari, uno con le vecchie regole della legge 124 del 1999 e le vecchie o le nuove classi di concorso, l’altro con il nuovo regolamento e le nuove classi, l’ingorgo è assicurato.

da ItaliaOggi 05.06.12

9 Commenti

    I commenti sono chiusi.