"L'Orario di lavoro dei docenti è materia contrattuale non si potrebbe cambiare per legge", di Lucio Ficara
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fino a che è in vigore questo contratto, si tratta di 18 ore settimanali di insegnamento distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Per cambiare questa regola, bisognerebbe rinnovare il contratto. L’orario di lavoro del personale docente della scuola è regolato dal vigente contratto CCNL 2006/2009 art. 28 comma 5. In questo comma è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di …