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"Manca il prof, il dirigente deve assumere il supplente", di Alessandra Ricciardi

Con una nota interna, il ministero ricorda che le sostituzioni vanno fatte. Ai soldi si ci penserà. Se le classi sono scoperte, se l’insegnante manca, i contratti di supplenza vanno fatti. Un principio che sembra essere ovvio e che invece negli ultimi anni, complice la politica di riduzione della spesa per l’istruzione e una certa interpretazione restrittiva dei criteri a cui ricorrere per le nomine, è stato messo in discussione dai presidi.

Ora il ministero dell’istruzione è corso ai ripari. Per evitare che ci possano essere classi smembrate quando il prof manca per pochi giorni, per non ritrovarsi a fare i conti, come accaduto lo scorso anno, con le proteste delle famiglie per il venir meno della funzione didattica, il dicastero di viale Trastevere ieri ha inviato ai suoi dirigenti scolastici una nota che ribadisce la necessità, e le modalità, delle supplenze brevi. Sono contratti sotto i 15 giorni, che vanno pagati direttamente dalle scuole, con fondi ad hoc trasferiti periodicamente dall’amministrazione centrale in base alle esigenze motivate e rappresentante dalle istituzioni scolastiche. Lo scorso anno la spesa è stata, a consuntivo, di circa 600 milioni di euro, circa 50 milioni in meno dell’anno precedente. I presidi hanno infatti provato a provvedere diversamente, ricorrendo a strumenti alternativi alle supplenze esterne, spesso alle ore eccedenti assegnate a chi è già di ruolo. La spesa per questa voce è così cresciuta fino ad arrivare a 130 milioni. Questi non ancora tutti accreditati sul fondo di istituto, visto che si tratta di voce diversa da quella per le supplenze. Ora la possibilità di ricorrere ai docenti di ruolo resta, ma il tenore dell’ultima nota minsiteriale è tale da incentivare il ricorso alle supplenze vere e proprie. Anche perché, visto com’è andata lo scorso anno con i pagamenti, per queste dovrebbero esserci maggiori margini di copertura finanziaria. Una boccata di ossigeno per i tanti precari a spasso. In prima battuta, recita la circolare, «si ribadisce l’obbligo di provvedere alla sostituzione del personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata…in subordine mediante l’attribuzione di ore eccendenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino a un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo». Ma si ricorda che «l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili,…ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto». Insomma, il ricorso alle ore eccedenti non può essere una misura ordinaria di sostituzione. Il personale supplente potrà essere nominato anche nel caso di assenza del titolare «per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria», dove invece era invalso l’uso di nominare dopo i 5 giorni, «e a 15 giorni nella scuola secondaria». Per le supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria fino a 10 giorni si potrà ricorrere alle sostituzioni flash, quelle degli insegnanti che si sono resi disponibili, iscritti in particolari liste, ad assumere, via cellulare, incarichi di pochi giorni. Se i fondi accreditati non dovessero bastare, saranno alimentanti nelc roso del periodico monitoraggio. Resta ovviamente la necessità di documentare che le sostituzioni fatte erano necessarie.

da ItaliaOggi 09.11.10

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