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"Assunzioni dirette, no grazie. Tramonta il progetto autonomista di Pdl e Lega Nord", di Antimo Di Geronimo

Le scuole non possono indire concorsi per il reclutamento dei docenti. Nemmeno se è una legge regionale a prevederlo. Il reclutamento degli insegnanti, infatti, è riserva di legge dello stato. Lo ha ricordato la Corte costituzionale con una sentenza depositata il 24 aprile scorso (76/2013). E sulla base di questo principio la Consulta ha cancellato con un colpo di spugna l’articolo 8 della legge della regione Lombardia 18/04/2012, n. 7. Che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di reclutare i supplenti annuali tramite concorsi indetti e organizzati dalle stesse scuole, destinati agli aspiranti docenti già inclusi nelle graduatorie a esaurimento. In buona sostanza, dunque, la disposizione regionale, fortemente voluta dal Pdl lombardo, nella fattispecie dall’ex governatore Roberto Formigoni e dall’allora assessore all’istruzione Valentina Aprea, se fosse stata attuata, avrebbe posto nel nulla la disciplina del reclutamento dei supplenti annuali fissata dalla legge. Che prevede l’individuazione dell’avente titolo a ricevere la proposta di assunzione previo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. E poi l’eventuale stipula del contratto preliminare con il dirigente dell’ufficio e la successiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico. L’art.8 della legge regionale espunta dalla Consulta, che secondo quanto risulta a ItaliaOggi è rimasta solo sulla carta, si limitava a disporre l’utilizzo della graduatoria a esaurimento solo come serbatoio da dove attingere gli aspiranti candidati. E non come elenco di merito da scorrere rispettando l’ordine tassativo degli aspiranti. Dopo di che poneva in capo al dirigente scolastico il potere di indire il concorso, organizzarlo, selezionare i candidati ed assumerli. Sebbene fissi comunque procedure di valutazione di natura collegiale. Ma sempre all’interno dell’istituzione scolastica di riferimento. Insomma una sorta di decentramento avanzato. Che però non si può fare con una legge regionale. Perché l’art. 117 della Costituzione parla chiaro: il reclutamento dei docenti è di competenza dello Stato. Più precisamente, la Consulta ha spiegato che «nell’attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni. Ne consegue», argomenta il giudice delle leggi, «che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato».

Considerato che la legge regionale insisteva nell’ambito della sfera di competenza dei dirigenti scolastici, se fosse stata applicata, avrebbe comportato l’inutilizzabilità delle graduatorie di istituto e la loro sostituzione con le graduatorie di merito dei concorsi di istituto. Resta il fatto, però, che le scuole, anche se godono dell’autonomia funzionale, tale autonomia non comprende la facoltà, per gli istituti scolastici, di scegliersi il proprio personale. E in ogni caso anche i supplenti rientrano a pieno titolo tra il personale del pubblico impiego il cui reclutamento e riserva di legge statale.

Di qui la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8 della legge 7/20123 della regione Lombardia.

Che «rende la norma inefficace ex tunc e quindi estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della corte, restandone così esclusi soltanto i «rapporti esauriti» (Saja, in: http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_1034.do )». E ora per le assunzioni dirette a lungo propagandate dalla Lega Nord di Roberto Maroni, attuale presidente della Lombardia, il percorso diventa ancora più accidentato .

da ScuolaOggi 30.04.13