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Riforma costituzionale: titoli, attribuzioni e incompatibilità dei nuovi senatori (artt. 63 e 66)

Nel nostro viaggio all’interno della riforma costituzionale, esploriamo due articoli che regolano l’ingresso a Palazzo Madama e l’attività dei nuovi senatori: l’art. 63 e l’art. 66. Poiché rappresenterà le istituzioni territoriali, il Senato riformato sarà prevalentemente composto (95 su 100) da consiglieri regionali (ma non è esclusa la previsione che possano farvi parte anche i presidenti delle Regioni) e sindaci. Tenuto quindi conto del doppio ruolo svolto dei nuovi senatori, è stato introdotto un nuovo comma all’art. 63, che rimette al Regolamento del Senato l’individuazione specifica dei casi nei quali “l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo, regionali o locali”. La ragione è facilmente intuibile: per il miglior funzionamento della nuova Assemblea è bene che si eviti che una stessa persona sommi su di sé la rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura ed estrazione. Un esempio, per capirci: il presidente di Commissione consiliare forse è bene che non diventi presidente di Commissione del Senato, poiché l’una carica potrebbe risentire negativamente dell’altra, non tanto in termini di tempo da dedicarvi, ma di priorità degli oggetti da assegnare all’esame dell’una o all’altra Commissione.
All’art. 66, invece, è stato aggiunto un nuovo comma, modificato durante l’esame parlamentare, che dispone che il Senato “prende atto” della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale, da cui consegue la decadenza da quella di senatore. La norma acquista chiarezza se letta insieme al primo comma del medesimo articolo, secondo il quale Camera e Senato giudicano su tutti i titoli di ammissione e di permanenza (quindi anche sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità) dei propri membri. È un articolo importante perché esso costituisce il fondamento della cosiddetta “autodichia delle Camere in materia di verifica dei poteri”. Cos’è l’autodichia? Prendiamo in prestito la definizione del dizionario giuridico Simone: «L’autodichia rientra nel più ampio concetto di autonomia delle Camere, che ha come obiettivo principale quello di salvaguardare l’organo da qualsiasi ingerenza esterna e trova la sua massima espressione nel potere autoregolamentare loro attribuito». In altre parole, l’articolo che stiamo commentando attribuisce alle Camere, in coerenza con la loro indipendenza istituzionale – secondo la divisione dei poteri – la competenza ad esercitare in via definitiva la funzione giurisdizionale in materia di titoli di ammissione dei propri componenti, nonché in tema di cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Perché questa prerogativa resta attribuita anche al Senato, che pure cambia fisionomia? Perché, come ha spiegato la relatrice Finocchiaro durante la discussione al Senato, la sottrazione di tale competenza avrebbe costituito proprio la negazione di una delle forme in cui si esprime l’autodichia delle Camere, in quanto organi – come ha riconosciuto la Corte costituzionale – tra quelli «direttamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò situati al vertice dell’ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parità».
Secondo la disposizione del comma 1 e del nuovo comma 2, quindi, il Senato continuerà a giudicare su tutti i titoli di ammissione e di permanenza in carica peculiari dei suoi membri, ma si limiterà a prendere atto delle cause che impediscono lo svolgimento del mandato se legate alla carica elettiva regionale o locale (e quindi connesse ad organi estranei al Senato stesso). Se ne ricava che l’effetto della decadenza è automatico, poiché il Senato si limiterà a prendere atto della cessazione dalla carica elettiva (di sindaco o di consigliere) senza “entrare nel merito”, cioè non sarà chiamato a giudicare le cause che impediscono lo svolgimento del mandato elettivo.
Questo aspetto ha animato il dibattito circa l’applicazione, in particolare, della norma Severino che per i consiglieri regionali e gli amministratori locali prevede la sospensione di diritto dalle cariche in caso di specifiche condanne non definitive (e anche in caso di una misura di prevenzione antimafia o di applicazione di determinate misure cautelari personali con provvedimento non definitivo); quindi in sede attuativa il regolamento del Senato dovrà definire quali saranno le conseguenze sullo status di senatore determinate dalla “sospensione” dalla carica di consigliere regionale o di sindaco. Buon senso richiederebbe l’estensione della sospensione anche allo status di senatore.