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"Nessun condono per gli interventi di bonifica ambientale", a cura del gruppo PD in Commissione Ambiente

Contrariamente a quanto circolare in rete in questi giorni, l’art. 4, comma 1 del decreto-legge “Destinazione Italia”, non prevede alcun condono tombale né finanziamenti per l’attuazione di interventi di bonifica da parte dei responsabili della contaminazione.

L’ambito oggettivo di applicazione della norma riguarda siti di interesse nazionale contaminati da eventi risalenti nel tempo nei quali gli interventi di risanamento procedono faticosamente per carenza di risorse pubbliche, per gli elevati oneri che i privati devono sostenere, per l’incertezza degli obblighi ambientali a carico di soggetti estranei alla contaminazione che avrebbero interesse ad insediare nuove iniziative economiche in detti siti, per le difficoltà delle azioni giudiziarie di risarcimento del danno ambientale.

L’obiettivo prioritario che la norma intende conseguire infatti, é di favorire investimenti per nuove iniziative economiche in siti nazionali contaminati da parte di soggetti del tutto estranei ad ogni responsabilità per danno ambientale, e di garantire che l’utilizzo di queste aree avvenga in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, limitando e prevenendo l’ulteriore consumo di suolo e di aree di pregio ambientale o a destinazione agricola o ricreativa. A conferma di ciò la norma prevede che gli accordi di programma possano essere stipulati da soggetti che non sono colpevoli della contaminazione o di proprietari di siti contaminati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno adottato tutte le misure di prevenzione per impedire l’ulteriore diffusione dei contaminanti.

In base alla legge e al “principio chi inquina paga” questi soggetti non hanno obblighi né responsabilità di bonifica e riparazione del danno ambientale; tuttavia, con l’accordo di programma assumono e garantiscono di attuare gli interventi di messa in sicurezza o bonifica che consentono di utilizzare il sito senza rischi per la salute e in condizioni di sicurezza ambientale. In pratica, per questi soggetti l’accordo di programma opera al di fuori del campo di applicazione del principio “chi inquina paga” ed é un elemento di certezza rispetto agli obblighi ambientali da assumere, indispensabile per valutare la fattibilità di piani industriali di investimento. In definitiva non si tratta di imporre obblighi di bonifica a un soggetto incolpevole, ma di favorire l’utilizzo del sito senza rischi sanitari e ambientali; obiettivo che può essere conseguito anche con misure di messa in sicurezza (operativa o permanente) e che spiega anche l’esonero da ulteriori obblighi in capo a detto soggetto.
Anche l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma a soggetti responsabili della contaminazione non limita in alcun modo l’applicazione del principio “chi inquina paga” né trasla sulla collettività responsabilità individuali. In primo luogo, la norma prevede che in tale evenienza, con l’accordo di programma, il soggetto deve assumere oltre gli obblighi di messa in sicurezza/ bonifica anche l’obbligo di adottare le misure di riparazione del danno ambientale (primarie, complementari e compensative) di cui all’allegato 3 della parte sesta del D.Lgs. 152/2006; questo allegato riproduce esattamente il corrispondente allegato alla Direttiva 2004/35/UE che disciplina i criteri di individuazione e la natura delle misure di riparazione delle risorse naturali tutelate (suolo, acque sotterranee e superficiali, habitat e specie protette) che il responsabile del danno ambientale deve adottare. Inoltre, a garanzia dell’esatta esecuzione di tali interventi, l’accordo di programma prevede che il soggetto debba prestare idonee garanzie finanziarie.
E’ bene poi sottolineare che eventuali misure di sostegno economico non sono finalizzate a sostenere i costi della bonifica e riparazione da parte di soggetti responsabili dell’inquinamento, ma solo a favorire l’insediamento di nuove iniziative economiche, anche per poter utilizzare parte della nuova ricchezza prodotta nell’esecuzione dei necessari interventi di riparazione del danno ambientale. Sotto tale profilo, comunque, la norma si fa carico anche di impedire ogni possibile attenuazione della funzione preventiva della direttiva 2004/35 sulla responsabilità per danno ambientale. Infatti, per i soggetti in questione la possibilità di stipulare gli accordi di programma è limitata temporalmente ai fatti illeciti commessi in data anteriore all’entrata in vigore negli Stati membri di detta direttiva (al 30.4.2007). Rispetto poi all’obiezione che una volta stipulato l’accordo di programma il soggetto responsabile non sarebbe tenuto ad eventuali ulteriori misure di riparazione per danni emersi successivamente, si deve rilevare che gli interventi di riparazione non possono essere concordati in base a scelte discrezionali ma solo all’esito dei necessari approfondimenti e indagini di caratterizzazione che investono la responsabilità, anche per danno erariale, delle amministrazioni. Si deve poi ricordare che la norma in esame ribadisce in più parti che la responsabilità per danno ambientale dell’autore dell’inquinamento resta ferma.

Tuttavia, per superare qualsiasi elemento di incertezza al riguardo, abbiamo predisposto alcuni emendamenti tra cui uno che precisa ulteriormente che la revoca dell’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, e’ subordinata al rilascio della certificazione dell’avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell’articolo 248 del codice ambientale. In base a tale articolo 248 “la documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d’uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competenti ai fini dell’effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.” In particolare si stabilisce che “il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Infine, tale certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.

Gruppo PD in Commissione Ambiente della Camera

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