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Prove suppletive, la risposta alla mia interrogazione


Stamani, il sottosegretario Toccafondi ha risposto all’interrogazione che ho presentato il 22 maggio sulle prove suppletive al concorso per docenti del 2016, aperto solo a candidati abilitati all’insegnamento, che si sono svolte in due sessioni, nei mesi di aprile e maggio 2017, a seguito di specifiche ordinanze cautelari. In particolare, lo ricordo, chiedevo di conoscere:
a) se, rispetto alla partecipazione di candidati alle prove suppletive non abilitati per classi di concorso per le quali siano stati svolti percorsi abilitanti, l’amministrazione avesse potere di verifica dei requisiti;
b) quali iniziative si intendessero assumere nei confronti dei vincitori delle prove ordinarie (assunti o in attesa di immissione in ruolo) che si trovassero in numero eccedente rispetto ai posti messi a bando a seguito dell’inserimento dei vincitori delle prove suppletive.
Le risposte giunte sono chiare e positive. Vediamole.
Rispetto al primo quesito, è stato chiarito “che non è in capo all’Amministrazione il potere di operare un’ulteriore verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, se non all’interno della dinamica processuale, ovvero in sede di trattazione nel merito dinanzi al primo Giudice od al Consiglio di Stato”. La partecipazione di candidati alle prove suppletive, quindi, è avvenuta esclusivamente a seguito di ordinanze cautelari del giudice amministrativo e non è nella disponibilità dell’Amministrazione verificare – come invece molti hanno supposto – se il ricorrente si trovi nella condizione sulla base della quale il giudice ha disposto l’ordinanza, basata sulla supposizione che i percorsi abilitanti non si siano svolti. In altre parole, L’Amministrazione non poteva impedire la partecipazione alle prove dei possessori di ordinanza, sebbene i percorsi abilitanti per quelle specifiche classi di concorso si fosseri regolarmente svolte.
Dalla risposta si apprende che nei confronti dei provvedimenti cautelari il Ministero ha proposto impugnativa, i cui esiti non sono stai richiamati e rispetto alla quale ci riserviamo di presentare, quindi, ulteriore atto di sindacato ispettivo.
La risposta, poi, tocca un altro aspetto importante: quello del comportamento apparentemente non uniforme assunto dall’Amministrazione rispetto al fatto che ad alcuni ricorrenti è stato concesso di sostenere solo le prove, mentre altri – per i quali si è concluso il percorso concorsuale – sono stati inseriti a pettine nelle graduatorie di merito. Si tratta, anche in questo caso, di ottemperanza vincolante ai diversi dispositivi delle ordinanze, differenti sebbene riguardanti analoghe tipologie di ricorrenti.
L’amministrazione ha comunque rassicurato che la “verifica delle singole situazioni riferite a ciascun ricorrente verrà effettuata con la massima sollecitudine, attesa l’evidente urgenza di concludere le procedure selettive ancora in corso e provvedere alla pubblicazione delle relative graduatorie in favore dei soli candidati in possesso dei titoli prescritti, con esclusione, degli aspiranti che, ammessi alle prove suppletive, abbiano visto venir meno il titolo giudiziale di ammissione cautelare con riserva per effetto di successive pronunce favorevoli all’Amministrazione”.
Infine, rispetto al secondo quesito, la risposta richiama il contenuto dell’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 59 del 2017, che statuisce “che il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante prioritario scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette nel 2016, anche in deroga al limite percentuale del 10 per cento previsto dall’art. 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) per coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso” e “rassicura che questo Ministero sta monitorando costantemente la situazione al fine di individuare e valutare opportune misure che meglio possano venire incontro alle esigenze di coloro che, già dichiarati vincitori dell’ultimo concorso, divengano idonei a seguito dell’eventuale inserimento in graduatoria dei vincitori delle prove suppletive”. Mi pare si tratti di un impegno importanteche non attiene solo al Ministero ma che riguarda anche il Parlamento, ove tali “misure” necessitino di interventi legislativi.
Nell’attesa di conoscere gli esiti delle prove suppletive e delle sentenze di merito mi pare che l’attenzione sollevata dall’interrogazione non sia stata elusa dall’Amministrazione, per non vanificare le attese di tutti coloro i quali si sono sottoposti con esito favorevole alle procedure concorsuali nel

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