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"Sulla scuola una manovra ombra", di Osvaldo Roman

L’articolo 19 del Decreto legge n. 98/2011 che ambiziosamente si presenta come “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” riguarda la scuola e si compone de seguenti 16 commi:
1-3. Sistema nazionale di valutazione – Programma di reclutamento INVALSI e INDIRE. Soppressione ANSAS)
4. Costituzione istituti comprensivi e disposizioni per isole minori, comuni montani, aree con minoranze linguistiche
5. Dirigenti scolastici negli istituti sottodimensionati
6. Riduzione delle ipotesi di esonero dal servizio del docente vicario del dirigente
7. Dotazioni organiche personale docente e ATA – Riduzioni
8. Dotazioni organiche personale docente e ATA – Riduzioni (monitoraggio)
9. Dotazioni organiche personale docente e ATA – Riduzioni (procedure relative a minori economie)
10. Dotazioni organiche personale docente e ATA – Parere delle Commissioni parlamentari competenti
11 le. Determinazione dell’organico dei posti di sostegno
12-13-14-15. Personale docente permanentemente inidoneo alle funzioni per motivi di salute
16. Decreto relativo al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Stando alla relazione tecnica e alle tabelle che riassumono, nell’ambito del Decreto, le misure che concorrono al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, l’articolo 19 non vi concorre neppure per un euro! Immaginiamo tutti la gioia del ministro Gelmini quando Tremonti le avrà fatto vedere
la suddetta tabella! E’ strano però che finora non abbia fatto, come è nel suo stile, dichiarazioni al riguardo!
Che qualcuno le abbia suggerito che tale presentazione tremontiana in questo caso è qualcosa di più del tradizionale gioco delle tre carte con i dati e le procedure dell’Economia, che sembra non divertire più molti ministri? Che si siano accorti di essere in presenza in questo caso di un autentica truffa e della conseguente presa per i fondelli?
Infatti per tutto l’art. 19 del Decreto legge 98/2011 la relazione tecnica non quantifica le riduzioni di spesa che vengono per la loro quasi totalità attribuite al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall’art. 64, comma 6 della legge n.133/2008. La procedura adottata appare del tutto illegittima innanzitutto perché le
misure adottate non sono previste nel Piano Programmatico e nei Regolamenti che lo hanno realizzato. Inoltre la riduzione delle spese previste dall’art. 64 va a regime nel 2012. Ulteriori riduzioni di spesa quali quelle indicate nell’art.19 devono essere motivate e quantificate negli anni. Invece il blocco degli organici di cui al comma. 7 e seguenti è permanente. Non si comprende come al comma 9 si intenda adottare la norma di salvaguardia (il taglio lineare delle spese non obbligatorie) in assenza di una quantificazione nella legge dei risparmi da conseguire.
Inoltre si tratta di misure il cui carattere esclusivamente compensativo, rispetto a quelle adottate in attuazione dell’art. 64 dovrebbe in ogni caso essere esplicitamente indicato nell’articolato di legge. Invece il blocco degli organici di cui al comma 7 è permanente entrando in tal modo in contrasto sia con lo stesso Regolamento n. 89/09, sa anche rispetto allo stesso articolo 64, come integrato dalla legge 137/09, in materia di generalizzazione del maestro unico e di soppressione totale dei TEAM nella scuola
primaria.
Tale impostazione comporta la possibilità di una soppressione di un numero di posti nell’organico docente superiore a quegli 87.000 necessari per aumentare da 8,9 a 9,9 il rapporto studenti docenti. Era questo ”l’unico principio pedagogico” posto alla base della riforma epocale. E la legge non consentiva e non consente al governo di superarlo. Il blocco permanente degli organici può essere imposto per legge quantificandone i possibili risparmi di spesa ma non può essere fatto derivare, come fa Tremonti con il comma 7 dell’art. 19, dall’attuazione dell’art-.64 della legge 133/2009. In tal modo gli effetti economici dei tagli degli organici negli anni 2013 e 2014 e seguenti possono non essere inseriti in questa manovra e così la Gelmini può raccontarlo! Nello stesso ambito si colloca la disposizione di cui al comma 10 con cui si tenta di aggirare la sentenza del Tar circa l’obbligo di richiedere il parere alle Camere sui decreti di determinazione annuale degli organici La legge può certamente stabilire che tale parere deve essere richiesto quando i Decreti ministeriali applicano, nella determinazione degli organici, parametri diversi da quelli in vigore in precedenza. Ma lo stesso comma contiene una non lieve omissione: lascia intendere che la modifica di questi parametri spetti ai ministri e non già alla legge.

Analoga situazione si determina ai commi 4, 5 e 6 per l’aggregazione
in istituti comprensivi; per l’obbligo di assegnare a reggenze le scuole autonome con meno di 500 studenti e per l’obbligo di ridurre il numero di casi in cui è previsto il semiesonero o l’’esonero dall’insegnamento del docente collaboratore del Dirigente. Così pure al comma 11 per l’organico di sostegno e ai commi 12,13,14 e al comma 15 per il personale docente inidoneo.
In tutti questi casi la relazione tecnica non quantifica i tagli e li considera strumentali al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari previsti ndall’art. 64 della legge 133/2008. Per i commi 1,2 e 3 che riguardano l’INVALSI e l’INDIRE invece si
fa riferimento alle economie che avrebbe previsto l’art 2 della legge 244/2007.

Se esaminiamo con qualche attenzione i commi dell’articolo 19
emerge che i tagli per la scuola negli anni 2013 e seguenti ci sono e che se si sommano con quelli previsti dall’art. 16, sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, e dall’art. 20 sugli Enti locali, sono anche consistenti.

Sistema di valutazione nazionale

Si prevede che i commissari straordinari di INDIRE, ANSAS varino un piano straordinario di reclutamento da concludersi entro il 31 AGOSTO 2012. L’obiettivo è di ridurre i costi per il personale riducendone il numero entro l’80% delle rispettive entrate correnti complessive. Quali sono le entrate a cui si fa riferimento? Il testo non fa riferimento al bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Al 1 settembre 2012 cessano i comandati Ansas ed è soppresso l’ANSAS. Si comprende finalmente perche i Regolamenti previsti dal milleproroghe ( legge n.10 del 26 febbraio 2011) non sono stati fatti nei tempi stabiliti. Quindi l’articolo inizia con falso clamoroso: infatti non si potranno rispettare i tempi stabiliti dalla legge n.10/2011 perché sono già scaduti da più di due mesi e molti altri ne passeranno prima che tali Regolamenti vengano definiti.
A prescindere dall’assoluta assenza di criteri direttivi
per la delegificazione, circostanza fatta notare anche dall’Ufficio studi della Camera, il comma 4-undevicies della legge 10 prevedeva un regolamento da emanare, (entro 60 giorni dal 27 febbraio 2011) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che avrebbe dovuto comprendere oltre che l’INVALSI e il Corpo ispettivo anche l’INDIRE. Evidentemente gli estensori del testo governativo, poi divenuto legge, non sapevano che l’INDIRE non esisteva più in quanto soppresso dall’art. 1 del comma 611 della legge 27/12/2006 n. 296. Di qui l’impossibilità di emanare il regolamento con il “morto” e la necessita di richiamare in vita l’ANSAS per fargli lasciare sul terreno un po’ di posti degli ex Irre, che restano soppressi, e poi farlo morire definitivamente
rimettendo al suo posto il vecchio INDIRE.
Per il futuro reclutamento restano in vigore i limiti stabiliti dall’art.9 della legge 122/10 Fra l’altro modificata e prorogata dal presente decreto.
Il meritocratico pasticcio serve oggi per rimediare qualche spicciolo (9.866.402 di euro) da mettere -comma 3- in un apposito Fondo e da far transitare, destinandolo al finanziamento dell’INDIRE e dell’INVALSI, nel Fondo di cui all’art. 7 del DLg.vo n. 204 del 1998 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca).

Istituti comprensivi

A decorrere dall’anno scolastico 2011-12 tutto il primo ciclo è coattivamente racchiuso negli istituti comprensivi. Con la conseguente soppressione di Direzioni didattiche e Scuole secondarie di Primo grado.
La norma è incostituzionale perché come stabilito dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n.200/2009:
LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E’ COMPETENZA
LEGISLATIVA DELLE REGIONI!
E’ incostituzionale anche l’articolo 1 del DPR n 89/2009. Si attende ancora un’Intesa in sede di Conferenza Unificata per trasferire definitivamente tale materia a livello Regionale.
A prescindere dalla costituzionalità la norma proposta è un autentico mostro. In quanto non tiene presente che su 7.224 scuole autonome del primo ciclo (organico di fatto o 2010-11) i Circoli didattici sono 2.118, le Scuole sec I° 1.130 e i Comprensivi 3.976.
Dunque, ammesso che ricorrano sempre condizioni minime di compatibilità territoriale, gli unificabili sarebbero al massimo 1.130. Non si dice la fine che farebbero i residui 988 Circoli didattici. Restano autonomi oppure no? Con o senza Dirigente? Il risparmio strutturale riguarderebbe dunque il costo di 1.130 Dirigenti scolastici e di altrettanti Direttori amministrativi.

Se lo stipendio annuale medio lordo di un dirigente scolastico si può valutare in 53.000 euro e quello di un DGSA in 34.000 euro Il taglio strutturale, cioè permanente nel tempo del bilancio MIUR sarebbe:
(53.000+34.000)x1.130=98.310.000
Se invece si pensasse di realizzare accorpamenti multipli di Circoli didattici con una sola scuola secondaria il taglio sarebbe di:
(53.000+34.000)x2118=184.266.000

Autonomie senza Dirigenti

Le istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 500 (300 in situazioni particolari) restano autonome ma senza dirigente titolare. Sono affidate in Reggenza. Non è chiaro se gli estensori abbiano compreso l’effetto positivo della norma che consiste nel fatto che in tal modo si elimina il limite inferiore per il
conferimento dell’autonomia e per la soppressione della scuola.

I Vicari tornano in classe

Sono ridotti gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie. La norma rappresenta un capolavoro di distruttiva illogicità se si relaziona all’estensione delle Reggenze del comma precedente

I docenti di sostegno

Si compie una grossa melina sull’organico di sostegno e (modificata una prima formulazione del decreto che prevedeva un aumento del numero di alunni per classe) resta solo la velleità di potere impegnare personale in esubero e non specializzato. La norma viola le norme contrattuali in periodo di blocco della contrattazione. Si scaricano gli interventi di natura non didattica su soggetti istituzionali non definiti, anche privati a pagamento. Non dicono esplicitamente che si tratta di Regioni, Province e Comuni e non dicono di che cosa si tratta: trasporti e specialisti territoriali
ecc.).Ciò perché lo si confronterebbe con i tagli agli enti locali che lo stesso Decreto propone. (Questo è un modo di legiferare mafioso) Si rafforza il ruolo burocratico della commissione mediche di valutazione della diagnosi funzionale.

Gli inidonei all’insegnamento

Gli inidonei all’insegnamento vengono coattivamente inquadrati nei ruoli esecutivi ATA o trasferiti in altre amministrazioni Le norme sugli inidonei dimostrano la crudeltà e la pochezza mentale e culturale degli estensori
I docenti inidonei permanentemente all’insegnamento e collocati fuori ruolo sono circa 3.000. Se si calcola uno stipendio medio annuo lordo di 31630 euro il taglio strutturale (che la relazione tecnica con i solito trucco ignora) perché andrebbero a coprire posti ATA non messi a concorso) sarebbe di:

31.630×3000=94.890.000

Un nuovo regolamento sul secondo ciclo

Non è chiaro se la coerenza si assicura modificando i Regolamenti oppure la legge 226. Per modificare la legge 226 nel senso di una sua parziale delegificazione occorrerebbe indicare i criteri della medesima. Riferirsi unicamente alla coerenza sembra troppo poco.

Sul blocco delle retribuzioni fino al 2014 e sui tagli agli enti locali è necessario un successivo articolo.

Da ScuolaOggi 11.07.11