Il modello «arbitrario» di Luigi Mariucci
Fa una certa impressione leggere questa formulazione al comma 9 del nuovo art.18 nella versione che ho potuto consultare: «Nell’ipotesi in cui annulla il licenziamento perché accerta l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria». Il giustificato motivo oggettivo è definito dalla legge 604 del 1966 e consiste in «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». Si noti che la legge tedesca è più stringente e parla di «urgente necessità aziendale». La versione italiana è più lasca, tant’è che a suo tempo nelle ragioni oggettive fu incluso anche il caso della «eccessiva morbilità del lavoratore», cioè dell’eccessivo ricorso ad assenze per malattia, anche regolarmente giustificate. In ogni caso il nuovo art.18 prevederebbe che il giudice possa ordinare solo l’indennizzo quando il giustificato motivo è appunto «inesistente». Questo significa che, anche se fosse acclarato che il motivo economico non esiste, è solo strumentale o che comunque non c’è nessun nesso causale tra la ragione economica …
