economia

"Falso in bilancio e autoriciclaggio, per un’economia sana ", da redazione Unità

Fa parte del pacchetto giustizia – penale e civile – le cui linee-guida verranno discusse nella riunione del Consiglio dei ministri prevista per lunedì, 30 giugno. Si tratta del rafforzamento delle sanzioni per il falso in bilan- cio. Secondo le anticipazioni, la pena detentiva verrebbe portata da 2 a 5 anni; si prevederebbe la possibilità di procedere d’ufficio; conseguenza dell’innalzamento della pena sarebbe la possibilità di effettuare intercettazioni per il perseguimento di questo reato (ma anche la materia delle intercettazioni sarebbe sottoposta a revisione, principalmente per l’introduzione di alcuni limiti alla di- vulgazione dei colloqui intercettati). Non è chiaro quale sarebbe la sorte delle soglie di esenzione, né se si inciderebbe sui caratteri costitutivi del reato che da sempre sono l’”immutatio veri” e la “ scientia fraudis”. È crescente l’importanza nel campo societario e, più specificatamente, bancario della rappresentazione del bilancio per l’affidamento di terzi, per la tutela del risparmio, per la trasparenza e la correttezza negoziale, per la visibilità nel mercato, mentre, a fronte del maggior rigore che nei diversi paesi occidentali si è andati assumendo anche in conseguenza della crisi globale, in Italia permane un’area di sostanziale depenalizzazione di una parte non irrilevante della falsificazione di quello che è il biglietto da visita di una impresa, di una banca, di un ente. Bilanci veritieri, trasparenti, agevolmente leggibili con- tribuiscono all’affermazione di una sana concorrenza, alimentano la fiducia degli investitori, sono uno strumento per leggere la storia di una impresa. Nel settore bancario, fu alla fine degli anni sessanta con Guido Carli governatore della Banca d’Italia che si pose fine alla prassi secondo la quale le riserve occulte delle banche erano consentite a patto che fossero conosciute dall’Organo di vigilanza. Da allora si è andata affermando la linea della trasparenza. Ma quando, in conseguenza della crisi finanziaria globale, soprattutto operatori esteri hanno cominciato a non fidarsi troppo dei bilanci di istituti di alcune aree del sistema bancario è stata necessaria una intensa azione degli Organi di controllo per rialimentare la fiducia che è stata alla base anche della successiva asset quality review e degli stress test. Nella revisione, sarà bene valutare il mix necessario di sanzioni penali e civili, non disconoscendo che il peso di queste ultime può, in alcune circostanze, mordere più delle prime. Comunque intervenire sulla configurazione e sulla sanzionabilità di questo reato significa anche chiudere con una fase in cui, per provvedimenti normativi ad personam, si è andati alterando l’ordinamento, con la conseguenza che anche misure necessarie di rivisitazione sono state, alla fine, impedite perché avrebbero potuto essere equivocate come mosse dalla tutela di specifici interessi personali. Ma una riforma richiede pure misure collaterali, quali il rafforzamento del tribunale delle imprese, frutto di una riforma che ora andrebbe irrobustita per le necessarie professionalità degli inquirenti e dei giudicanti nel versante dell’azione di contrasto e di punizione di reati quali il falso in questione. Esige, altresì, un ruolo più incisivo degli Organi di controllo, in particolare della Consob.

Il perseguimento del reato anzidetto, che poi è alla base dei fenomeni di evasione fiscale, di corruzione e di riciclaggio, di ostacolo all’attività di Vigilanza, richiede che si operi anche su questi ultimi versanti. In particolare, contestualmente all’avvio del menzionato pacchetto, dovrà essere introdotto, probabilmente nell’ambito del disegno di legge per l’emersione dei capitali nascosti all’estero o in Italia, il reato di autoriciclaggio che è fondamentale per colpire l’autoimpiego dei proventi di un reato, da parte cioè di chi lo ha commesso, che oggi non è punito, la sanzione limitando- si a colpire solo il reato-base. È importante che l’autoriciclaggio sia disciplinato nello stesso testo che rende possibile la voluntary disclosure dei capitali illegittimamente esportati e del ravvedimento speciale per l’emersione di quelli nasco sti nel nostro Paese, che non deve essere né la ripetizione di un condono (sarebbe il quarto nell’ambito di non molti anni), né, a fortiori, un’amnistia – che sarebbe costituzionalmente illegittima – dovendosi non intaccare il principio di legalità. Queste forme di simonia vulnerano la certezza del diritto e sono nocive per lo stesso gettito, dal momento che, negli anni successivi ai condoni, si ripropone l’evasione nell’aspettativa, da parte degli evasori che, prima o poi, interverrà un nuovo condono. Si dovrà trattare, insomma, di un’autodichiarazione prima che sopravvenga una eventuale indagine fiscale ( dopo non essen- do più ammissibile) che comporterà il pagamento delle imposte evase e di ridotte sanzioni pecuniarie. La prevista non punibilità dovrebbe essere limitata a quella originariamente progettata dell’omessa o infedele dichiarazione fiscale, escludendo altri reati, a cominciare da quelli contrassegnati dalla frode e, dunque, dal falso in bilancio. Insomma, è il diritto dell’economia che andrà progressivamente rivisto per farne uno strumento non solo di irrogazione di sanzioni, ma anche di competitività, di trasparenza, di crescita dell’economia.

da l’Unità