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"I Master e i processi di autovalutazione delle Università" di Giunio Luzzato – ROARS.it 22.11.14

Il funzionamento dei Master universitari è stato esaminato, nelle settimane passate, in una interrogazione dell’on. Manuela Ghizzoni e nella risposta che le ha dato il Governo. Dal testo di tale risposta emerge che il MIUR mira sistematicamente, in un’ottica quasi monomaniacale, all’accreditamento di ogni singolo percorso formativo. Ciò mentre un importante studio  evidenzia il fatto che la maggior parte dei Paesi europei, nell’attuare le indicazioni ENQA sugli European Standards and Guidelines (ESG) per l’Assicurazione della qualità didattica, puntano a valutare non i singoli percorsi, bensì l’efficacia degli strumenti di cui un Ateneo si è dotato per garantire la qualità stessa.

Il funzionamento dei Master universitari è stato esaminato, nelle settimane passate, in una interrogazione dell’on. Manuela Ghizzoni (vedi sotto) e nella risposta che le ha dato il Governo (vedi sotto).

Mi sembra perciò opportuno ritornare sul tema, che avevo qui affrontato il 6/9 scorso, in quanto l’esame della risposta ministeriale consente di discutere aspetti decisivi dell’intero sistema di valutazione delle Università.
Fin dall’inizio del testo di tale risposta emerge infatti che il MIUR mira sistematicamente, in un’ottica quasi monomaniacale, all’ accreditamento di ogni singolo percorso formativo: l’accreditamento dei Master viene definito come “Oggetto” dell’interrogazione, quando questa non ne fa cenno. Anziché precisare quale politica generale il MIUR stia adottando rispetto ai Master, si dice addirittura -verso il termine del testo- che sono allo studio gli “aspetti di dettaglio concernenti l’accreditamento iniziale e periodico” dei Master stessi. Ciò mentre un importante studio  evidenzia il fatto che la maggior parte dei Paesi europei, nell’attuare le indicazioni ENQA sugli European Standards and Guidelines (ESG) per l’Assicurazione della qualità didattica, puntano a valutare non i singoli percorsi, bensì l’efficacia degli strumenti di cui un Ateneo si è dotato per garantire la qualità stessa.

Al centro delle procedure valutative, perciò, vi è la valutazione interna che esso si è messo in condizioni di compiere.
Già per i Corsi di Studio (CdS, Laurea e Laurea Magistrale) conferenti i titoli a valore legale vi sarebbero perciò ottimi motivi per spostare l’accento dall’accreditamento del singolo CdS a quello complessivo della sede.

A maggior ragione ciò deve valere per i Master, non essendovi per questi nessuno schema nazionale di riferimento.
Focalizzare l’attenzione sull’istituzione universitaria come tale, anziché sulle singole sue attività formative, porrebbe l’Università stessa di fronte a precise responsabilità sulla sua conduzione globale. E’ ben noto, infatti, che nella maggior parte degli Atenei vi sono forti differenze tra CdS ottimamente gestiti e altri nei quali domina tuttora non la logica degli apprendimenti degli allievi bensì quella degli insegnamenti attribuiti ai professori (e da questi svolti, spesso, senza adeguato coordinamento); ciò dimostra che la “qualità” dei CdS dipende dalla volontà del singolo gruppo di docenti, non da una strategia adottata dall’Ateneo per la caratterizzazione della sua offerta didattica.

Se l’Università sapesse che oggetto della valutazione esterna sarà proprio la sua capacità di definire tale strategia e di monitorarne l’effettiva attuazione da parte delle strutture responsabili (Dipartimenti, Consigli di CdS), verrebbe fortemente stimolato l’impegno dell’Università stessa nell’organizzazione dei suoi processi didattici, e in particolare nell’attività di valutazione interna sull’andamento di tali processi.
Nel testo ministeriale qui al nostro esame non solo non compare mai il termine di valutazione interna, ma non vi è neppure traccia di elementi che mostrino una consapevolezza, da parte del MIUR, dell’impossibilità di discutere utilmente di accreditamenti, o simili, se non si esamina, a monte, la presenza di una policy dell’Ateneo relativa alla didattica.
Quanto sopra è vero per l’intera offerta formativa, ma è ancora più cruciale quando si considerano i Master. Per questi, l’assenza di una responsabilizzazione collegiale da parte dell’Ateneo è quasi la regola: i Regolamenti didattici degli Atenei disciplinano le modalità con le quali essi vengono istituiti, non quelle con le quali vengono gestiti, né tanto meno prevedono procedure di monitoraggio e di verifica. Proprio su tali Regolamenti (la cui approvazione compete al MIUR) l’interrogazione poneva domande, rimaste senza risposta.

Non stupisce, in questo quadro, che il Rettore Frati -quando l’intera stampa nazionale si è indignata per l’episodio dell’ex Comandante Schettino docente in un Master dell’Università La Sapienza- abbia dichiarato pubblicamente che l’Ateneo non c’entrava nulla, trattandosi di un Master “del professor XXX”.
Per salvaguardare l’immagine complessiva dell’Università italiana vorremmo che questi fatti non potessero più accadere, e che il MIUR si mettesse in condizione di evitarli non con un occhiuto atteggiamento centralistico-burocratico, ma potenziando nei fatti, e non solo auspicando in belle dichiarazioni, la “autonomia responsabile” degli Atenei: che è cosa ben diversa dall’arbitrio dei singoli docenti.


Interrogazione dell’On. Ghizzoni.

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03533

presentato da

GHIZZONI Manuela

testo di

Giovedì 11 settembre 2014, seduta n. 288

GHIZZONI. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere

premesso che:
l’istituzione dei «master universitari» è stata disposta dall’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, poi confermato identico dall’articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
sulla base della norma citata, che reca la rubrica «Titoli e corsi di studio», i master universitari di I e di II livello sono definiti come «corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale» e devono essere disciplinati autonomamente da ciascuna università all’interno del proprio «Regolamento didattico di ateneo»;
il Regolamento didattico di ateneo è approvato dagli organi di Governo dell’ateneo e, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo n. 11 dello stesso decreto ministeriale n. 270 del 2004, è emanato con decreto rettorale dopo l’approvazione da parte del Ministero ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
l’articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004, come modificato dall’articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, stabilisce che il regolamento didattico di ateneo disciplina gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio con particolare riferimento «agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell’apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti»;
appare senz’altro plausibile che si applichi anche ai master universitari la norma che prevede il ruolo delle «competenti strutture didattiche» per provvedere «alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati» delle relative attività formative;
i master universitari, pur non rilasciando titoli aventi valore legale per l’accesso ai pubblici concorsi, possono comunque costituire, e costituiscono spesso, titoli formativi significativi e validamente riconoscibili all’interno delle procedure concorsuali pubbliche o di assunzione da parte di soggetti privati;
per questa ragione si è creata una forte domanda, soprattutto da parte di neolaureati, di poter frequentare master universitari, quasi sempre a numero chiuso e spesso assai costosi perché la normativa non fornisce alcuna indicazione o limite al riguardo;
i docenti universitari che organizzano o tengono corsi nei master universitari, molto frequentemente in collaborazione con imprese o pubbliche amministrazioni, possono essere retribuiti in forma aggiuntiva, a valere sui fondi ricavati dalla contribuzione studentesca degli iscritti ai medesimi corsi, il che rappresenta talora una forma di incentivazione all’attivazione di master universitari sempre nuovi e diversi;
una recente sgradevole vicenda – relativa all’intervento nell’ambito di un master universitario dell’università di Roma La Sapienza, ma tenuto in locali esterni ad essa, del comandante della Costa Concordia, nave naufragata con tragiche conseguenze per le quali è in corso un processo penale – ha avuto vasta eco sui mezzi di comunicazione attirando notevole discredito sull’intero sistema universitario anche perché è apparso che nessuno, o forse solo un singolo professore, fosse davvero responsabile dell’invito e, più in generale, della programmazione e organizzazione didattica del master universitario;
i «master universitari» italiani appaiono essere leggermente disallineati, almeno in termini lessicali, con le indicazioni del «Processo di Bologna», cioè con il percorso di armonizzazione degli studi universitari in tutti i Paesi dell’Unione europea, in quanto il termine «Master» fa di norma riferimento al generico titolo formale di studio di II livello, cioè in Italia la laurea specialistica o magistrale, e non a titoli aggiuntivi ai tre livelli standard, indicati convenzionalmente come «Bachelor/Master/PhD» o anche «Licence/Master/Doctorat», che in Italia sono «laurea/laurea magistrale/dottorato di ricerca»;
sull’argomento dei master universitari sono recentemente e autorevolmente intervenuti sul sito www.roars.it i professori Francesco Coniglione (22 marzo 2014) e Giunio Luzzatto (6 settembre 2014) esprimendo alcune critiche al sistema vigente –:
quali università abbiano inserito all’interno dei loro regolamenti didattici le norme relative all’istituzione, attivazione, programmazione, coordinamento e valutazione dei master universitari, nonché quelle relative all’individuazione delle strutture didattiche e degli organi collegiali competenti;

quali siano le soluzioni più comunemente adottate al riguardo;

se il Ministero sia intervenuto o intenda intervenire per rendere più precise e cogenti, anche alla luce del processo di armonizzazione europea, le norme e le indicazioni riguardanti i master universitari pur lasciando la massima autonomia alle università e l’attuale status di titoli universitari senza valore legale ai master universitari, anche allo scopo di dare un indirizzo unitario alla materia che eviti le ricorrenti critiche che finiscono col gettare discredito sull’intero sistema universitario nazionale. (5-03533)

 Risposta all’interrogazione dell’On. Ghizzoni

Dal Resoconto Giunte e Commissioni Parlamentari ,   23/10/2014

 

ALLEGATO 4

5-03533 Ghizzoni: Sui master universitari.

TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO

L’Onorevole interrogante, con riferimento ai «master universitari» istituiti con decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509, chiede di conoscere lo stato dell’arte in merito alla applicazione da parte delle università delle norme relative all’istituzione, attivazione, programmazione, coordinamento e valutazione di tali corsi, e chiede, inoltre, se il Ministero sia intervenuto o intenda intervenire per rendere più precise e cogenti siffatte norme.
Oggetto specifico dell’interrogazione è l’accreditamento dei corsi di studio finalizzati al conseguimento dei «master universitari».
Con riguardo all’accreditamento dei corsi di studio universitari, la fonte normativa primaria di riferimento è da ricondursi all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale attribuisce la delega a favore del Governo per la riforma, attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi, del sistema universitario al fine di raggiungere l’obiettivo, tra gli altri, della «valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università».
La suddetta delega è stata, poi, esercitata dal Governo attraverso l’emanazione del decreto legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19.
I corsi di studio a cui fa riferimento il decreto legislativo n. 19 del 2012 sono quelli individuati all’articolo 3 del decreto ministeriale del 2 ottobre 2004, n. 270 (recante modifiche al regolamento sull’autonomia didattica degli atenei) e sono rappresentati dai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca nonché dai corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.
Nello specifico, l’articolo 3 in commento stabilisce al comma 3 che «la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università» ed al comma 9 che «in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati imaster universitari di primo e di secondo livello».
Inoltre, l’articolo 7, comma 4, del medesimo decreto ministeriale prevede che «per conseguire il masteruniversitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale».
Si evidenzia che il decreto legislativo n. 19 del 2012 prescrive che l’attivazione dei corsi di studio universitari (e delle sedi universitarie) sia subordinata al rilascio dal parte del MIUR di specifico atto di autorizzazione.
In particolare, tale atto autorizzativo è rilasciato previa verifica della rispondenza dei corsi di studio (e delle sedi) agli indicatori ex ante definiti dall’Agenzia per la valutazione del sistema universitario e Pag. 27della ricerca (ANVUR) in conformità alle finalità indicate dal summenzionato decreto legislativo.
Tali indicatori sono rivolti, in generale, ad assicurare la qualità dei corsi universitari ed in particolare sono «volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività» (articolo 6 del decreto legislativo n. 19 del 2012).
L’attuazione della procedura di accreditamento in parola è effettuata attraverso l’emanazione di specifici decreti del Ministro, su conforme parere dell’ANVUR.
L’ANVUR, in particolare, ha avviato le procedure per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, ovvero quei corsi che sono, come riportato nel testo dell’interrogazione parlamentare, allineati con le indicazioni del «processo di Bologna» e indicati convenzionalmente come «Bachelor/Master/PhD» o «License/Master/Doctorat».
Si evidenzia, dunque, che i decreti attuativi emanati dal MIUR in tema di accreditamento hanno sinora riguardato i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 (modificato dal decreto ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013) e i corsi di dottorato di ricerca di cui al decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013.
Attualmente sono in fase di studio gli aspetti di dettaglio concernenti l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio finalizzati al conseguimento dei master universitari.
Occorre osservare che, la particolare attenzione allo studio di tale procedura di accreditamento si associa all’esigenza, da un lato, di garantire alle università la piena autonomia didattica e dall’altro di assicurare il massimo collegamento tra il mondo universitario e quello del lavoro.
Infatti, diversamente dai restanti corsi universitari, i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente sono disciplinati dalle università in totale autonomia in quanto concepiti con la finalità di perfezionare la formazione universitaria acquisita nei corsi di laurea e di laurea magistrale e per rispondere alle specifiche e mutevoli esigenze di un mercato del lavoro sempre più complesso e dinamico.