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Università, si amplia la possibilità di diventare ricercatore (tipo B)

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Un’altra buona notizia per la nostra Università. Dopo gli emendamenti in tema di diritto allo studio, la Commissione Bilancio ha approvato un altro emendamento, a mia prima firma, che si propone di sanare un’altra anomalia del nostro sistema di reclutamento dei ricercatori e che amplia il numero di coloro che possono accedere al bando per diventare ricercatore di tipo b, l’anticamera per passare ad associato. Più in generale devo dire che la legge di Bilancio presentata dal Governo riserva una significativa e positiva attenzione al sistema universitario. In particolare prevede aggiuntivi finanziamenti destinati ai dipartimenti di eccellenza, una parte cospicua dei quali potrà essere destinata ad assumere ricercatori a tempo determinato cosiddetti di tipo (b). Com’è noto, si tratta del primo livello della carriera universitaria, quello che, al termine di un triennio, dà la garanzia di chiamata a professore associato purché l’interessato sia in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e di valutazione positiva dell’ateneo di appartenenza. E qui si inserisce l’emendamento che porta la mia prima firma, ma che è stato poi firmato da tutti i deputati Pd della Commissione Cultura e fatto proprio dall’intera Commissione. L’emendamento raccoglie una proposta avanzata dal Consiglio Universitario Nazionale ed estende la possibilità di partecipare ai concorsi a posti di ricercatore anche a coloro che, pur non avendo ricoperto posizioni di ricercatore di tipo (a) o di assegnista di ricerca, sono in possesso della specializzazione medica o dell’abilitazione scientifica nazionale. Si tratta cioè di persone che hanno già superato un difficile vaglio selettivo, ma a cui era poi precluso l’accesso ai concorsi per il primo livello della carriera docente. Si sana così un vulnus della normativa che finora consentiva ad un abilitato di partecipare ad un concorso per associato, ma non ad un concorso per ricercatore, cioè ad un posto di livello più basso di carriera. Dopo la grande emorragia di posti di docente universitario conseguente al blocco parziale del turn-over istituito ben otto anni fa, il precariato universitario e l’emigrazione all’estero sono letteralmente esplosi, col risultato che persone giovani di elevato valore scientifico, che spesso hanno potuto dedicarsi alla loro ricerca solo fuori dagli atenei o in università straniere, sono state giudicate dalle commissioni nazionali di abilitazione scientificamente mature per accedere alla docenza universitaria, ma non hanno potuto seguire il cursus ordinario di accesso previsto dalla legge. Ritengo questo provvedimento solo una tappa, pur importante, per altri traguardi cui dovremo puntare: da un lato porre fine al blocco del turn-over e così riaprire il canale normale delle assunzioni nelle università entro gli ordinari limiti della sostenibilità di bilancio in ciascun ateneo; da un altro, ripensare globalmente tutto il tema dell’accesso alla carriera di professore universitario riformando profondamente la Legge Gelmini che, a sei anni dall’entrata in vigore, ha già mostrato evidenti limiti.

 

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2016
45.2.
approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23, comma 4, dopo le parole: «ruoli universitari» sono aggiunte le seguenti: «ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4»;
b) all’articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all’articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.».
Ghizzoni Manuela, Coscia Maria, Ascani Anna, Blazina Tamara, Bonaccorsi Lorenza, Carocci Mara, Coccia Laura, Crimì Filippo, Dallai Luigi, D’Ottavio Umberto, Iori Vanna, Malisani Gianna, Malpezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Narduolo Giulia, Pes Caterina, Piccoli Nardelli Flavia, Rampi Roberto, Rocchi Maria Grazia, Sgambato Camilla, Ventricelli Liliana, Arlotti Tiziano

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