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Giuseppe Oberdan Salvioli ha compiuto un gesto coraggioso e generoso. Un gesto che gli è costato la vita, sacrificata per portare soccorso ai suoi concittadini travolti dall’alluvione del 19-20 gennaio a Bastiglia. Ecco perché è giusto che si attivino le procedure per onorare la sua memoria con il conferimento della medaglia al valore civile.
Credo che tutti coloro che hanno partecipato alle esequie – parenti, amici, conoscenti, cittadini, rappresentanti delle istituzioni – abbiano partecipato ad un comune sentimento: tributare a quell’uomo, divenuto eroe suo malgrado, un riconoscimento pubblico in grado di onorarne la virtù civica. E la medaglia al valore civile è la risposta.
Ritengo che tutti si impegneranno, ciascuno nel proprio ambito, a perseguire questo nobile obiettivo.

Alcuni ragguagli e un riferimento normativo sul conferimento della medaglia al valore civile
La medaglia al valore civile ha come finalità quella di premiare “atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e segnalarne gli autori come degni di pubblico onore”.
I destinatari dell’onorificenza sono i cittadini “che abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l’ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori; per il progresso della scienza o in genere per il bene dell’umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria. Le ricompense sono concesse anche a reparti militari, Enti o Corpi i cui membri abbiano compiuto collettivamente gli atti di valore di cui sopra”.

Sulle proposte di conferimento della medaglia, esprime “un parere una Commissione, nominata con Decreto Presidenziale su proposta del Ministero dell’Interno, composta da un Prefetto Presidente, un Senatore e un Deputato, due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficiale generale o superiore dell’Arma dei Carabinieri, un componente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo. Svolge le funzioni di segretario un Consigliere dell’Amministrazione Civile dell’Interno.”

DPR 6 novembre 1960, n.1616 (1).
Regolamento di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, contenente
norme per la concessione di ricompense al valor civile

1. L’istruttoria relativa ai fatti che possono dare luogo alla concessione di ricompensa al valor civile viene promossa dal Ministero dell’interno e svolta dai prefetti, con la procedura di cui al seguente art. 2. Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato, la istruttoria è svolta dalla competente autorità consolare.
2.Gli atti di coraggio per i quali può farsi luogo alla concessione di ricompense al valor civile devono risultare da apposita deliberazione di Giunta del Comune, nel cui territorio sono avvenuti i relativi fatti, corredata da attestazioni di eventuali testimoni oculari nonché da un dettagliato rapporto circa i pregi dell’azione svolta. Per gli atti compiuti fuori dal territorio dello Stato non occorre la deliberazione di cui al comma precedente. Dalla suindicata procedura si può prescindere qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali gli atti di coraggio siano stati compiuti o per la qualità delle persone che eventualmente vi abbiano presenziato, i fatti possono ritenersi sufficientemente accertati. Ugualmente non è necessario esperire la suaccennata procedura ove si tratti di Enti, Corpi o appartenenti a Forze armate dello Stato distintisi per atti meritevoli di riconoscimento compiuti collettivamente o singolarmente.
3. Le proposte di conferimento di ricompensa al valor civile o le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere fatte pervenire al Ministero dell’interno – Direzione generale degli affari generali e del personale – entro il termine perentorio di un anno dal compimento dell’atto di coraggio.