Nel clima di forte contrapposizione e di esasperazione determinato dalle prolungate iniziative dei governi contro la scuola pubblica, non escluse quelle di recente realizzate dal governo dei tecnici, non solo con l’ incredibile proposta sull’orario dei docenti contenuta nell’iniziale stesura del disegno della legge di stabilità (finanziaria) per il 2013 all’esame del Parlamento, si sono create le condizioni che hanno facilitato un’ azione di disinformazione circa quanto è stato definito, in questi mesi presso la settima Commissione della Camera, in materia di organi collegiali della
scuola.
Alcuni settori dell’associazionismo scolastico, sostenuti da
gruppi politici in cerca di facili consensi elettorali, hanno sviluppato
una forsennata campagna di mistificazioni circa il reale contenuto di
tale proposta di legge. Una campagna, innanzitutto caratterizzata
dalla finalità politica di associare e assimilare la proposta di riforma
gli organi collegiali della scuola attualmente all’esame del Senato a
quella presentata nel 2008 dall’on Aprea e alle altre iniziative che in
varia misura hanno interessato assai negativamente la scuola negli
ultimi tempi.
Si è così potuto parlare di:
• smantellamento degli organi collegiali;
• un progetto che apre le porte alla futura e completa
sottomissione della scuola statale agli interessi privati,
che pone fine alla scuola statale uguale per tutti e, in
contrasto con i principi fondamentali della nostra
costituzione, fa sì che le istituzioni scolastiche siano più
e meno prestigiose ed efficienti a seconda del territorio
in cui si trovano, a seconda dei maggiori o minori
investimenti che avranno e a seconda del reddito
familiare degli alunni iscritti;
• vera e propria privatizzazione della scuola
1Tutte queste critiche se potevano avere una qualche validità nei
confronti dell’iniziale pdl n. 953 Aprea sono risultate prive di
qualsiasi reale fondamento se riferite al testo approvato dalla
Camera lo scorso 10 ottobre.
L’operazione di mistificazione, condotta con grande
spregiudicatezza, si è fondata sull’uso di proclamazioni e di denunce
non verificabili puramente verbali e sul mancato confronto tra i
diversi testi in discussione. Ciò anche approfittando della scarsa
diffusione che avevano tali documenti legislativi. Non è un caso che
nessuno di codesti critici si è preso la briga di proporre un serio
confronto tra quello che sosteneva il progetto Aprea non solo in
materia di organi collegiali ma anche in materia di privatizzazione
della Scuola o di reclutamento e stato giuridico dei docenti con i
contenuti della proposta poi approvata dalla Camera.
Si è così potuto tranquillamente sproloquiare su “l’idea di una
scuola gerarchizzata sulla base del “merito”e nello stesso tempo
aziendalizzata”, sul rafforzamento del ruolo manageriale dei
dirigenti; sul controllo ministeriale sulla didattica attraverso gli
strumenti di valutazione, apparentemente indipendenti, ma in
realtà ministeriali; sul futuro Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione che sarebbe, come oggi, presieduto dal ministro di
turno.
Tali presunte scelte del progetto di legge approvato dalla Camera
costituirebbero “un segnale concreto dell’attacco cui sarà (col futuro
governo di centro sinistra?) sottoposta la scuola pubblica e con
essa la democrazia scolastica ed il suo ruolo istituzionale”.
Settori del mondo studentesco, sulla base di siffatte analisi
hanno potuto sostenere che “la legge Aprea (riferendosi al nuovo
testo della Camera) avvia un vero e proprio passo indietro per quel
che riguarda la democrazia in quanto non si garantisce più nessun
diritto, da quello di assemblea a quello della presenza dei
rappresentanti di classe”.
Quindi per tutti costoro “la legge 953 (neppure il numero è
azzeccato perché alla Camera un testo approvato in comitato
ristretto riporta i numeri di tutti e 12 i progetti esaminati) è una
legge da ritirare,perché l’autonomia che ne deriva non é quella che
serve alla scuola”. E soprattutto affermano che “non verrebbe
costruita un’autonomia didattica e organizzativa in grado di
2valorizzare le competenze educative dei docenti e le forme di
autogoverno della scuola, come é stato fino ad oggi grazie ai
decreti delegati del 1974”.
Denunciano al contrario che cisarà “un’autonomia fondata sulla
separazione, l‘autoreferenzialità e la parcellizzazione delle
componenti scolastiche, dirette solamente da un dirigente
scolastico nominato dall‘alto che somiglierà sempre più ad un
amministratore delegato e non ad educatore di comunità.”
Si tratta di affermazioni, quali quelle che esaltano la funzionalità
dell’attuale assetto degli organi collegiali o quelle riguardanti “la
separazione”, “l’autoreferenzialità” e la parcellizzazione” dei nuovi
organismi dell’autonomia scolastica o come quelle nelle quali
addirittura si evoca la scomparsa degli organi collegiali e dei diritti
degli studenti, tutte prive di qualsiasi riferimento alla realtà e frutto
di un delirante sforzo propagandistico che si propone come unico
scopo un obiettivo di tipo politico-elettoralistico.
Di fronte a tale montagna di assurde mistificazioni occorre
pazientemente riproporre un esame puntuale dei testi (Tabella) il
solo capace di superare la disinformazione in atto e di smascherare
i provocatori di professione.
La privatizzazione della scuola
Iniziamo dal tema della privatizzazione della scuola esaminando tre
aspetti fondamentali del problema presenti nel progetto Aprea: le
fondazioni, il finanziamento delle paritarie e il ruolo degli esterni nei
Consigli.
Le Fondazioni
La proposta Aprea prevedeva la possibilità di trasformare le
istituzioni scolastiche in Fondazioni (art.2) e riguardava, sulla
base di quanto indicato all’art.1 comma 7, anche le scuole
paritarie. Pertanto il Regolamento governativo, su cui era
previsto il parere del Consiglio di Stato, mentre per le scuole
statali rappresenta uno strumento per la loro privatizzazione, per
quelle paritarie rappresentava la strada per una loro totale
omologazione al “pubblico privatizzato”. Infatti, con le
trasformazioni regolamentari si potevano cambiare la natura e le
finalità delle scuole a seconda delle decisioni proposte dalle
medesime. Non era peraltro precisato il rapporto tra la proposta
di regolamento formulata dalle scuole e i poteri Ministeriali. Di
fatto però l’istituto della Fondazione poteva essere uno
strumento di privatizzazione della scuola statale che lo adottava
in quanto:
a) ne cambiava finalità formative e i relativi contenuti;
b)mutava il rapporto con gli insegnanti dal metodo di reclutamento
al trattamento giuridico ed economico;
c) mutava il rapporto con l’utenza anche rispetto ai costi di
funzionamento da essa sostenuti.
Non erano precisate le modalità di approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione della scuola della proposta di
trasformazione in Fondazione. Ogni scuola decideva per conto suo o
decideva per tutte le scuole il Ministro. Non erano previste
maggioranze qualificate. Di fatto la norma prevista apriva una
guerriglia per la privatizzazione delle scuole destinata ad essere
combattuta in tutte le 10 mila istituzioni del nostro paese. Una vera
e propria guerra civile permanente!
Delle Fondazioni non vi è alcuna traccia nel testo approvato
dalla Camera. Provi qualcuno a dimostrare il contrario!
Il Finanziamento
L’articolo 11 del testo Aprea proponeva la privatizzazione del
sistema scolastico. Anche con le Fondazioni, come si è visto, si
perseguiva tale obiettivo. Le risorse finanziarie, umane e
strumentali presenti nel Bilancio dello Stato (circa 45 MLD di euro
per la sola istruzione) sarebbero state trasferite alle Regioni ai
Comuni e alle Province e da questi alle scuole statali e paritarie. Di
fatto nel Bilancio del Miur sarebbero rimaste solo le spese
riguardanti l’Università e la Ricerca e quelle riguardanti il
funzionamento e le competenze dell’amministrazione centrale e
periferica.
Ogni scuola statale o paritaria anche di nuova istituzione avrebbe
ricevuto una quota del bilancio statale e della più generale spesa
pubblica per l’istruzione, comprendente le retribuzioni dei docenti e
del personale, corrispondente alla quota capitaria moltiplicata per il
numero degli studenti iscritti. Le scuole di fatto si sarebbero istituite
o avrebbero cessato di funzionare per decisione delle famiglie.
Sarebbe così cessato il compito costituzionale della Repubblica di
4istituire scuole statali di ogni ordine e grado (art 33 c.2 della
Costituzione).
Di tale “innovazione” ovviamente non vi è traccia alcuna
nella proposta di legge approvata dalla Camera che
mantiene inalterato l’obbligo statale di provvedere
all’integrale finanziamento dell’istruzione a partire dalle
retribuzioni dei docenti e del personale. Non sussiste alcuna
forma di riduzione dell’impegno statale e di privatizzazione
della scuola: chi lo sostiene avrebbe il dovere di dimostrare
come e dove ciò avviene!
Gli esterni
Nella proposta Aprea, art 1 e art. 6 comma 1, avrebbero fatto parte
del Consiglio di amministrazione i rappresentanti ( sembra più di
uno) degli enti locali ed esperti esterni in un numero non definito
che sarebbero stati membri di diritto a tutti gli effetti. Non era
chiaro se tutti costoro si dovessero considerare fra gli undici
componenti o oltre. La proposta si riferiva ad esperti esterni e non
già come indica il pdl approvato alla Camera a “ulteriori membri
esterni” scelti tra le realtà di cui al comma 2 dell’art.1 del
medesimo e cioé rappresentanti delle autonomie locali e delle
realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi,
chiamati a contribuire al perseguimento delle finalità educative
delle istituzioni scolastiche, ciascuna secondo i propri compiti e le
proprie attribuzioni. In realtà a questi ultimi alludeva anche l’art.1
della proposta Aprea che però se ne dimenticava quando all’art.6,
comma 1 si riferiva solo ad esperti esterni scelti in ambito
educativo, tecnico, o gestionale demandando al regolamento le
modalità di scelta. Il testo della Camera all’art.4 comma 1 lettera c,
stabilisce che il Consiglio dell’autonomia può essere integrato, con il
voto favorevole almeno dei due terzi dei componenti del consiglio
stesso, da ulteriori(oltre i 9 o 13 previsti) membri esterni, scelti fra
le realtà di cui all’articolo 1, comma 2, in numero non superiore a
due, che non hanno diritto di voto.
Quindi la rappresentanza esterna si riduce ad uno o a massimo due
componenti senza diritto di voto che in alcuni casi potranno essere
anche Segretari di Camere del lavoro, componenti di RSU di grandi
strutture produttive o dei servizi, esponenti dell’ambientalismo o
dell’associazionismo culturale ecc. Questa è tutta la privatizzazione
5presente nel testo di legge! Non risultano veramente ridicole tutte
le forsennate denuncie sull’invasione degli esterni che porterebbe
dritto dritto alla privatizzazione? In realtà se ben realizzata tale
opportunità potrebbe solo servire alla scuola a perseguire meglio le
finalità formative e culturali, previste dagli ordinamenti nazionali
degli studi, rapportandole anche alle specificità produttive e
territoriali. Inoltre c’e da segnalare che i parametri inseriti in fasi
successive del dibattito in commissione), parità nel numero dei
componenti tra docenti e genitori e parità tra genitori e studenti,
hanno praticamente fatto sì che il testo della legge indicherà una
composizione pressoché univoca del Consiglio dell’autonomia:
nelle scuole secondarie superiori i componenti con diritto di
voto saranno ovunque 10, nelle scuole primaria e secondaria
di I° potranno essere 10 o 12.
Lo Statuto potrà inoltre unicamente decidere se gli esterni
saranno uno o due! A questo si riduce la tragica
differenzazione lamentata da molti critici che lo Statuto
genererebbe fra le circa 9.000 scuole esistenti su tutto il
territorio nazionale!
Lo stato giuridico e il reclutamento
Il testo dell’on. Aprea si occupava diffusamente per tutto il Capo III
dello stato giuridico dei docenti.
La chiamata diretta come “concorso”.
All’art 12 introduceva il singolare concetto di “libere associazioni
professionali dei docenti” non chiarendo cosa mai potessero essere
quelle non libere. Appariva di fatto all’orizzonte il concetto di
“Associazioni ministeriali”.Cioè libere perché riconosciute come tali
dal Ministero
Per quanto riguarda la formazione iniziale dei docenti il medesimo
testo all’art.13 recuperava buona parte del D.L.vo Moratti sulla
formazione. Non risultava però recuperata, nonostante che lo si
affermasse altrove, la norma sul valore abilitante degli esami
universitari e di conseguenza venivano a cadere i successivi
riferimenti e tale titolo.
L’Art.14 prevedeva gli albi regionali dei docenti e stabiliva che chi
avesse conseguito il titolo abilitante vi si doveva poter iscrivere
sulla base del voto conseguito. Nel testo forse per una svista non
veniva negata la possibilità di iscrizione in qualsivoglia albo
regionale. A meno che una legge (regionale?) non potesse poi
limitare poi tale accesso. Proprio in quel periodo il ministro Gelmini
andava sostenendo che almeno il 60 % dei docenti avrebbe dovuto
essere “legato al territorio”. Che cosa significava ciò? Obbligo di
nascita e da quante generazioni? Il testo della 953 in realtà
sembrava voler prefigurare una limitazione alla regione dove si era
conseguito il titolo di studio.
Con la previsione del contratto di inserimento di cui trattava l’art 15
iniziava la costruzione di un vero e proprio processo di
privatizzazione del reclutamento. Innanzitutto non era chiaro, e non
era cosa di poco conto, se tutti coloro che avessero conseguito
l’abilitazione avessero il diritto al contratto di inserimento. Non era
inoltre chiaro poi se si dovesse procedere alla nomina solo per
coloro che erano stati prescelti secondo l’ordine di graduatoria.
Quello che era chiaro era che tale ordine non sarebbe stato
rispettato dalle scuole che avrebbero potuto scegliere i docenti da
nominare. Qui, di fatto, si realizzava il principio della chiamata
diretta perché il successivo concorso si sarebbe rivolto solo ai
suddetti soggetti così arbitrariamente selezionati.
Se andiamo a riconsiderare come si svolge attualmente il concorso
dei docenti di religione cattolica troviamo che anche lì prima c’è
l’idoneità e l’incarico discrezionale da parte delle Curie. Poi c’è il
concorso ma la graduatoria di merito non risulta vincolante per le
nomine in ruolo e per l’assegnazione delle sedi su cui dispone
sempre l’autorità religiosa. Per questo motivo il reclutamento che
veniva proposto dall’on. Aprea poteva essere definito “ di tipo
curiale”.
La chiamata diretta accompagnava e sosteneva il progetto di
privatizzazione della scuola che assumeva così connotati
regionali e ideologici.
E molto importante mettere in evidenza che il PDL 953 faceva
riferimento ai nuovi corsi di formazione dei docenti definiti
dall’articolo 13 e quindi escludeva dalla partecipazione ai concorsi
indetti dalle scuole tutti i vecchi abilitati ma anche coloro che
avessero fatto in precedenza le SISS o le lauree magistrali. Non era
7un caso che propri in coincidenza con la presentazione di tale
proposta il governo bloccasse le SISS e ogni tipo di formazione
universitaria. Non era chiaro nel testo se avessero potuto
partecipare ai concorsi indetti dalle singole scuole tutti gli aventi
titolo su scala nazionale. In questo caso l’ingorgo del concorso
nazionale che si voleva evitare si sarebbe moltiplicato per 10 mila!
La gerarchizzazione della funzione docente
Per quanto riguarda la carriera dei docenti, l’art. 17 del pdl 953
provvedeva all’articolazione in tre distinti livelli della professione
docente.
La definizione dei contingenti di ciascun livello avrebbe dovuto
essere materia di contrattazione sindacale ma ciò non veniva
precisato perché in tutto il PDL si ometteva di stabilire quali fossero
le materie residuali destinate alla contrattazione sindacale. Se non
lo si faceva era perché ci si attendeva e si auspicava che con altri
atti legislativi, da altri prodotti (Brunetta o Tremonti), si sarebbe
provveduto allo scopo.
Con l’introduzione della vice dirigenza si recuperava la condizione di
sovra-ordinamento gerarchico dei dirigenti rispetto ai docenti, persa
nei tempi dell’egualitarismo ma sicuramente in grado di riportare
serietà e ordine in tutte le scuole. Peccato però che per il Dirigente
tale condizione non fosse prevista dall’articolo 25 del T.U. Ma si
poteva rimediare attribuendola al vice che l’avrebbe esercitata per
delega da chi, non possedendola, ne veniva investito
indirettamente.
Un associazionismo professionale di regime
L’Art. 19 della proposta Aprea si occupava del nuovo
associazionismo professionale di regime. Si deve notare che la
normativa all’epoca vigente non prevedeva l’accreditamento delle
Associazioni professionali in quanto tali. Semmai accreditava quelle
che svolgevano determinate attività di formazione e solo a tal fine.
All’art. 20 era molto evidente che il principio del riconoscimento
governativo sostituiva quello della rappresentatività che regolava la
partecipazione dei sindacati alle trattative e la presenza nel CNPI.
Non era specificata la natura dei nuovi organismi regionali e
nazionale che risultavano rappresentativi solo a parole ma non nei
fatti. Non si diceva neppure se fossero o meno organismi
Ministeriali incardinati presso gli Uffici regionali e il Ministero oppure
organismi autonomi e gestiti dalle rappresentanza (comunque
designate o elette dei docenti). Risultavano ignote pure le modalità
del loro funzionamento e del loro finanziamento. Tutta la normativa
in materia risultava quindi generica e puramente declamatoria.
Evidentemente era un piano del centro destra, poi realizzato da
Brunetta, quello di abolire le competenze in materia di contenzioso
amministrativo e disciplinare, attribuite al CNPI, per assegnarle
esclusivamente all’amministrazione. Il comma 4 dell’art.21
riproponeva comunque la natura paraministeriale di tali organismi.
L’eliminazione delle RSU
Con l’ art.22 si volevano sistemare le vituperate e invadenti
organizzazioni sindacali. Non era chiaro dove e come si sarebbero
dovute individuare le materie riservate alla contrattazione nazionale
regionale e di istituto e chi ne dovessero esserne i titolari dato che
a livello di istituto ad esempio si abrogavano le RSU.
Dava evidentemente già all’epoca troppo fastidio il voto garantito a
tutti i dipendenti liberamente espresso scuola per scuola. Si
intendevano eleggere le rappresentanze sindacali a livello
regionale. Si intravvedeva, pur nella vaghezza del testo, la linea poi
ripetutamente espressa dal Ministro Brunetta: contratto nazionale
snello con l’individuazione dei minimi retributivi dei tre livelli in cui
si sarebbe dovuta articolare la docenza; una contrattazione
regionale in cui riconoscere gli incentivi alla funzione docente e una
di istituto in cui, in assenza di rappresentanze sindacali, sarebbe
stata solo possibile la sottoscrizione del contratto individuale.
Si trattava complessivamente più di un manifesto
sull’autoritarismo di quella destra di governo che di un’effettiva
normativa di carattere legislativo. Forse per questo molti all’epoca
lo sottovalutarono o lo lessero con distrazione. E soprattutto per
questo che oggi molti, forse allora distratti, non riescono ad
apprezzare la circostanza che nel testo della Camera non vi è più
traccia di tutto questo ciarpame. Però certi critici continuano
senza vergognarsene….a chiamarlo testo Aprea!
Il nuovo assetto degli organi collegiali a
livello di istituto.
Esaminato cosa volesse conseguire, in quei due importanti settori
(privatizzazione-stato giuridico e reclutamento), il pdl 953, si può
prendere in considerazione quella materia che viene trattata sia dal
pdl Aprea che dal testo approvato dalla Camera e attualmente
all’esame del Senato.
Mi riferisco alla ridefinizione dell’assesto degli organi collegiali a
livello di istituto. Si può già fin d’ora premettere che degli organi
collegiali a livello territoriale e nazionale si occupa solo il testo della
Camera e per essi quindi é sommamente improprio definirli “legge
Aprea”.
Innanzitutto è bene ribadire, per confutare le farneticazioni più
estreme, che la proposta approvata dalla Camera riconferma
l’assetto fondamentale degli organi collegiali esistenti: il Consiglio di
Circolo o di Istituto che viene chiamato Consiglio dell’autonomia;il
Collegio dei docenti che viene chiamato Consiglio dei docenti e i
Consigli di classe sia nella forma riservata ai docenti che in quella
allargata alla partecipazione dei genitori e degli studenti.
Se si confrontano con qualche accuratezza agli articoli 1 dei due
testi, che presentano le finalità dei due progetti e esprimono, se la
si vuole realmente comprendere, l’autentica natura di due diverse
impostazioni che affrontano tale materia, si evidenziano tutte le
profonde diversità che le caratterizzano.
Quale autonomia?
Nel pdl Aprea si sostiene (art.1,c.1) che “le disposizioni della legge
costituivano norme generali sull’istruzione”, circostanza questa che
era superfluo precisare perché evidente in sé ma che si giustificava
con l’esigenza di nascondere una grave omissione presente nel
testo, invece evitata nel progetto della Camera, e cioé quella di non
richiamare tutte le disposizioni generali sull’istruzione come cornice
e fondamento dell’assetto proposto. Il testo della Camera invece
richiama tutte le norme generali sull’istruzione quando afferma la
cornice in cui deve esplicarsi l’autonomia statutaria delle istituzioni
scolastiche (art.1, c.3).
Cosi concepita l’autonomia del testo Aprea si presenta come un
istituto giuridico che non ha alcuna relazione con la Costituzione,
con le legge 59/1977e con il DPR 275/99, riferimenti questi che
invece il testo della Camera richiama fin dal primo comma.
L’autonomia nel progetto Aprea nasce e viene definita con il testo
medesimo e si affida ad una gestione corporativa tutta interna alla
scuola e alle sue componenti. Infatti gli organi di governo e il loro
funzionamento sono regolati esclusivamente dalle norme generali di
cui alla legge medesima. Nessun riferimento ad esempio allo
Statuto degli studenti e delle studentesse se non quello parziale di
cui all’art.9 comma 2, e alle altre disposizioni di carattere generale
sulla scuola.
Si concepisce così che “al governo delle istituzioni scolastiche
concorrano il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, i
rappresentanti degli enti locali e, su deliberazione delle singole
istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, secondo i princìpi della
presente legge”. Si è già visto dianzi come tali rappresentanze in
realtà si riducano ad esperti esterni settoriali.(art.6,c1.).
Si prevede che “le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,
costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il
funzionamento secondo le norme generali della presente legge”.
Le istituzioni scolastiche costituiscono, altresì, organi di
partecipazione degli studenti e delle famiglie ai sensi dell’articolo 9.
(comma 3)
Si mantengono in vigore tutte le disposizioni sulla dirigenza
comprese quelle stabilite da Brunetta. (comma 4). Il testo della
Camera invece le limita all’art 25 del Testo unico del pubblico
impiego.
Ma la norma che esprime compiutamente la concezione separata,
corporativa ed ideologica dell’ autonomia enunciata nel pdl 953 è
quella evocata al comma 5 quando si stabilisce che “gli organi di
governo concorrono alla definizione e alla realizzazione degli
obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e
flessibili, coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione
della legge 28 marzo 2003, n. 53, (legge Moratti) e successive
modificazioni, che trovano compiuta espressione nel piano
dell’offerta formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti richieste
delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni
eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti
nell’ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo
valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto
all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della
scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra
famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio”.
Si ignorano le norme generali sull’istruzione riducendole a quelle
della legge Moratti e si riconduce all’autonomia scolastica delle
singole scuole, dopo averle attribuito ogni competenza in materia di
definizione degli organi collegiali, anche la materia dei contenuti e
delle finalità educative.
Al comma 6 la 953 prevedeva che “le istituzioni scolastiche fossero
organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo e di programmazione, spettanti agli organi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e
coordinamento, spettanti al dirigente scolastico”.
In realtà quindi non distingueva un bel niente perché indirizzo e
programmazione venivano contemporaneamente attribuiti al
Consiglio di Amministrazione al Collegio dei docenti.
Il testo della Camera invece all’art.2, comma 1, prevede che”gli
organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di
gestione e funzioni didattico-educative, e che sono organi delle
istituzioni scolastiche:
a) il consiglio dell’autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;
b) il dirigente scolastico, di cui all’articolo 5, con funzioni di
gestione;
c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe,
commissioni e dipartimenti, di cui all’articolo 6;
d) il nucleo di autovalutazione, di cui all’articolo 8.
L’art.3 del progetto Aprea non fa cenno ai consigli di classe. Tutto il
percorso valutativo, ivi compreso il ruolo che in esso possono
assumere gli studenti e le famiglie, viene rinviato (art.8) al
Regolamento
Il progetto Aprea estende, comma 7 art.1, le sue disposizioni anche
alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle
loro specificità ordinamentali. Non si comprende come all’art.11 poi
si prevedesse un finanziamento integrale dello Stato di tali scuole
se “nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa
appartiene all’ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal
medesimo delegata, presiede il consiglio di amministrazione. Nelle
scuole paritarie restano salve la responsabilità propria del soggetto
gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché
l’applicazione dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10
marzo 2000, n. 62. “
Il progetto della Camera a differenza di quello che non prevedeva il
testo Aprea stabilisce (art.1 commi 2-5) che:
“2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema
nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza
dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di
riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di
formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso
della vita. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali contribuiscono
al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche
esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri
compiti e le proprie attribuzioni.
3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria,
nel rispetto delle norme generali sull’istruzione.
4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione e la
composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di
partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene al
funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche
adottano i regolamenti.
5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il
patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale,
valorizzando:
a) il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla
vita della scuola;
b) il dialogo costante tra l’espressione della libertà di insegnamento
della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte
educative delle famiglie;
c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani
formativi territoriali”.
Per quanto riguarda le finalità del Consiglio di Amministrazione il
progetto Aprea prevedeva che tale organismo potesse deliberare
solo sulla base delle proposte del Dirigente scolastico, che lo
presiedeva, sulle seguenti materie:
-il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le
modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;
il piano dell’offerta formativa;
-il programma annuale delle attività;
-il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l’organizzazione
e il funzionamento dell’istituzione scolastica, per la partecipazione
13degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la
designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;
-la nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di
valutazione, di cui all’articolo 10, entro due mesi dalla prima
convocazione successiva alla sua costituzione.
Il Consiglio dell’autonomia previsto dal progetto della Camera
(art.3) é presieduto da un genitore eletto e ha compiti di indirizzo
generale dell’attività scolastica, in particolare sulle seguenti
materie:
a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti;
b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c) adotta il piano dell’offerta formativa elaborato dal consiglio dei
docenti ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa
vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio
pluriennale di previsione;
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui
all’articolo 8;
h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la
partecipazione ai soggetti di cui all’articolo 10;
i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di
elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;
l) promuove la conferenza di rendicontazione, di cui all’articolo 9.
Per l’esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria
la proposta del dirigente scolastico.
Si deve notare che nel progetto Aprea, per quanto concerne la
composizione del Consiglio di Amministrazione ( art.6):
-Il D.S. era membro di diritto ed anche Presidente.
-Era esclusa la presenza degli ATA e non veniva definita
quantitativamente l’attribuzione delle presenze riguardanti le varie
componenti (docenti genitori e studenti), i rappresentanti degli enti
locali fornitori dei locali (sic!) e gli esperti esterni, essendo rinviata
al Regolamento.
Non venivano definite neppure le modalità elettorali potendo in tal
modo essere possibile qualsiasi forma di designazione.
Per quanto riguarda invece la composizione del Consiglio
dell’autonomia previsto dal testo della Camera tutto è pressoché
stabilito nell’art.4 essendo rinviato di fatto allo Statuto solo il
numero dei componenti con diritto di voto nelle scuole primarie e
secondarie di I° che potrà essere, come si è detto, solo di 10 o di
12 membri. Spetterà allo Statuto stabilire se i membri esterni senza
diritto di voto sono due oppure uno e come individuarli. Il DGSA è
componente di diritto senza diritto di voto.
In definitiva nella scuola secondaria superiore la composizione del
Consiglio sarà sempre e ovunque costituita da 10 componenti (4
docenti 2 genitori, 2 studenti, il DS e un ATA).Come si vede su tale
materia i poteri statutari sono inesistenti di fatto. Dura in carica per
tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo
alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti
per essere eletti nel Consiglio sono sostituiti dai primi dei non eletti
nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca è rinnovata
annualmente. Per quanto riguarda le modalità di elezione quindi è
prevista un’elezione su liste.
La prima elezione del Consiglio dell’autonomia, sarà diretta, con
suffragio universale come stabilisce l’art.15 ai commi 2 e 3:
“c.2. In sede di prima attuazione della presente legge, con
ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, le modalità
e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione
degli eletti e per l’insediamento del consiglio dell’autonomia, di cui
all’articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
c.3. Decorsi sei mesi dall’insediamento, il Consiglio dell’autonomia
adotta lo statuto e delibera il regolamento.”
Ovviamente per le successive elezioni sarà lo Statuto a stabilire se
per alcune componenti, genitori e/o anche studenti, l’elezione sarà
ancora a suffragio universale o riservata ai rappresentanti eletti nei
consigli di classe.
Il testo Aprea invece per evitare l’elezione diretta e a suffragio
universale di quell’organo in occasione del suo primo insediamento
faceva approvare il Regolamento, che tra l’altro ne avrebbe stabilito
le modalità di elezione, dal vecchio Consiglio in via di superamento.
(art.5 comma 3).
Il Dirigente scolastico nel progetto Aprea, come si è visto, ha ben
altre competenze di quelle indicate nell’art.4 del medesimo, in
quanto dirigeva il Consiglio di Amministrazione, stabilendone i
lavori e le materie da esaminare, poteva dirigere, se lo avesse
preveduto il Regolamento anche il Collegio dei docenti e il nucleo di
valutazione.
Nella proposta della Camera (art.5) oltre che dirigere il Consiglio
dei docenti come prevede l’art. 6,comma 2 può, se indicato dal
regolamento (art.8 comma 1), presiedere il Nucleo di
autovalutazione.
Per quanto riguarda il Collegio (Consiglio nel progetto della
Camera) dei docenti il testo Aprea (art.7),(così come quello della
Camera) ne prevede un’articolazione in Dipartimenti. Le sue
modalità di funzionamento nonché l’eventuale presenza dei consigli
di classe erano rinviate al Regolamento.
Nel testo della Camera (art 6) si parla di progettazione delle attività
didattiche e di valutazione collegiale degli alunni.
“L’attività didattica di ogni classe è progettata e attuata dai docenti
che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di
docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e
delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo”.
Inoltre “i docenti, nell’esercizio della propria funzione, valutano in
sede collegiale, secondo la normativa e le indicazioni nazionali
vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla
fine dell’anno scolastico, e ne certificano le competenze, in
coerenza con i profili formativi e i requisiti in uscita relativi ai
singoli percorsi di studio e con il piano dell’offerta formativa
dell’istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base
delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio
dei docenti”.
Ad una stesura iniziale che rinviava allo Statuto la disciplina della
composizione e delle modalità di svolgimento della necessaria
partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al
raggiungimento degli obiettivi educativi di ciascuna classe la
Camera ha opportunamente aggiunto che “il consiglio di classe è
composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei
genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, dai
16rappresentanti di classe degli studenti”.Confermando in tal modo
l’originale previsione dei Decreti delegati.
Non si comprende pertanto da dove certuni rappresentanti
degli studenti e giornalisti, che hanno riportato
convalidando tali affermazioni, abbiano dedotto l’abolizione
dei Consigli di classe!
Una delle materie che maggiormente hanno suscitato le reazioni
critiche di certe organizzazioni degli studenti riguarda la presunta
abolizione di diritti di riunione e di assemblea previsti dai decreti
delegati. Ora se è vero che i suddetti articoli risultano abrogati è
altrettanto vero che l’ esercizio dei diritti in essi previsti è garantito
dallo Statuto degli studentesse e degli studenti DPR n. 249/98 e
successive modificazioni (DPR 21/11/07 n.235), che, in quanto
rappresentante norme generali sull’istruzione, è stato posto alla
base (art.1, comma 3) della definizione dei futuri Statuti e
Regolamenti che non potranno, pena la loro illegittimità, pertanto
ignorarlo.
Per quanto riguarda il Nucleo di autovalutazione dell’istituto art.10
della proposta Aprea e art. 8 del testo della Camera sussistono
notevoli differenze nelle due formulazioni in quanto nel testo della
Camera “il regolamento interno dell’istituzione disciplina il
funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è
determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un
massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza
di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio
dell’autonomia sulla base di criteri di competenza, e di almeno un
rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli studenti
iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un
rappresentante dei docenti”. Inoltre “il nucleo di autovalutazione,
coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti e le famiglie,
predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla
base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di
rilevazione forniti dall’INVALSI. Tale rapporto è assunto come
parametro di riferimento per l’elaborazione del piano dell’offerta
formativa e del programma annuale delle attività, nonché della
valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che
saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di
valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità
definite dal regolamento della scuola.”
17Il testo della Camera affianca al Nucleo di Autovalutazione la
Conferenza di rendicontazione (art.9) aperta a tutte le componenti
scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali,
economiche e culturali del territorio,con il compito di rendicontare
(con uno specifico rapporto annuale) circa le attività realizzate
nell’ambito del piano dell’offerta formativa, anche in relazione alle
finalità culturali e formative dell’istituzione scolastica, nonché sulle
procedure e sugli esiti dell’autovalutazione di istituto.
Gli organi territoriali, le Regioni e egli enti locali.
Il testo Aprea non trattava degli organi collegiali territoriali e delle
competenze attribuite al loro riguardo alle Regioni e agli enti locali
dal nuovo titolo V della Costituzione e pertanto sembra poco
opportuno attribuirgli colpe che eventualmente appartengono solo
alla Camera.
Regioni ed enti locali sono di fatto, e non casualmente, ignorati in
tutta la proposta Aprea per quanto riguarda il loro rapporto con le
istituzioni scolastiche che in tutti questi anni si è dimostrato assai
intenso e fecondo, nonostante le difficoltà economiche sempre
crescenti.
Il testo della Camera riprende un’iniziativa che era fallita nel corso
della XIV legislatura quando il Governo Berlusconi tentò di
sostituire, con il Decreto legislativo del 27 dicembre 2003, il decreto
legislativo n 233, che nel 1999 il Ministro Berlinguer aveva
predisposto e fatto approvare per la riforma degli organi collegiali
territoriali e nazionali, conseguente all’entrata in vigore
dell’autonomia scolastica e alla riforma, decentramento, del MIUR.
Il fallimento dei tentativi di riforma prodotti dalla maggioranza e
dall’opposizione e perfino la mancata entrata in vigore del DL.vo
233/1999 ebbero come principale causa il fatto che tutte queste
elaborazioni non si misuravano adeguatamente con il nuovo assetto
dei poteri legislativi e amministrativi introdotto nel 2001 dal nuovo
Titolo V della Costituzione.
Nel nuovo testo appaiono invece, come si è detto dianzi, norme che
non risultavano neppure accennate nel testo dell’on. Aprea. Esse
riguardano:
a) la costituzione di Reti e di Consorzi a sostegno dell’autonomia
scolastica (art. 10). Infatti è previsto che le istituzioni scolastiche
autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri
fissati con Regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di
quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
181999 n. 275, articolo 7, possano promuovere o partecipare alla
costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che
si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle
stesse.
E solo in tale cornice che le Autonomie scolastiche possono ricevere
da fondazioni contributi finalizzati al sostegno economico della loro
attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel
piano dell’offerta formativa e per l’innalzamento dei livelli di
competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva
dell’istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli
organi di cui all’articolo 11 della legge.
A tutela della trasparenza e delle finalità indicate, le istituzioni
scolastiche devono definire annualmente, nell’ambito della propria
autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle
azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico
ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e
organizzazioni senza scopo di lucro. Contributi di importo superiore
a 5.000 euro possono provenire soltanto da enti che per legge o
per statuto hanno l’obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.
Chi si ostina a vedere in tali diposizioni la fine di quell’uguaglianza
di opportunità che la scuola pubblica deve garantire ignora che
interventi sussidiari di finanziamento, ad esempio con i fondi
europei riguardano molte scuole del nostro Mezzogiorno, e
continueranno a riproporsi anche per i prossimo futuro, e
dimenticano anche che la possibilità di sostegno economico alle
scuole da parte di soggetti esterni esiste da tempo e che i risultati
di tale disposizione non si sono purtroppo ancora manifestati.
b) la definizione degli organismi territoriali e nazionali per la
rappresentanza istituzionale delle scuole autonome (Capo II. Art.
11).
Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da
rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai
presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome é
istituito dal MIUR con un regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
Commissioni parlamentari. Tale Consiglio, che vede la presenza
anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni
e del Presidente dell’INVALSI, è un organo di partecipazione e di
corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie
Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. Esso é altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità
della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione
esprime l’autonomia dell’intero sistema formativo a tutti i suoi livelli
e si configura come un organo dell’amministrazione scolastica
statale. Per questo motivo lo strumento previsto per la sua
realizzazione è il Regolamento governativo che dovrebbe però, a
mio parere, realizzarsi con l’impiego del comma 2 della legge
n.400/88.
La costituzione degli organismi collegiali locali è invece demandata
alla legislazione regionale che in attuazione degli articoli 117, 118
e 119 della Costituzione definisce strumenti, modalità ed ambiti
territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro
rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili
nell’organizzazione e nella gestione dell’offerta formativa regionale,
in integrazione con i servizi educativi per l’infanzia, la formazione
professionale e permanente, in costante confronto con le politiche
scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con
gli altri sistemi scolastici regionali.
Conseguentemente si prevede che le Regioni istituiscano con
proprie leggi la Conferenza regionale del sistema educativo,
scolastico e formativo, e ne stabiliscano la composizione e la
durata.
Della Conferenza, che svolge attività consultiva e di supporto nelle
materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste,
esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale,
la legge statale in questione ne stabilisce le funzioni esercitando in
tal modo quella regolamentazione di principio che la Costituzione
prevede sulle materie su cui è attribuita alle Regioni la potestà
legislativa concorrente.
Analogo procedimento viene riservato alla costituzione delle
Conferenze locali che rappresentano il luogo del coordinamento tra
le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo
della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio.
Il progetto di legge per la prima volta in tal modo attua
correttamente le disposizioni costituzionali del nuovo Titolo V
superando quelle difficoltà che nella XIV legislatura avevano
bloccato sia il Decreto 233/99 sia il successivo Decreto della
Moratti. La competenza legislativa da parte dello Stato,
legittimamente invocata per una legge di principio sugli organi
collegiali territoriali, viene finalmente applicata tenendo conto della
20potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, e di quella
esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale delle
Regioni. Vengono in tal modo accolte le istanze espresse dalla
Conferenza Unificata nel pronunciamento con cui nel gennaio 2004
bocciava la proposta governativa di riordino degli organi collegiali
territoriali.
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“Noi con la lotta dei lavoratori europei”, di Emilio Gabaglio*
Rispondendo all’appello della confederazione europea dei sindacati (CES), i lavoratori di tutti i Paesi dell’Unione saranno oggi, 14 novembre, protagonisti di una forte giornata di mobilitazione e di lotta. La diversità delle iniziative programmate, dagli scioperi alle assemblee nei luoghi di lavoro, ai presidi ed alle manifestazioni nelle capitali e in molte altre città europee, nulla toglie al significato unitario e corale di questa giornata che vuole dare voce alle rivendicazioni comuni del sindacalismo europeo. La convinzione è che l’uscita dalla perdurante e devastante crisi in cui siamo immersi non dipende solo da risposte nazionali, ma richiede che queste siano parte integrante di un disegno europeo condiviso, orientato alla ripresa della crescita dell’economia nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e di una maggiore e migliore occupazione.
Tutto l’opposto di quanto sta avvenendo a causa delle politiche di austerità adottate dall’Unione europea che, come la Ces denuncia, inascoltata, da tempo, non solo sono socialmente ingiuste in quanto peggiorano le condizioni dei lavoratori e ne comprimono i diritti, ma si rivelano ogni giorno di più inefficaci dato che, producendo un avvitamento recessivo dell’economia e un pesante aggravamento della disoccupazione (che tocca ormai tocca 25 milioni di europei) rendono più difficile, se non aleatorio, l’obiettivo della riduzione del debito e del risanamento delle finanze pubbliche.
Una valutazione peraltro condivisa sia pure tardivamente dallo stesso Fondo monetario internazionale e che trova riscontro nelle più recenti previsioni economiche di Bruxelles. Nelle condizioni di oggi, insomma, non c’è nessuna luce in fondo al tunnel della crisi.
Muovono da qui le ragioni della rivendicazione della Ces per un netto cambiamento degli indirizzi della politica macroeconomica dell’Unione in modo da sostenere crescita ed occupazione, un obiettivo certo evocato anche dal Consiglio europeo del giugno scorso, tuttavia non suffragato da decisioni adeguate alla bisogna e in definitiva ben poca cosa a confronto dei vincoli stringenti, e ben più determinanti, derivanti dagli accordi sui bilanci pubblici, ultimo il Fiscal compact.
La critica dei sindacati nei confronti delle politiche dell’Unione è quindi serrata, ma sarebbe sbagliato leggerla come un atto di sfiducia nell’integrazione europea e l’avvisaglia del venir meno del consenso al «progetto europeo» di cui il movimento sindacale è stato storicamente tra i più convinti assertori. A ben vedere è vero il contrario, se si considera che proprio la realizzazione delle rivendicazioni sindacali comporta il completamento di questo «progetto», oltre lo stallo politico ed istituzionale in cui versa, per dar vita ad un vero «governo economico europeo», all’indispensabile armonizzazione fiscale, ad una strategia comune di politica industriale e alla riaffermazione, pur con tutte le riforme rese necessarie dai cambiamenti in atto, della centralità del «modello sociale europeo» e di quella «civiltà del lavoro» di cui l’Europa è stata antesignana e che ancora oggi ne definisce l’identità. Un completamento che comporta di necessità anche più avanzati livelli di unificazione politica e di democratizzazione delle istituzioni comuni.
È importante che queste rivendicazioni siano condivise e sostenute dai sindacati sia dei Paesi «più forti» che di quelli «più deboli» e che esse si esprimano in una fase in cui si è riaperta la discussione sul futuro dell’Unione europea, compresa una nuova e più ambiziosa scrittura dei Trattati in cui la Confederazione europea dei sindacati giustamente richiede di includere con chiarezza i presupposti dell’Europa sociale.
Sono tutti obiettivi che coincidono largamente con quelli sostenuti nel Parlamento europeo e nei singoli Paesi dalle forze politiche progressiste e che portano anche il Pd ad esprimere, pur nel rispetto dell’autonomia del sindacato, piena e solidale partecipazione alla giornata di mobilitazione e di lotta dei lavoratori italiani ed europei di oggi 14 novembre.
*Presidente Forum Lavoro Pd
L’Unità 14.11.12
******
Giornata di lotta in Europa contro la crisi e l’austerità
di Massimo Franchi
L’Europa del lavoro tutta mobilitata contro le politiche di austerità. Per la prima volta nella storia del sindacato europeo in 23 Paesi sui 27 che compongono l’Unione sono state organizzate manifestazioni nello stesso giorno. La Confederazione europea dei sindacati (Ces in francese, Etuc in inglese) ha proclamato oggi come «giornata di azione per il lavoro e la solidarietà in Europa, contro l’austerità». In quattro Paesi, i più in difficoltà, si è deciso di scioperare. Se in Spagna e Grecia lo sciopero sarà unitario, in Portogallo e Italia invece una sola confederazione lo ha proclamato. Qui da noi è la Cgil ad aver indetto 4 ore di sciopero generale, dopo un lungo tira e molla con Cisl e Uil. Se la Cisl si limiterà «a iniziative di sensibilizzazione e sviluppo delle proposte del Patto Sociale approvato dalla Ces», la Uil ha deciso di tradurre «la mobilitazione europea in un’occasione per iniziare a costruire un progetto di sviluppo che trovi nei giovani i suoi principali artefici e che tenga conto del ruolo strategico che il Sud», come spiega la segretaria confederale Anna Rea che insieme a Luigi Angeletti sarà a Napoli per incontrare gli studenti e il personale della scuola secondaria superiore “Sannino”.
Solo la Cgil in piazza, dunque. Con manifestazioni in tutte le province, tranne quelle colpite dal maltempo. I lavoratori di Orvieto, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e Siena sono stati esentati.
La manifestazione principale si tiene in Umbria, dove lo sciopero è di 8 ore, e precisamente a Terni, da dove parlerà Susanna Camusso. La città umbra è stata scelta proprio perché è teatro di una vertenza che ha molto di “europeo”. Le storiche acciaierie di Ast Terni sono state cedute da Thyssen ai finlandesi di Otukumpu. Ora però lo stabilimento è sul mercato perché, nell’ambito della fusione tra gli impianti di Outokumpu e ThyssenKrupp, il colosso finlandese dell’Inox ha deciso di liberarsi del sito di Terni per evitare una procedura d’infrazione da parte dell’Antitrust europeo che le contesta la soglia di concentrazione del settore Inox. In Umbria poi la necessità di una diversa politica industriale è improcrastinabile per dare risposte alle oltre 100 crisi aziendali aperte nella regione, dalla Antonio Merloni, alla Trafomec, alla crisi dell’edilizia, a quelle del polo chimico ternano e delle tante aziende metalmeccaniche in crisi. L’Umbria dunque sarà in piazza a Terni. La manifestazione si svolgerà con un corteo che partirà alle 9,30 dai cancelli della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni (Ast) di viale Brin per concludersi con i comizi finali, dalle 11.30 in poi, in piazza della Repubblica.
A Milano la manifestazione partirà alle ore 9,00 da Porta Venezia e arrivo in Piazza Duomo. Vi parteciperanno anche le Rsu Cgil della Rcs quotidiano che hanno deciso «di rinunciare all’esenzione dallo sciopero» prevista dalla loro federazione (Slc) mettendo a rischio l’uscita in edicola per domani di Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. Gli altri segretari confederali della Cgil saranno sparsi per l’Italia. Ad Andria ci sarà Fabrizio Solari, a Bologna Danilo Barbi, a Cosenza Vincenzo Scudiere, a Napoli con Elena Lattuada, a Genova Serena Sorrentino, a Siracusa Vera Lamonica, a Trento con Nicola Nicolosi. In molte piazze gli studenti saranno accanto ai lavoratori.
Con un timore («infondato», sottolineano gli organizzatori) di incidenti per la presenza dei centri sociali napoletani, a Pomigliano la Fiom ha organizzato la sua manifestazione. Diversa, ma non in contrapposizione con quella fissata in precedenza a Napoli dalla Cgil. Davanti allo stabilimento Giambattista Vico si ritroveranno Maurizio Landini, Nichi Vendola, Antonio Di Pietro, Stefano Fassina, Luigi De Magistris e il professor Stefano Rodotà, che dopo il corteo, parlerà dal palco in piazza Primavera, nel centro città, ieri tappezzata dai manifesti dei sindacati del “Sì”.
L’Unità 14.11.12
“In una villetta i resti di due donne scomparse otto anni fa”, di Conchita Sannino
Castel Volturno, i corpi in un’intercapedine Indagati i mariti, uno vive nella casa Era nel ripostiglio del “misantropo”, la tomba di due donne innocenti e mai cercate in otto anni. I loro cadaveri erano dietro quel bocchettone ad altezza di giardino, allo stesso livello dell’erba curata quasi ogni giorno dal vecchio. Uno solo, dei sei ridottissimi varchi che portano al sotterraneo dell’abitazione, era stato murato con il cemento, col pretesto dell’umidità, la vicinanza del litorale domizio. Perché? Quando l’occhio di un poliziotto è finito su quella strana ostruzione, ieri mattina, mentre a decine intervenivano con il georadar e l’intenzione di non uscire di lì senza una soluzione, il giallo che durava da troppo tempo a Castel Volturno imbocca finalmente la svolta.
Così nel paesone costiero delle stragi di camorra e dei camping per famiglie, dei rifugi per latitanti e degli scivoli acquatici, riemergono i due poveri corpi di Elisabetta Grande e di sua figlia Maria Belmonte. Ridotti ormai a un mucchio di ossa, sono tornati alla luce dal buco nero, di ferocia orrore ignoranza, a cui li avevano condannati i loro carnefici. Doveva sembrare una scomparsa, datata 2004. Era quasi un delitto perfetto.
Sotto inchiesta, per omicidio e soppressione di cadavere, finiscono i due mariti. Domenico Belmonte, 72 anni, proprietario della villa, che tutti qui chiamano “il depresso” o “il misantropo”, medico in pensione, ex direttore sanitario del carcere di Poggioreale, negli anni Sessanta aveva sposato Elisabetta, maestra calabrese, venuta a Napoli con lui, poi padre di Maria; e Salvatore Di Maiolo, 45 anni, che per quasi dieci anni è stato il marito di Maria, ma prima e dopo la separazione è rimasto saldamente accanto al Belmonte. Entrambi sono stati trattenuti e interrogati fino a notte nella questura di Caserta. Tutti e due hanno negato fino all’ultimo i sospetti del nutrito pool che si alternava di fronte ai loro sguardi calmi, il procuratore aggiunto di Santa Maria Capua Vetere Luigi Gay, il sostituto Silvio Guarriello, il vicequestore Angelo Morabito della Mobile, il vicequestore Vincenzo Nicolì del Servizio centrale operativo del Viminale.
Eppure, quanti indizi. I due cadaveri infilati nell’intercapedine della villa abitata da Belmonte ma frequentata anche da Di Maiolo. La Citroën verde di Elisabetta rimasta sempre piantata nel giardino dei misteri, e addirittura la pensione dell’anziana docente che si accumulava sul conto corrente. Di fronte a tutto questo, il vecchio Belmonte, alzava le spalle: «Se ne sono andate volontariamente ». Lui non aveva mai denunciato la scomparsa. Aveva scelto la data: «Il 18 luglio 2004, mi pare una domenica».
Com’è stato possibile lasciare che una tale storia fosse stata considerata una semplice scomparsa, fino a poco fa? È la tenacia del fratello di Elisabetta, il medico Lorenzo Grande, a ottenere giustizia. L’uomo, che risiede in Calabria,
sembra che avesse denunciato nella sua regione i primi dubbi. Solo ad agosto scorso, Lorenzo porta la sua denuncia a Castel Volturno. Belmonte finisce sotto osservazione e l’istruttoria accelera mentre si riaccendono i riflettori di
Chi l’ha visto?, la trasmissione in cui Lorenzo torna a proporre il suo sgomento. Quei due uomini, il misantropo che vive da solo e sfugge chiunque, e il suo autista-factotum, perché non parlano? Perché non si sono mai chiesti che fine sia toccata alle loro donne?
Una strana simbiosi li lega. Salvatore è legato da timore reverenziale a Domenico, tuttora lo accompagna in giro. Inizialmente tutti e tre, Domenico come direttore sanitario del penitenziario, la figlia come infermiera nel carcere, e Salvatore come factotum, finiscono per lavorare insieme, almeno fino al Duemila. Fino a quando esplodono gli attriti tra le coppie. Belmonte, che intanto è sfiorato da indagini interne al carcere di Poggioreale, cade in depressione, lascia il lavoro, va a vivere a Napoli. Elisabetta e Maria, madre e figlia, entrano nella loro villa a Castel Volturno. Poi Maria si separa da Salvatore, sta male, addirittura tenterebbe il suicidio. Elisabetta, ormai anziana, è preda di malattie e depressione. Quindi Domenico lascia Napoli e le raggiunge vicino al mare. L’ultima traccia della loro esistenza è del gennaio 2004. La figlia scrive allo zio in Calabria, lo prega di risolvere alcune grane sull’eredità perché ha bisogno di denaro per curare sua madre. Si indovina, in quelle parole, la cappa di solitudine e disagio in cui sono piombate. Ben presto, quella villa sarà la loro tomba. E i carnefici, comunque si chiamino, l’avevano quasi fatta franca.
La Repubblica 14.11.12
“Sbloccati i fondi Ue per il sisma in Emilia”, di Marco Mongiello
A Bruxelles infuria la battaglia sul bilancio europeo, ma almeno i 670 milioni di euro di aiuti per il terremoto in Emilia Romagna sono stati sbloccati. Lo ha annunciato ieri il ministro dell’Economia Vittorio Grilli, dopo la decisione del Consiglio Ecofin di separare la questione del fondo di solidarietà da quella del correttivo da 9 miliardi di euro del bilancio 2012. I 27 ministri delle Finanze riuniti nella capitale belga hanno preso la decisione a maggioranza qualificata, con l’opposizione di Gran Bretagna, Finlandia e Svezia. Venerdì scorso gli stessi tre Paesi, più Germania e Olanda, si erano opposti alla richiesta di Commissione ed Europarlamento di aggiungere altri soldi per pagare le fatture del bilancio in corso. Nel braccio di ferro erano finiti così anche i soldi per il terremoto in Emilia, suscitando lo sdegno degli eurodeputati, del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e del premier Mario Monti.
È seguito un week end di pressing italiano a tutti i livelli istituzionali che ha sbloccato la situazione. Ieri il presidente del Consiglio si è limitato ad «esprimere la soddisfazione del governo italiano» per il via libera ai fondi. Un tema, ha spiegato Monti, «sul quale ci siamo intensamente adoperati nei giorni scorsi». Il primo ad esultare è stato il governatore dell’Emilia Romagna, Vasco Errani: «La notizia dello sblocco dei fondi per il terremoto ci riempe di soddisfazione – ha detto – questa è l’Europa che ci rappresenta tutti». Per il vicepresidente del Parlamento europeo, l’eurodeputato Pd Gianni Pittella, ad essere decisivi sono stati «la compattezza e l’autorevolezza» dell’Europarlamento. La vicenda, ha aggiunto, «è la prova che quando il Paese reagisce unito riesce a ribaltare situazioni potenzialmente negative e sfavorevoli». Insomma per una volta ha funzionato il cosiddetto “sistema Paese”, la cui mancanza a Bruxelles era una delle accuse al governo Berlusconi. Nel week end Monti e il ministro degli Affari europei Enzo Moavero sono riuscirti a far cambiare posizione a Germania e Olanda.
«Le incertezze sul finanziamento di questi aiuti stavano creando confusione e sconforto nei cittadini», hanno spiegato l’eurodeputata Pd Francesca Balzani, relatrice per il bilancio 2012, insieme al collega del Pdl Giovanni La Via, relatore per il bilancio 2013. «Questo sblocco totale è anche il frutto dell’ottimo lavoro di squadra che il nostro Paese ha svolto». Il Parlamento europeo, hanno raccontato, «ha svolto un ruolo decisivo mostrandosi pronto a bloccare tutti i negoziati se non fosse arrivato in tempi rapidi il via libera ai fondi per il terremoto». Sugli altri temi, però, resta lo stallo causato dall’opposizione di quei Paesi che non vogliono tirare fuori i 9 miliardi di euro mancanti al bilancio in corso. Secondo loro i soldi vanno trovati con tagli e riutilizzo dei fondi non spesi. Di questi soldi 1,8 miliardi di euro di fondi strutturali sono destinati all’Italia. Pochi progressi, infine, anche sul dossier Grecia. I ministri delle Finanze dei 27 si sono limitati a concedere due anni di tempo in più ad Atene per riportare in ordine i conti pubblici, ma resta da capire dove pren- dere gli oltre 30 miliardi di euro di aiuti aggiuntivi necessari ad evitare al Paese di finire in bancarotta. La soluzione è stata rimandata ad un’ennesima riunione da tenere il 20 novembre.
L’Unità 14.11.12
Quote rosa, PD: “Con voto alla Camera, valorizzato il ruolo delle donne”
“E’ un’ottima notizia quella dell’approvazione definitiva oggi alla Camera dellalegge che introduce la doppia preferenza di genere per le elezioni nei Comuni. Una notizia attesa e una vittoria di tante donne che hanno sconfitto le notevoli resistenze che si opponevano all’introduzione di uno strumento utile a sostenere le candidate”, ha dichiarato Roberta Agostini, portavoce della conferenza delle donne del PD.
“E’ evidente, infatti, che la preferenza unica abbia penalizzato fortemente l’elezione delle donne (le amministratrici solo il 18% sul totale) poiché fa lievitare i costi della campagna elettorale e favorisce una competizione individuale spesso esasperata, tutti fattori questi che non aiutano la partecipazione femminile.
Una democrazia in cui una parte rilevante della popolazione è esclusa o marginalizzata, è una democrazia incompiuta. Il voto di oggi serve a valorizzare il prezioso contributo delle donne nella vita pubblica, a includere competenze e punti di vista, specie in momento come questo in cui può risultare determinate per uscire dalla grave politica ed economica.
Ora ci auguriamo che tutte le forze politiche facciano proprio il principio della democrazia paritaria, essenziale per rafforzare la vita delle istituzioni e per renderla più rispondente ai bisogni e alla vita concreta del paese. Ci aspettiamo che la legge sia applicata e che sempre più donne possano, grazie a questo strumento, partecipare ed essere elette”.
“L’approvazione definitiva della legge sulla pari rappresentanza di genere nei consigli degli enti locali e regionali, che prevede anche l’espressione della doppia preferenza di genere, è un fatto davvero molto positivo che porterà aria nuova già nelle prossime elezioni amministrative e regionali”, ha commentato la senatrice del PD Maria Fortuna Incostante, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali.
“Ora auspichiamo che questo passo avanti in favore delle donne possa influenzare positivamente il dibattito sulla legge elettorale. Ricordiamo infatti che purtroppo finora la commissione Affari costituzionali ha approvato, contro il nostro volere, nell’ambito del testo Malan, la tripla preferenza, che di fatto vanifica il riequilibrio della rappresentanza”.
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“La vittoria interna di Bersani”, di Rudy Francesco Calvo
È andata come voleva lui: un centrosinistra che dà collettivamente una buona prova di sé, concentrandosi più sui contenuti che sugli scontri personali, presentandosi come una forza di governo affidabile, allontanando il terribile ricordo dell’Unione eterogenea e litigiosa. La soddisfazione espressa a caldo da Pier Luigi Bersani si è rafforzata ieri, quando a mente fredda ha letto i commenti sui giornali, ha dato un’occhiata alle statistiche sui social network, ma soprattutto lo hanno informato dell’inaspettato boom di ascolti su Sky e Cielo: «Quella delle primarie è stata una scelta giustissima e ieri sera ne abbiamo avuto la prova». Una scelta che il segretario del Pd prese nello scorso mese di maggio praticamente da solo, costretto a superare le resistenze della stragrande maggioranza dei dirigenti del suo partito. Gli stessi che l’8 giugno hanno approvato la decisione in sede di direzione nazionale, gli stessi che lo sostengono in questa corsa e che lunedì sera gli hanno inviato i complimenti via sms, ma anche gli stessi costretti a ingoiare i gazebo come un rospo, a subire l’offensiva rottamatrice di Matteo Renzi e che hanno cercato di imporre fino alla fine regole quanto più possibile rigide, per limitare la partecipazione ai gazebo agli elettori tradizionali del centrosinistra.
È una sfida che Bersani sta vincendo e che per il segretario era perfino più importante di riuscire a vincere le primarie al primo turno, asticella che alcuni già pongono per misurare il suo eventuale successo. «Abbiamo dei gruppi dirigenti che possono essere valorizzati – ha spiegato ieri Bersani nel corso di un’iniziativa a Cosenza – ma certamente trovare meccanismi di partecipazione è ciò che ti consente di allargare gli orizzonti ». Ecco allora che le primarie «stanno facendo bene a noi e al paese – come ha rivendicato nel suo appello conclusivo su Sky – stiamo avvicinando i cittadini alla politica e alle istituzioni». Gli obiettivi di Bersani (per le regionali in Lombardia, Lazio e Molise fissate per il 10 febbraio e per le politiche di primavera, più che per le primarie) sono quegli elettori ancora incerti se andare alle urne e quelli affascinati dall’antipolitica grillina, buona parte dei quali in passato ha già votato per il centrosinistra. E se lottare su quel fronte vuol dire prendersi qualche rischio su quello interno, pazienza. I numeri, per il momento, gli stanno dando ragione e tutto lascia pensare che anche il 25 novembre sarà così.
In questa sfida, Renzi più che un avversario è un alleato: la sua candidatura ha reso realmente competitive queste primarie, così come la sua spinta verso la rottamazione ha consentito (e consentirà) al segretario di procedere a quel rinnovamento della pattuglia parlamentare, di cui Massimo D’Alema è solo la punta dell’iceberg.
Dopo il confronto di lunedì, comunque, Bersani non prevede un bis, se non prima del ballottaggio. All’invito del moderatore di Sky Gianluca Semprini a un faccia a faccia tra i due candidati che accederanno al secondo turno, il segretario del Pd ha sussurrato un «assolutamente», intercettato dai microfoni e quindi rimasto agli atti. Di fronte a un nuovo appuntamento in tv prima del 25 novembre, però, rimane un no che, comunque, «non è categorico». Bersani ha già un’agenda fitta di impegni sul territorio, sulla base di un modello che, se oggi è stato assunto dai grillini, appartiene certamente di più alla tradizione della sinistra.
da Europa Quotidiano 14.11.12
“La controriforma”, di Michele Brambilla
Solo in Italia poteva succedere una cosa paradossale come quella che è accaduta ieri, quando il Senato ha approvato un emendamento presentato da Lega e Api per stabilire che la diffamazione a mezzo stampa va punita col carcere. La cosa paradossale non è tanto il contenuto di quell’emendamento, quanto il fatto che in Senato si stava discutendo della nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa proprio perché la politica – praticamente tutta – aveva annunciato solennemente di voler cancellare il carcere per i giornalisti.
I fatti sono noti. Il direttore del «Giornale» Alessandro Sallusti è stato recentemente condannato per diffamazione a un anno e quattro mesi di reclusione, senza la condizionale. La cosa ha destato scalpore soprattutto perché l’Italia è praticamente l’unico, fra i Paesi dell’Occidente democratico, a prevedere la pena del carcere per i giornalisti. Negli altri, si prevedono multe, risarcimenti e magari sospensioni temporanee dal lavoro; ma la galera, no.
Sull’onda emotiva del caso-Sallusti (in Italia ci si muove sempre così: su onde emotive) era dunque partita una campagna bipartisan per indurre il Parlamento a mettere fine a questa anomalia italiana: insomma a modificare la legge sulla diffamazione a mezzo stampa prevedendo per i giornalisti colpevoli pene diverse dal carcere. E i politici, in coro, si erano impegnati a farla, quella modifica.
Così nelle scorse settimane erano cominciate riunioni, commissioni, gruppi e sottogruppi di lavoro, fino a quando era parso di trovare una quadra, come dice Bossi, e ieri in Senato doveva essere votata la nuova legge, frutto soprattutto della mediazione del parlamentare del Pdl Berselli.
Sennonché, ecco la sorpresa: la Lega e l’Api di Rutelli propongono un emendamento che reintroduce il carcere, e la maggioranza dei senatori (a scrutinio ovviamente segreto, perché come diceva don Abbondio il coraggio uno non se lo può dare) approva l’emendamento, reintroducendo il carcere. Ma allora, perché tutta la messa in scena di queste settimane? Non potevano lasciare la legge di prima, senza fingere di volerla cambiare? E senza perdere tempo e sperperare denaro pubblico?
Il perché ha una risposta precisa. Sta nel livore, nel rancore che la stragrande maggioranza dei politici nutre nei confronti dei giornalisti, colpevoli di dare spazio alle inchieste giudiziarie sul loro conto, agli scandali che li riguardano, ai guasti prodotti dalla loro incapacità di riformarsi. Così, un Parlamento tra i più disastrosi della storia d’Italia chiude la legislatura prima con una presa in giro («cambieremo la legge»), poi con un regolamento di conti.
Certo anche noi giornalisti siamo considerati «una casta». Su quale sia oggi il nostro effettivo potere, ciascuno è libero di pensare quello che vuole. Ma il lettore vittima di tanti luoghi comuni conosca almeno le seguenti informazioni basilari: 1) noi non abbiamo l’immunità che hanno i parlamentari; 2) noi veniamo giudicati dai tribunali ordinari, e non da organismi di autocontrollo; 3) noi veniamo regolarmente condannati per i nostri errori e le multe e i risarcimenti li paghiamo o con le nostre tasche, o con quelle dei nostri editori: mai, in ogni caso, con i fondi di un ministero come avviene per altri; 4) noi siamo, credo, l’unica categoria professionale che non può neppure assicurarsi contro i rischi del mestiere, perché la diffamazione è un reato doloso e sul dolo ovviamente non si fanno polizze.
Così, solo alcuni punti per fare chiarezza. E per distinguerci da chi continua a credere di avere il diritto di essere intoccabile, e che poi si lamenta se in Italia monta l’antipolitica e se basterà un Beppe Grillo per mandarli a casa.
La Stampa 14.11.12
