"Il dovere di tutelare i nostri capolavori", di Salvatore Settis
Nel naufragio della tutela a cui assistiamo, le incaute esportazioni di oggetti d´arte con lo specioso argomento che non furono prodotti da artisti italiani sono un capitolo non marginale. Il Codice (2004), come già la legge Bottai del 1939, inserisce fra i beni culturali vincolabili «le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico particolarmente importante» di proprietà privata. È una norma che si fonda sui caratteri intrinseci delle opere da tutelare, a prescindere dalla razza o dal sangue di chi le ha prodotte: un Mantegna e un van Dyck sono protetti secondo un identico livello di tutela. Secondo qualche improvvisato “esperto”, un´opera di artista straniero non farebbe parte del patrimonio artistico italiano (in particolare se è stata in Italia “da poco tempo”), e sarebbe esportabile e commerciabile secondo la normativa vigente sulla circolazione dei beni nel territorio dell´Unione Europea. Ma nessuna norma lega la validità del vincolo all´etnia degli artisti né ai tempi di permanenza in Italia. Ancor più incauto è il richiamo alla libera circolazione dei beni in Europa. Essa non si applica …
