"Convenzione, non cambiamo la forma di governo", di Massimo Luciani
La questione, dunque, è ora quella della Convenzione per le riforme. È legittimo istituirla? Ed è opportuno? Di cosa si dovrebbe occupare? E chi dovrebbe guidarla? Sia l’opportunità che la legittimità sono discusse. Si dice che la Costituzione prevede già uno specifico procedimento di revisione e che il Parlamento ha dimostrato (modificando, ad esempio, il titolo V e la disciplina del bilancio) che si tratta di un procedimento funzionante, che non paralizza le trasformazioni costituzionali. Non solo. Si aggiunge che quel procedimento, essendo una garanzia della Costituzione, non potrebbe essere derogato senza mettere in discussione proprio il sistema delle garanzie, sicché sarebbe illegittimo disegnare un percorso ad hoc, da usare soltanto stavolta. Non sono obiezioni di poco conto, ma non possono essere accolte acriticamente. Partiamo da una constatazione. La Costituzione repubblicana, sino ad oggi, non è stata oggetto di modificazioni particolarmente felici. La legge costituzionale che ha completamente riscritto i rapporti fra Stato, Regioni ed enti locali non è un esempio di sapienza. E la recente riforma della disciplina di bilancio, sebbene sia, fortunatamente, molto …
