attualità, scuola | formazione

"Che fine ha fatto l'attuazione dell'autonomia?", di R.P. da La Tecnica della Scuola

L’articolo 50 della legge 35 del 6 aprile scorso dava al Ministro due mesi di tempo per emanare linee guida per l’attuazione dell’autonomia. A tutt’oggi non si hanno notizie in merito. Come al solito è probabile che ci siano ostacoli di natura finanziaria. Il CNPI non segnala il ritardo ma attribuisce erroneamente alla legge 35 la novità dell’autonomia statutaria. Il termine di due mesi previsto dall’articolo 50 della legge 35 con cui era stato convertito il decreto n. 5 dello scorso febbraio (il cosiddetto “decreto sviluppo”) è ormai ampiamente scaduto e nulla è dato di sapere sulle reali intenzioni del Ministro rispetto alle linee guida per l’attuazione dell’autonomia.
Il dato strano è che neppure il CNPI, nel parere espresso di propria iniziativa in materia di autonomia e autogoverno della scuola, ha evidenziato questa “dimenticanza” del Ministro premurandosi invece di stigmatizzare l’ipotesi dell’autonomia statutaria contenuta nella legge 35 (ma, a dire il vero, in nessun punto della legge si parla né di statuti né tanto meno di organi collegiali).
L’articolo 50 della legge prevede anche che le linee guida vengano sottoposte al parere della Conferenza unificata ma, almeno fino ad oggi, nessuno documento su questo argomento sembra essere stato trasmesso dal Governo alla Conferenza.
Insomma, l’applicazione delle norme in questione dovrà attendere ancora.
Ma di che si tratta, in concreto ?
Le linee guida, secondo la legge, dovrebbero riguardare il potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il cosiddetto “organico dell’autonomia” oltre che la costituzione di reti di scuole con e del relativo organico.
E’ molto probabile che Il ritardo dell’operazione sia legato al fatto che le linee guida devono essere concordate con il Ministero dell’Economia che, come di consueto, presterà la massima attenzione agli aspetti contabili.
Ed effettivamente è difficile capire come si potranno attivare organici di rete o di altro genere “senza maggiori oneri per la finanza pubblica” come recita l’ultimo comma dell’articolo 50 della legge 35.