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“L’Italia può ancora difendere «quota 4%»”, di Matteo Mantovani Benedetto Santacroce – Il Sole 24 Ore – 06.03.15

L’Iva al 4% sugli e-book, introdotta dalla legge di Stabilità 2015, non è compatibile con la normativa comunitaria. È questo l’effetto a livello nazionale della decisione della Corte Ue che ha censurato la normativa francese. Tuttavia, la normativa italiana, ancora non sottoposta a procedura di infrazione, potrebbe essere salvata o, quantomeno, difesa dall’apparente incongruità della sentenza della Corte. I giudici europei hanno risolto la vertenza contro la Francia facendo leva sul fatto che un e-book non è un libro, siccome manca dell’elemento «fisico», bensì un prodotto «intangibile» erogato tramite il web. Pertanto, considerate le sue caratteristiche oggettive, un e-book rientrerebbe nella categoria dei servizi prestati per via elettronica. La Corte non ha fatto alcun cenno alle finalità che tale prodotto è destinato a soddisfare. Infatti, un e-book, dal punto di vista dell’acquirente, è sicuramente un sostituto naturale di un libro stampato. È pacifico che un consumatore, nel momento in cui acquista un e-book, rinuncia ad acquistare un libro tradizionale. Per cui il primo sostituisce il secondo. Il fatto che l’e-book sia veicolato tramite internet e possa essere utilizzato su vari supporti (e-reader, tablet, pc, eccetera) non è decisivo nella scelta. Un lettore, quando compra un libro, concretizza il desiderio di acquistare il “contenuto” del libro, cioè il prodotto letterario, e non il contenitore, cartaceo o elettronico.
Analizzando la questione da questo punto di vista, occorre rammentare che la stessa Corte Ue, nella sentenza C-219/13 resa l’11 settembre 2014, nel trattare in via pregiudiziale (e non per infrazione) una vertenza analoga a quella in oggetto, aveva rimesso la soluzione della controversia alla Corte domestica affermando il principio per cui, al fine della legittima applicazione, o meno, dell’aliquota ridotta agli e-book occorre accertare «se i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli che sono pubblicati su supporti fisici diversi siano prodotti idonei a essere considerati simili da parte del consumatore medio». In caso positivo, a parere della Corte, l’applicazione dell’aliquota ridotta agli e-book sarebbe legittimo. La Corte, pertanto, non ha escluso tout court la legittimità dell’Iva ridotta, ma ne ha subordinato l’ammissibilità a valutazioni che attengono la funzione dell’e-book agli occhi del consumatore, a prescindere dal supporto. Non è ben chiaro, allora, come la decisione presa nella sentenza di ieri possa essere conciliata con quella di luglio 2014. Di qui qualche residua chance per la difesa del regime nazionale.